Modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. All'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente comma:
"Le azioni o quote di societa' editrici intestate a soggetti diversi da quelli di cui ai due commi precedenti da data anteriore all'entrata in vigore della presente legge ed il cui valore sia inferiore alla meta' di quelle aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie ai sensi dell'articolo 2368 del codice civile, possono rimanere intestate a tali soggetti a condizione che:
a) sia assicurata, attraverso comunicazioni al Servizio dell'editoria, la conoscenza della proprieta' - diretta o indiretta - di tali azioni o quote, in modo da consentire di individuare le persone fisiche o le societa' per azioni quotate in borsa o gli enti morali che - direttamente o indirettamente - ne detengono la proprieta' o il controllo;
b) sia data dimostrazione, da parte del legale rappresentante della societa' che esercita l'impresa editrice, di aver provveduto a notificare ai loro titolari l'interdizione dal diritto di voto nelle assemblee sociali, ordinarie e straordinarie, della societa' stessa e di aver provveduto nelle forme prescritte ad informare di tale interdizione tutti i soci".
2. Il comma undicesimo dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e' sostituito dal seguente:
"Sono puniti con le pene stabilite nel sesto comma dell'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, gli amministratori che violano le disposizioni dei commi precedenti. Le stesse pene si applicano agli amministratori delle societa' alle quali sono intestate le azioni o le quote della societa' che esercita l'impresa giornalistica o delle societa' che comunque la controllano direttamente o indirettamente, che non trasmettano alle imprese editrici di giornali quotidiani l'elenco dei propri soci".
3. Il dodicesimo comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, contenente la disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria e' abrogato.
Art. 2
1. All'articolo 2 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e' aggiunto il seguente ultimo comma:
"Il trasferimento a qualunque titolo di azioni o quote di societa' editrici a soggetti diversi da quelli previsti dal precedente articolo 1 e' nullo".
Art. 3
1. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e' sostituito dal seguente:
"Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 1, l'intestazione, a enti morali costituiti e registrati ai sensi degli articoli 14 e 33 del codice civile o a societa' con azioni quotate in borsa, di azioni aventi diritto di voto o di quote di societa' editrici di giornali quotidiani o di societa' intestatarie di azioni o quote delle societa' editrici e' parificata all'intestazione a persone fisiche".
Art. 4
1. Il quinto comma dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e' cosi' modificato:
"I bilanci delle imprese aventi ricavi netti annui delle vendite, anche in abbonamento, dei quotidiani editi, escluso il fatturato della pubblicita', superiori a cinque miliardi di lire, devono, a decorrere dall'esercizio dell'anno 1983, essere certificati da societa' aventi i requisiti di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, all'uopo autorizzate dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa.
Per i ricavi annui netti delle vendite si intendono i ricavi delle vendite, anche in abbonamento, dei quotidiani editi, dedotto l'aggio ai distributori ed ai rivenditori ed escluso il fatturato della pubblicita'".
Art. 5
1. All'articolo 9 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono aggiunti i seguenti commi:
"Il garante dell'attuazione della legge dell'editoria, nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, puo' chiedere ai competenti uffici pubblici tutte le notizie necessarie per accertare l'identita', la situazione patrimoniale e tributaria di soggetti che risultino intestatari di azioni o quote di societa' editrici di quotidiani o periodici.
Il garante, qualora non abbia ottenuto le notizie richieste o le giudichi insufficienti o inattendibili, puo' chiedere alla Magistratura di svolgere le indagini anche mediante utilizzazione dei Corpi di polizia dello Stato, al fine di accertare l'effettiva titolarita' delle imprese editoriali e della proprieta' delle testate.
Il garante esercita altresi' dinanzi al giudice competente l'azione di nullita' degli atti posti in essere in violazione dei divieti disposti dalla presente legge".
Art. 6
1. All'articolo 10 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e' aggiunto il seguente comma:
"Il capo del servizio dell'editoria fa parte del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1960, n. 212, e successive modificazioni".
