Rivalutazione monetaria dei beni e del capitale delle imprese; disposizioni in materia di imposta locale sui redditi concernenti le piccole imprese; norme relative alle banche popolari, alle societa' per azioni ed alle cooperative, nonche' disposizioni in materia di trattamento tributario dei conti interbancari
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Le societa' per azioni e in accomandita per azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa' cooperative, le aziende municipalizzate, le societa' di mutua assicurazione, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attivita', e gli altri enti pubblici o privati, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali e che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attivita', possono, anche in deroga all'articolo 2425 del codice civile e ad eventuali altre norme di legge o di statuto, rivalutare i beni indicati ai numeri 1) e 3) del medesimo articolo 2425 nonche' le azioni e le quote di societa' controllate e di societa' collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, acquisiti fino alla data di chiusura dell'esercizio chiuso nell'anno 1981 e risultanti nel bilancio relativo a tale esercizio.
2. Non possono essere rivalutati i fabbricati posseduti da societa' o da enti che hanno per oggetto esclusivo o principale le costruzioni edilizie e che sono stati costruiti dalla societa' o dall'ente che li possiede, ad eccezione di quelli adibiti, alla data di entrata in vigore della presente legge e alla data in cui viene eseguita la rivalutazione, a uffici della societa' o dell'ente o all'esercizio di attivita' da parte di essi. Non possono inoltre essere rivalutate le azioni e le quote ricevute dalla societa' apportante a fronte degli apporti effettuati ai sensi dell'articolo 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, prorogato dall'articolo 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904.
Art. 2
1. La rivalutazione puo' essere eseguita per un ammontare massimo, per ciascun bene, pari alla differenza tra il prezzo di costo o di acquisto, eventualmente rivalutato in conformita' a precedenti leggi di rivalutazione monetaria ma al netto di ogni altra rivalutazione, e il prezzo medesimo moltiplicato per i seguenti coefficienti:
2. 1,1 per i beni acquisiti nell'esercizio chiuso nell'anno 1981;
3. 1,2 per i beni acquisiti nell'esercizio chiuso nell'anno 1980;
4. 1,4 per i beni acquisiti nell'esercizio chiuso nell'anno 1979;
5. 1,6 per i beni acquisiti nell'esercizio chiuso nell'anno 1978;
6. 1,7 per i beni acquisiti negli esercizi chiusi negli anni 1977 e precedenti.
7. In caso di rivalutazione di beni ammortizzabili, gli ammortamenti gia' effettuati, per la parte non superiore ai coefficienti stabiliti dalla relativa tabella, approvata con il decreto del Ministro delle finanze 29 ottobre 1974 e successive modificazioni, ivi compresi quelli finanziari per i beni gratuitamente devolvibili, devono essere contemporaneamente rivalutati con i coefficienti di cui al primo comma, in relazione all'anno di stanziamento delle singole quote.
8. Per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, la rivalutazione puo' essere eseguita, in luogo di quanto stabilito nel primo comma, moltiplicando il costo che l'impresa concedente ha iscritto in bilancio nell'esercizio in cui ha consegnato il bene all'impresa utilizzatrice per il coefficiente stabilito per l'esercizio stesso e sottraendo all'importo cosi' determinato la differenza tra tale costo e il prezzo di acquisto risultante dal bilancio dell'impresa utilizzatrice moltiplicata per il coefficiente medio del periodo di durata del contratto.
9. Gli ammortamenti effettuati dopo l'acquisto del bene sono rivalutati a norma del secondo comma. L'applicazione di questo metodo e' consentita a condizione che il costo sostenuto dall'impresa concedente risulti dal contratto di locazione o da apposita attestazione dell'impresa stessa.
10. La rivalutazione ai sensi del comma precedente non puo' essere effettuata per i beni provenienti da contratti di locazione finanziaria stipulati con durata inferiore a 24 mesi, se oggetto del contratto e' un bene mobile, e a cinque anni, se oggetto del contratto e' un bene immobile.
Art. 3
1. Le societa' e gli enti indicati nell'articolo 1 possono eseguire la rivalutazione, anziche' a norma del precedente articolo, per un ammontare massimo, per il complesso dei beni che vengono rivalutati, commisurato al capitale proprio esistente alla fine dell'esercizio in cui viene eseguita la rivalutazione in base ai criteri stabiliti nei commi successivi.
