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Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria

Testo vigente

Art. 12 Imprese concessionarie di pubblicita'

1. COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 OTTOBRE 1996, N. 545 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 650.

2. Lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio di esercizio delle imprese concessionarie di pubblicita', integrati da un elenco che indichi le testate delle quali la concessionaria ha l'esclusiva della pubblicita', devono essere pubblicati, entro il 31 agosto di ogni anno, su tutte le testate servite dalla stessa impresa di pubblicita'.

3. Nessuna societa' concessionaria di pubblicita' puo' esercitare l'esclusiva per un numero di quotidiani la cui tiratura complessiva superi il trenta per cento di quella nazionale.

4. La concessionaria di pubblicita' che, a norma dell'articolo 1, ottavo comma, controlli una impresa editrice o che sia controllata da una impresa editrice o da una persona giuridica o fisica che controlli una impresa editrice non puo' esercitare l'esclusiva pubblicitaria per giornali quotidiani la cui tiratura complessiva abbia superato il venti per cento della tiratura globale dei quotidiani nell'anno solare precedente.

5. E' vietato il collegamento o il controllo, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, di concessionarie di pubblicita' attraverso le quali si eserciti l'esclusiva in violazione delle norme sulla concentrazione di cui alla presente legge.

6. Al fine degli accertamenti sulla concentrazione di cui ai commi precedenti le concessionarie di pubblicita' sono tenute a comunicare al servizio dell'editoria, per le iscrizioni nel registro di cui all'articolo 11, i dati relativi alla proprieta' ed alla gestione delle aziende stesse, nei medesimi casi previsti, per le aziende editoriali, dal sesto comma dell'articolo 1.

7. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 10 GENNAIO 1985, N. 1.

8. Nel caso di minimi garantiti o di anticipazioni nel primo anno di pubblicazione di un quotidiano che superino gli introiti pubblicitari effettivi, l'eccedenza deve essere recuperata nell'anno successivo.

9. In caso di violazione, la testata decade immediatamente da tutte le agevolazioni e da tutti gli incentivi previsti dalla presente legge e la concessionaria e' punita con la multa pari alla differenza fra la somma erogata e gli introiti effettivi dell'anno precedente e comunque non inferiore ai dieci milioni di lire.

Art. 13 Pubblicita' di amministrazioni pubbliche

1. Le amministrazioni statali e gli enti pubblici non territoriali, con esclusione degli enti pubblici economici, sono tenuti a destinare alla pubblicita' su giornali quotidiani e periodici una quota non inferiore al settanta per cento delle spese per la pubblicita' previste in bilancio. Tali spese devono essere iscritte in apposito capitolo di bilancio.

2. Per la pubblicita' delle amministrazioni di cui al comma precedente nessuna commissione e' dovuta alla impresa concessionaria di pubblicita' avente contratto di esclusiva con la testata quotidiana o periodica, ....

3. La Presidenza del Consiglio dei ministri impartisce, dandone comunicazione al Garante, le direttive generali di massima alle amministrazioni statali affinche' la destinazione della pubblicita', delle informazioni e delle campagne promozionali avvenga senza discriminazioni e con criteri di equita', di obiettivita' e di economicita'.

4. La Presidenza del Consiglio dei ministri indica criteri per la pubblicita' finalizzata all'informazione sulle leggi e sulla loro applicazione, nonche' sui servizi, le strutture e il loro uso, curando che la ripartizione di detta pubblicita' tenga conto delle testate che per loro natura raggiungono le utenze specificamente interessate a dette leggi, quali quella femminile, giovanile e del mondo del lavoro.

5. Le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali, e gli enti pubblici, economici e non economici, sono tenuti a dare comunicazione, anche se negativa, al garante, delle erogazioni pubblicitarie effettuate nel corso di un esercizio finanziario, depositando un riepilogo analitico. Sono esentati dall'obbligo della comunicazione negativa i comuni con meno di 40.000 abitanti.

6. Le amministrazioni e gli enti pubblici di cui al primo comma non possono destinare finanziamenti o contributi, sotto qualsiasi forma, ai giornali quotidiani o periodici al di fuori di quelli deliberati a norma del presente articolo.

Art. 15 Diffusione di giornali nelle scuole

1. In ogni istituto o scuola di istruzione secondaria superiore sono posti a disposizione degli studenti quotidiani e periodici nonche' un locale per la loro lettura.

2. Il Ministro della pubblica istruzione emana con proprio decreto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le norme per la attuazione di quanto stabilito dal comma precedente, assicurando comunque criteri di imparzialita'.

Art. 16 Distribuzione

1. Le imprese di distribuzione devono garantire, a parita' di condizioni rispetto ai punti di vendita serviti e al numero di copie distribuite, il servizio di distribuzione a tutte le testate giornalistiche che ne facciano richiesta.