Art. 7
1. Il quarto comma dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e' sostituito dal seguente:
"Sono altresi' soggette all'obbligo di iscrizione al medesimo registro nazionale della stampa le imprese concessionarie di pubblicita' su giornali quotidiani e le imprese concessionarie di pubblicita' sui periodici di cui al primo e secondo comma dell'articolo 18. Queste, all'atto della richiesta dell'iscrizione, devono depositare:
a) una dichiarazione con firma autenticata dalla quale risulti il nome e il domicilio di chi esercita l'attivita' imprenditoriale;
b) copia dell'atto costitutivo, dello statuto e del verbale dell'assemblea che ha proceduto alla nomina degli organi sociali in carica, nel caso che l'imprenditore sia una societa';
c) una dichiarazione contenente l'elenco delle testate giornalistiche servite".
Il primo comma dell'articolo 12 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e' sostituito dal seguente:
"Le imprese concessionarie di pubblicita', ove soggette all'obbligo dell'iscrizione al registro nazionale della stampa, sono tenute a depositare presso di esso, entro il 31 luglio di ciascun anno, il proprio bilancio, integrato da un allegato che evidenzi in modo analitico le risultanze contabili afferenti alla pubblicita' comunque effettuata sui giornali quotidiani e periodici.
L'allegato e' compilato secondo un modello fissato a norma dell'articolo 7 e deve indicare nominativamente le testate delle quali la concessionaria ha l'esclusiva pubblicita', i minimi garantiti pattuiti, testata per testata, le entrate pubblicitarie di ogni testata, le modalita' di pagamento, le entrate della concessionaria stessa in relazione alle singole testate e i dati relativi all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13".
Art. 8
1. Nel secondo comma dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono soppresse le parole "se non allorche' l'amministrazione ha deliberato di avvalersi dei servizi della concessionaria".
2. Il quinto comma dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e' cosi' modificato:
"Le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali, e gli enti pubblici, economici e non economici, sono tenuti a dare comunicazione, anche se negativa, al garante, delle erogazioni pubblicitarie effettuate nel corso di un esercizio finanziario, depositando un riepilogo analitico. Sono esentati dall'obbligo della comunicazione negativa i comuni con meno di 40.000 abitanti".
3. L'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e' cosi' modificato:
"Le amministrazioni e gli enti pubblici di cui al primo comma non possono destinare finanziamenti o contributi, sotto qualsiasi forma, ai giornali quotidiani o periodici al di fuori di quelli deliberati a norma del presente articolo".
Art. 9
1. Il primo comma dell'articolo 21 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e' sostituito dal seguente:
"L'inosservanza degli adempimenti previsti dal presente titolo, nonostante il formale invito da parte del Servizio dell'editoria a provvedere, determina l'immediata decadenza delle provvidenze di cui al titolo secondo".
Al secondo comma dell'articolo 22 dopo le parole "Tali contributi sono proporzionalmente ridotti" sono inserite le parole "corrispondentemente al relativo scaglione di tirature".
Art. 10
1. L'articolo 48 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e' sostituito dal seguente:
"Le imprese editrici di giornali quotidiani non in regola con le disposizioni di cui ai primi sei commi dell'articolo 1, devono adeguarsi alle disposizioni di cui ai commi medesimi nel termine massimo di due anni dall'entrata in vigore della presente legge. Fino a quando non avvenga la regolarizzazione, sono sospese tutte le provvidenze previste dalla presente legge, a favore dell'impresa.
Qualora la regolarizzazione intervenga nel termine, di cui sopra, l'impresa viene ammessa alle provvidenze a partire dall'entrata in vigore della presente legge.
Trascorsi i due anni, su istanza del garante o del pubblico ministero o di qualsiasi cittadino, il tribunale competente per territorio revoca gli amministratori della societa' e nomina un amministratore giudiziario, come previsto dall'articolo 2409 del codice civile, il quale provvede alla convocazione dell'assemblea al fine di procedere alle modificazioni statutarie necessarie per adeguarsi al disposto di cui ai primi sei commi dell'articolo 1 e al fine di nominare i nuovi organi sociali".
Art. 11
1. All'articolo 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416, alla fine, dopo le parole "provvidenze disposte dagli articoli" e' aggiunta la seguente parola "22", prima delle parole "24 e 27".