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Disposizioni per la difesa del mare

Testo vigente

Titolo IV. Norme penali per la discarica di sostanze vietate da parte del naviglio mercantile

Art. 18

1. Il quarto e il quinto comma dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, sono sostituiti dai seguenti:
"L'autorizzazione agli scarichi di cui al precedente comma e' rilasciata dal Ministro della marina mercantile, su proposta del capo del compartimento marittimo nella cui zona di competenza si trova il porto da cui parte la nave con il carico dei materiali da scaricare, ovvero il porto piu' vicino al luogo di discarica, se effettuata da aeromobili.
Alle istruttorie per le autorizzazioni di cui sopra provvede l'autorita' marittima competente per territorio; per le spese si provvede a termine dell'articolo 15.
Il Ministro della marina mercantile provvede ad effettuare le prescritte notifiche ai competenti organismi internazionali".

Art. 19

1. Le navi italiane, alle quali si applica la normativa di cui all'articolo 17, devono avere, tra i libri di cui all'articolo 169 del codice della navigazione, il registro degli idrocarburi sul quale vanno effettuate le prescritte annotazioni.

2. In tutti i casi di versamento o perdita di idrocarburi, il comandante della nave e' tenuto a farne annotazione nel registro degli idrocarburi, con l'indicazione delle circostanze e delle cause di tale versamento o perdita, nonche' a farne denuncia al comandante del porto piu' vicino.

3. Ogni pagina del registro degli idrocarburi deve essere firmata dall'ufficio o dagli ufficiali responsabili delle relative operazioni e, qualora la nave sia armata, dal comandante.

4. Per la tenuta del registro degli idrocarburi si applicano le disposizioni degli articoli 362 e seguenti del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione marittima riguardanti i libri di bordo.

Art. 21

1. In relazione ai danni provocati per violazione delle disposizioni previste dal presente titolo, fermo restando il disposto dell'articolo 185 del codice penale, al comandante e il proprietario o l'armatore della nave sono tenuti in solido a rifondere allo Stato le spese sostenute per la pulizia delle acque e degli arenili, nonche' a risarcire i danni arrecati alle risorse marine. Tale obbligo solidale sussiste anche nei casi in cui si sia dovuta effettuare la discarica on mare di sostanze vietate, per la sicurezza della propria o di altra nave; o l'immissione delle sostanze vietate nelle acque del mare sia stata causata da un'avaria o da una perdita inevitabile ed ogni ragionevole precauzione sia stata adottata dopo l'avaria o la scoperta della perdita per impedire o ridurre il versamento delle sostanze stesse in mare.

Art. 22

1. Per i reati previsti dalla presente legge lo Stato, nella persona del Ministro della marina mercantile, puo' costituirsi parte civile nel relativo giudizio penale.

Art. 23

1. La sorveglianza per la prevenzione degli inquinamenti delle acque marine da idrocarburi e dalle altre sostanze nocive nell'ambiente marino e l'accertamento delle infrazioni alle norme relative sono affidati, sotto la direzione dei comandanti dei porti, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'articolo 221 del codice di procedura penale e all'articolo 1235 del codice della navigazione, nonche' al personale civile dell'amministrazione della marina mercantile, agli ufficiali, sottufficiali e sottocapi della marina militare.

Titolo V. Riserve marine

Art. 25

1. Le riserve naturali marine sono costituite da ambienti marini, dati dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicenti che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono.

Art. 26

1. Sulla base delle indicazioni contenute nel piano di cui all'articolo 1 e in conformita' agli indirizzi della politica nazionale di protezione dell'ambiente, le riserve marine sono istituite con decreto del Ministro della marina mercantile su conforme parere del Consiglio nazionale per la protezione dell'ambiente naturale - sezione protezione dell'ambiente marino, e su proposta della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, sentite le regioni e i comuni territorialmente interessati.