2. Il capitale proprio si rivaluta distintamente per esercizio di formazione con i coefficienti che seguono:
3. 15 per cento della parte di capitale proprio costituita nell'esercizio chiuso nell'anno 1981;
4. 30 per cento della parte di capitale proprio costituita nell'esercizio chiuso nell'anno 1980;
5. 45 per cento della parte di capitale proprio costituita nell'esercizio chiuso nell'anno 1979;
6. 60 per cento della parte di capitale proprio costituita nell'esercizio chiuso nell'anno 1978;
7. 80 per cento della parte di capitale proprio costituita negli esercizi chiusi negli anni 1977 e precedenti.
8. Per capitale proprio si intende l'ammontare complessivo, risultante dal bilancio o dal rendiconto, del capitale versato o fondo di dotazione o fondo patrimoniale, comunque formati, e delle riserve, diminuito delle perdite e aumentato degli utili dell'esercizio non distribuiti.
9. Sono esclusi dal computo del capitale proprio i fondi costituiti per la copertura di specifici oneri e passivita', le riserve costituite a fronte degli apporti effettuati ai sensi dell'articolo 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, prorogato dall'articolo 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, anche se imputate a capitale, e i fondi di integrazione di cui all'articolo 36 della legge 10 giugno 1978, n. 295. Nel caso di variazione in diminuzione del capitale proprio dalla somma indicata nel primo comma si detrae un importo pari alla variazione predetta, rivalutata con il coefficiente dell'anno cui essa si riferisce.
10. Per le societa' cooperative e loro consorzi il capitale proprio comprende anche le somme versate dai soci persone fisiche, o trattenute ai soci stessi, a titolo di prestito, alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 4
1. I valori iscritti in bilancio e in inventario a seguito della rivalutazione non possono in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacita' produttiva, alla effettiva possibilita' di economica utilizzazione nella impresa, nonche' ai valori correnti e alle quotazioni di borsa.
2. Gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti nella rivalutazione delle varie categorie di beni e attestare che la rivalutazione corrisponde ai valori effettivamente attribuibili ai beni medesimi.
3. Se la rivalutazione viene eseguita secondo le modalita' indicate dall'articolo 2, nell'inventario relativo allo esercizio in cui la rivalutazione viene eseguita deve essere indicato anche il prezzo di costo o di acquisto, con le eventuali rivalutazioni eseguite in conformita' a precedenti leggi di rivalutazione monetaria, dei beni rivalutati.
Art. 5
1. La rivalutazione puo' essere eseguita nel primo bilancio o rendiconto approvato dopo l'entrata in vigore della presente legge o nel successivo. Deve essere altresi' annotata nell'inventario del relativo esercizio. Se la rivalutazione viene effettuata con le modalita' previste dall'articolo 3, deve essere eseguita in una sola volta.
2. Ai fini della determinazione delle quote di ammortamento deducibili, ivi comprese quelle relative all'ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili, la rivalutazione ha effetto dall'esercizio al quale si riferisce il bilancio o il rendiconto nel quale viene eseguita.
3. Le societa' che hanno chiuso l'esercizio il 31 dicembre 1982, indipendentemente da quanto previsto nel secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile, possono approvare il bilancio entro il 30 giugno 1983.
Art. 6
1. I saldi attivi risultanti dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli precedenti, ove non vengano imputati al capitale, devono essere accantonati in una speciale riserva, designata con riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione. La riserva, ove non venga imputata al capitale, puo' essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile.
2. In caso di utilizzazione della riserva di rivalutazione a copertura di perdite non si puo' fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non e' reintegrata, o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria senza l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile. La disposizione si applica anche alle riserve di rivalutazione monetaria di cui all'articolo 23 della legge 2 dicembre 1975, n. 576.
Art. 7
1. In caso di violazione delle disposizioni dell'articolo 4, o dell'articolo 6 o del quarto comma dell'articolo 11, gli amministratori e i sindaci e i revisori sono puniti con l'ammenda da lire un milione a lire 10 milioni, salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato. In caso di condanna il giudice puo' applicare la pena accessoria di cui all'articolo 2641 del codice civile, per la durata non inferiore a un anno e non superiore a tre anni.
