Accettazione ed esecuzione di emendamenti alla convenzione del 6 marzo 1948 relativa all'Organizzazione intergovernativa consultiva della navigazione marittima, adottati a Londra il 17 novembre 1977 ed il 15 novembre 1979
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare emendamenti alla, convenzione del 6 marzo 1948 relativa all'Organizzazione intergovernativa consultiva della navigazione marittima (legge 22 maggio 1956, n. 909), adottati a Londra dall'assemblea di detta Organizzazione con le risoluzioni A.400 (X) del 17 novembre 1977 e A.450 (XI) del 15 novembre 1979.
Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione e' data agli emendamenti di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 52 della convenzione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 gennaio 1983
PERTINI
FANFANI - COLOMBO - GORIA - LAGORIO - DI GIESI
Visto, il Guardasigilli: DARIDA