2. Ai fini della proposta di cui al comma precedente, la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, previa individuazione delle aree marine per le quali appare opportuno l'assoggettamento a protezione, accerta:

  1. a) la situazione naturale dei luoghi e la superficie da proteggersi;

  2. b) i fini scientifici, ecologici, culturali, educativi, minerari ed economici con cui va coordinata la protezione dell'area;

  3. c) i programmi eventuali di studio e ricerca nonche' di valorizzazione dell'area;

  4. d) i riflessi della protezione nei rapporti con la navigazione marittima e le attivita' di sfruttamento economico del mare e del demanio marittimo;

  5. e) gli effetti che prevedibilmente deriveranno dalla istituzione della riserva marina sull'ambiente naturale marino e costiero nonche' sull'assetto economico e sociale del territorio e delle popolazioni interessate;

  6. f) il piano dei vincoli e delle misure di protezione e valorizzazione ritenuti necessari per l'attuazione delle finalita' della riserva marina.

3. La Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti puo' avvalersi, ai fini dell'accertamento, di istituti scientifici, laboratori ed enti di ricerca. In ogni caso e' richiesto il parere dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima di cui all'articolo 8 della legge 17 febbraio 1982, n. 41.

4. Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui al presente titolo, la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti e' integrata da tre rappresentanti delle associazioni naturalistiche maggiormente rappresentative nel settore della tutela dell'ambiente marino, da tre esperti nella stessa materia, nonche' da due membri del consiglio di amministrazione dell'Istituto di cui al precedente comma, designati dal consiglio medesimo.

Art. 27

1. Nelle riserve naturali marine, ogni attivita' puo' essere regolamentata attraverso la previsione di divieti e limitazioni o sottoposta a particolari autorizzazioni in funzione delle finalita' per la cui realizzazione la riserva e' stata istituita.

2. In particolare possono essere vietate o limitate:

  1. a) l'asportazione anche parziale e il danneggiamento delle formazioni minerali;

  2. b) la navigazione, l'accesso e la sosta, con navi e natanti di qualsiasi genere e tipo, nonche' la balneazione;

  3. c) la pesca sia professionale che sportiva con qualunque mezzo esercitata;

  4. d) la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento e in genere qualunque attivita' che possa costituire pericolo o turbamento delle specie animali o vegetali, ivi compresa la immissione di specie estranee;

  5. e) l'alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, nonche' la discarica di rifiuti solidi o liquidi e in genere l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino;

  6. f) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura nonche' di sostanze tossiche o inquinanti;

  7. g) le attivita' che possono comunque arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi sull'area.

3. Il decreto di istituzione della riserva marina prevede:

  1. a) la determinazione delle aree marittime e di demanio marittimo costituenti la superficie della riserva;

  2. b) le finalita' di carattere scientifico, culturale, economico ed educativo per la cui realizzazione e' istituita l'area protetta;

  3. c) i programmi di studio e di ricerca scientifica nonche' di valorizzazione da attuarsi nell'ambito della riserva;

  4. d) la regolamentazione della riserva con la specificazione delle attivita' oggetto di divieto o di particolari limitazioni o autorizzazioni.

4. Nell'ambito territoriale della riserva marina possono essere disposti dal Ministro della marina mercantile programmi di intervento per il ripopolamento ittico, o per la salvaguardia ecologica.

5. Qualora la riserva marina confini con il territorio di un parco nazionale o di una riserva naturale dello Stato, il decreto di costituzione, adottato di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, regola il coordinamento fra la gestione della riserva marina e quella del parco nazionale o della riserva naturale dello Stato.

6. Ove la fascia costiera demaniale costituisca parte integrante dell'eco-sistema terrestre e non vi siano prevalenti ragioni di tutela dell'ambiente marino rispetto ai fini connessi alla tutela territoriale, la gestione della fascia costiera demaniale e' affidata all'ente di gestione del parco o della riserva naturale che, per le relative attivita' di vigilanza, si avvale delle Capitanerie di porto.

7. In tale ipotesi il decreto dispone a favore dell'ente delegato la concessione dell'area demaniale e costiera e il relativo canone viene ad avere carattere ricognitorio.

Art. 28

1. In attuazione dei principi di cui agli articoli 1 e 26 il Ministro della marina mercantile promuove e coordina tutte le attivita' di protezione, tutela, ricerca e valorizzazione del mare e delle sue risorse ed assicura il raggiungimento delle finalita' istitutive di ciascuna riserva attraverso l'Ispettorato centrale per la difesa del mare, di cui all'articolo 34.

2. Per la vigilanza e l'eventuale gestione delle riserve marine, l'Ispettorato centrale si avvale delle competenti Capitanerie di porto.