Art. 8
1. I saldi attivi risultanti dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli precedenti non concorrono a formare il reddito imponibile della societa' o dell'ente.
2. Se i saldi attivi vengono attribuiti ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva prevista dal primo comma dell'articolo 6 ovvero mediante riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o patrimoniale, le somme attribuite ai soci o ai partecipanti concorrono a formare il reddito imponibile della
societa' o dell'ente e il reddito imponibile dei soci o partecipanti.
3. Ai fini del comma precedente si considera che le riduzioni del
capitale deliberate dopo l'imputazione a capitale delle riserve di rivalutazione, comprese quelle gia' iscritte in bilancio a norma di precedenti leggi di rivalutazione monetaria, abbiano anzitutto per oggetto, fino al corrispondente ammontare, la parte del capitale formata con l'imputazione di tali riserve.
Art. 9
1. L'articolo 2425, comma terzo, del codice civile e' da intendersi nel senso che puo' derogarsi ai criteri di valutazione dettati dalla legge, quando l'applicazione di tali criteri contrasta con l'esigenza che il bilancio e la relazione diano un quadro fedele della situazione patrimoniale, di quella finanziaria nonche' del risultato economico della societa'. Gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e giustificare le singole deroghe nelle loro relazioni all'assemblea.
2. Le norme contenute nel presente articolo si applicano a partire dal bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 1983.
Art. 10
1. Nella relazione al bilancio di esercizio gli amministratori debbono annualmente indicare per quali beni tuttora in patrimonio e' stata eseguita in passato rivalutazione monetaria, in base alla presente o a precedenti leggi, e per quale ammontare, e parimenti per quali beni tuttora in patrimonio e' stato derogato in passato ai criteri legali di valutazione in base all'articolo 2425, terzo comma, del codice civile, e per quale ammontare.
2. In caso di violazione, gli amministratori sono puniti con le pene previste dall'articolo 7.
3. Le norme contenute nel presente articolo si applicano a partire dal bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 1983.
Art. 11
1. Gli imprenditori commerciali, le societa' in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate e gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali, possono rivalutare i beni indicati nell'articolo 1 acquisiti entro il 31 dicembre 1981, relativi all'attivita' commerciale esercitata, con le modalita' e nei limiti stabiliti dagli articoli, 2, 4 e 5 della presente legge, e facendo riferimento, per quanto riguarda i fabbricati, all'attivita' esercitata.
2. Per i soggetti che hanno redatto il prospetto e la situazione patrimoniale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, l'individuazione dei beni rivalutabili, dei rispettivi prezzi di costo o di acquisto e dei relativi ammortamenti va effettuata con riferimento alle risultanze di tali scritture.
3. Per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilita', la rivalutazione e' consentita, per i beni acquisiti posteriormente al 31 dicembre 1973, a condizione che risultino regolarmente registrati o annotati nei registri previsti dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e che venga redatto un apposito prospetto bollato e vidimato dal quale risultino i prezzi di costo o di acquisto dei beni da rivalutare, l'anno di acquisizione e le eventuali quote di ammortamento annualmente computate e la rivalutazione compiuta. Tale prospetto dovra' essere allegato alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui la rivalutazione viene eseguita; copia di esso dovra' essere allegata al registro degli acquisti di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e conservata con le stesse modalita'.
4. Per i soggetti di cui all'articolo 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, che non si siano avvalsi della facolta' di cui all'ultimo comma dello stesso articolo, le quote di ammortamento annuale sono computate nella misura massima consentita ai fini delle imposte sul reddito.
5. I soggetti che si avvalgono della facolta' di cui al presente articolo, ad esclusione di quelli che fruiscono di regimi semplificati di contabilita' di cui al secondo comma, sono obbligati alla redazione dell'inventario e alla compilazione del registro dei cespiti ammortizzabili.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle persone fisiche non residenti e alle societa' ed enti di ogni tipo, di cui all'articolo 2, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, che esercitano attivita' commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni.
7. I saldi attivi risultanti dalla rivalutazione eseguita ai sensi dei commi precedenti non concorrono a formare il reddito imponibile.