3. Presso ogni Capitaneria competente e' istituita una commissione di riserva, nominata con decreto del Ministro della marina mercantile e cosi' composta:

  1. a) il comandante di porto che la presiede;

  2. b) due rappresentanti dei comuni rivieraschi designati dai comuni medesimi;

  3. c) un rappresentante delle regioni territorialmente interessate;

  4. d) in rappresentante delle categorie economico-produttive interessate designato dalla camera di commercio per ciascuna delle province nei cui confini e' stata istituita la riserva;

  5. e) due esperti designati dal Ministro della marina mercantile in relazione alle particolari finalita' per cui e' stata istituita la riserva;

  6. f) un rappresentante delle associazioni naturalistiche maggiormente rappresentative scelto dal Ministro della marina mercantile fra una terna di nomi designata dalle associazioni medesime;

  7. g) un rappresentante del provveditorato agli studi;

  8. h) un rappresentante dell'amministrazione per i beni culturali e ambientali.

  9. i) un rappresentante del Ministero dell'ambiente.

4. Con apposita convenzione da stipularsi da parte del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, la gestione della riserva puo' essere concessa ad enti pubblici, istituzioni scientifiche, associazioni riconosciute.

5. La commissione affianca la Capitaneria e l'ente delegato nella gestione della riserva, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento della riserva medesima.

6. In particolare la commissione da' il proprio parere alla proposta del regolamento di esecuzione del decreto istitutivo e di organizzazione della riserva, ivi comprese le previsioni relative alle spese di gestione, formulata dalla Capitaneria o dall'ente delegato.

7. Il regolamento e' approvato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti.

Art. 30

1. Per la violazione dei divieti o dei vincoli contenuti nel decreto di costituzione della riserva si applica, salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 5 milioni.

2. La Capitaneria di porto applica la sanzione di cui al comma precedente e provvede alla confisca delle cose, strumenti ed attrezzi attraverso i quali si sia commessa la violazione.

3. Il violatore e' tenuto altresi' alla restituzione di quanto comunque asportato dalla riserva.

Art. 31

1. Nella prima applicazione della presente legge, l'accertamento di cui al secondo comma dell'articolo 26, ha luogo con riferimento alle seguenti aree:

  1. 1) Golfo di Portofino;

  2. 2) Cinque Terre;

  3. 3) Secche della Meloria;

  4. 4) Arcipelago Toscano;

  5. 5) Isole Pontine;

  6. 6) Isola di Ustica;

  7. 7) Isole Eolie;

  8. 8) Isole Egadi;

  9. 9) Isole Ciclopi;

  10. 10) Porto Cesareo;

  11. 11) Torre Guaceto;

  12. 12) Isole Tremiti;

  13. 13) Golfo di Trieste;

  14. 14) Tavolara, Punta Coda Cavallo;

  15. 15) Golfo di Orosei, Capo Monte Santu;

  16. 16) Capo Caccia, Isola Piana;

  17. 17) Isole Pelagie;

  18. 18) Punta Campanella;

  19. 19) Capo Rizzuto;

  20. 20) Penisola del Sinis, Isola di Mal di Ventre.

Art. 32

1. Per l'onere derivante dall'attuazione degli articoli 26 e 28 e' autorizzata, per il periodo 1982-1985, la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile secondo quote che saranno determinate in sede di legge finanziaria di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

2. La quota relativa all'anno 1982 e' determinata in lire 500 milioni.4910

Titolo VI. Adeguamento dell'amministrazione centrale e periferica della marina mercantile

Art. 33

1. In relazione all'ampliamento delle acque territoriali previsto dalla legge 14 agosto 1974, n. 359, ed alla fissazione delle linee di base del mare territoriale, disposta con il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816, nonche' all'esercizio della giurisdizione dello Stato italiano al di la' del limite esterno del mare territoriale, secondo i principi del diritto internazionale, la fissazione dei limiti delle circoscrizioni marittime di cui all'articolo 16 del codice della navigazione ha luogo anche sulle aree marine antistanti il litorale, secondo criteri che valgano ad assicurare la massima funzionalita' ed efficienza agli uffici ad esse preposti.

2. A quanto previsto dal precedente comma si provvede a norma dell'articolo 1 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione marittima.

Art. 34

1. Per lo svolgimento dei compiti e delle attribuzioni di cui alla presente legge e' istituito presso il Ministero della marina mercantile un Ispettorato centrale per la difesa del mare.

2. Tale Ispettorato ha compiti ispettivi e di intervento, alle dirette dipendenze del Ministro della marina mercantile, nonche' di coordinamento a livello nazionale e locale dei servizi indicati all'articolo 2; esso adempie inoltre a tutte le altre competenze in atto attribuite al Ministero della marina mercantile in materia di inquinamento e difesa del mare.

3. Nei compartimenti marittimi in cui hanno sede i centri operativi di cui all'articolo 3 sono istituite sezioni tecniche per lo svolgimento in sede locale dei compiti attribuiti all'Ispettorato; tali sezioni operano nell'ambito dei compartimenti marittimi e sono alle dirette dipendenze dei capi compartimento.

4. L'Ispettorato e' articolato in due divisioni; ad esso e' preposto un dirigente generale dei ruoli dell'amministrazione della marina mercantile; alle due divisioni sono preposti primi dirigenti dei ruoli dell'amministrazione stessa. Alle sezioni tecniche locali sono preposti ispettori in possesso di laurea con qualifica tecnica dell'VIII qualifica funzionale di cui all'articolo 2 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

5. In relazione a quanto previsto dai precedenti commi, la tabella XVII di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e' sostituita dalla tabella "B" allegata alla presente legge; inoltre i ruoli organici del Ministero della marina mercantile sono incrementati di 14 unita' nell'VIII livello delle qualifiche funzionali di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, 58 unita' nel VII livello, 42 unita' nel VI livello, 25 unita' nel V livello, 296 unita' nel IV livello, 89 unita nel III livello e 66 unita' nel II livello.

6. Per tutto quanto attiene alle esigenze della protezione civile, l'Ispettorato centrale per la difesa del mare assume le funzioni di componente del servizio nazionale della protezione civile.

7. 1 profili professionali di tali qualifiche saranno determinati ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 luglio 1980, n. 312; in tale sede si terra' conto anche delle necessita' di formazione degli equipaggi dei mezzi disinquinanti, nonche' di copertura delle sedi delle delegazioni di spiaggia attualmente vacanti.

8. L'aumento di organico di cui al presente articolo ha luogo gradualmente nell'arco di quattro anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della marina mercantile provvedera', con proprio decreto, ad emanare, in attesa degli adempimenti di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, le norme regolamentari per il funzionamento degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione della marina mercantile, stabilendo altresi', nell'ambito delle dotazioni organiche complessive dell'amministrazione medesima, le piante organiche dei suddetti uffici.

10. Alla copertura dei nuovi posti si provvedera' con l'utilizzazione del personale disponibile degli enti pubblici disciolti in possesso di adeguate competenze professionali; in carenza di detto personale verranno banditi pubblici concorsi circoscrizionali, applicando l'articolo 6 dei decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 35

1. Il ruolo tecnico della carriera direttiva del Ministero della marina mercantile di cui al quadro "B" annesso alla legge 7 dicembre 1960, n. 1541, e' sostituito dal ruolo organico di cui al quadro "C" allegato alla presente legge.

2. La nomina in prova alla qualifica di ispettore della VII qualifica funzionale di cui all'articolo 2 della legge 11 luglio 1980, n. 312, del ruolo di cui al precedente comma, si consegue mediante pubblico concorso per titoli integrato da colloquio, al quale possono partecipare coloro che posseggono i prescritti requisiti per accedere agli impieghi civili dello Stato e siano muniti di laurea in ingegneria navale o meccanica.

3. La nomina in prova alla qualifica di ispettore capo aggiunto, della VIII qualifica funzionale di cui all'articolo 2 della legge 11 luglio 1980, n. 312, del ruolo di cui al precedente primo comma, si consegue mediante pubblico concorso per titoli integrato da colloquio, al quale possono partecipare coloro che, in aggiunta ai requisiti previsti dal primo comma, abbiano svolto attivita' professionale per un periodo di almeno due anni.

4. Le categorie di titoli valutabili e l'oggetto del colloquio sono stabiliti nel bando di concorso.