2. Per ridurre i costi di distribuzione e per favorire la costituzione di cooperative o di consorzi di servizi aventi lo scopo di razionalizzare la distribuzione della stampa, le regioni possono prevedere misure di sostegno.

Art. 17 Prezzo dei giornali quotidiani

1. Il Comitato interministeriale dei prezzi stabilisce ed aggiorna almeno una volta all'anno, sulla base degli accertati costi di produzione, il prezzo dei giornali quotidiani.

2. Le imprese editrici di giornali quotidiani che a partire dal 1 gennaio 1986 non si siano uniformate o non si uniformino alle determinazioni del Comitato interministeriale per i prezzi, di cui al precedente primo comma, adottate anteriormente al 31 dicembre 1985 e a quelle che saranno adottate dall'entrata in vigore della presente legge fino ai 31 dicembre 1987, perdono il diritto alle provvidenze di cui all'articolo 22 e successive modifiche, salvo che abbiano adottato o adottino un prezzo non superiore al quindici per cento, ovvero un prezzo maggiore per non piu' di un giorno alla settimana o un prezzo inferiore di non oltre il venticinque per cento, ovvero un prezzo inferiore di non oltre il cinquanta per cento per testate che contengono in media non piu' di sedici pagine rapportate al formato di centimetri 43 per 59.

3. A partire dal 1 gennaio 1988 il prezzo del giornale e' libero.

Art. 18 Estensione della normativa ad alcuni tipi di periodici e di agenzie di stampa

1. Sono soggetti agli obblighi stabiliti dagli articoli 1, 2, 3, 7, 11, 47 e 48 gli editori di giornali periodici e riviste che da almeno un anno hanno alle loro dipendenze non meno di cinque giornalisti a tempo pieno.

2. Per le testate pubblicate da editori non aventi alle proprie dipendenze da almeno un anno un minimo di cinque giornalisti a tempo pieno, l'adempimento, da parte dei rispettivi editori, degli obblighi stabiliti dall'articolo 11 e' condizione per accedere alle provvidenze previste dalla presente legge.

3. Sono soggetti agli obblighi stabiliti dalla presente legge, con esclusione di quelli previsti dall'articolo 17, gli editori delle agenzie di stampa aventi i requisiti di cui al secondo comma dell'articolo 27 nonche' le agenzie di stampa di cui al quinto comma del medesimo articolo 27.

4. COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 OTTOBRE 1996, N. 545 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, CON L. 23 DICEMBRE 1996, N. 650.

5. COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 OTTOBRE 1996, N. 545 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, CON L. 23 DICEMBRE 1996, N. 650.

6. L'adempimento degli obblighi stabiliti dal presente articolo e' condizione per l'accesso alle provvidenze previste dalla presente legge.

Art. 19 Esclusioni dall'applicazione della normativa

1. I quotidiani e i periodici pubblicati interamente in lingua estera nonche' le riviste con periodicita' mensile o che pubblichino meno di dodici numeri all'anno non sono soggetti agli obblighi stabiliti dalla presente legge.

2. Per le testate di cui al comma precedente, l'adempimento da parte degli editori degli obblighi stabiliti dall'articolo 11 e' condizione per accedere alle provvidenze previste dalla presente legge.

3. Dopo il primo anno dall'entrata in vigore della presente legge le provvidenze previste sono corrisposte a condizione che le aziende siano in regola con il versamento dei contributi previdenziali.

Art. 20 Organi di partiti, sindacati e comunita' religiose

1. I giornali quotidiani e i periodici che risultino, attraverso esplicita menzione, riportata in testata, organi di partiti, di sindacati o di enti o comunita' religiose non sono soggetti agli obblighi stabiliti dall'articolo 5.

Art. 21 Inosservanza dell'obbligo di iscrizione o comunicazione

1. L'inosservanza degli adempimenti previsti dal presente titolo, nonostante il formale invito da parte del Servizio dell'editoria a provvedere, determina l'immediata decadenza delle provvidenze di cui al titolo secondo.7

2. Qualora l'inosservanza sia commessa dall'imprenditore esercente una concessionaria di pubblicita', si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da dieci milioni a cinquanta milioni di lire.

Titolo II. Provvidenze per l'editoria

Art. 25 Pubblicazioni di elevato valore culturale

1. A decorrere dal 1° gennaio 1986 alle pubblicazioni periodiche, le cui pagine pubblicitarie siano state nell'anno precedente inferiori al 50 per cento delle pagine complessivamente pubblicate e che vengano riconosciute di elevato valore culturale per il rigore scientifico con il quale viene svolta la trattazione degli argomenti, sono concessi premi dell'ammontare complessivo di lire quattro miliardi in ragione d'anno. Alle pubblicazioni periodiche di cui al presente comma possono essere conferite, inoltre, menzioni speciali non accompagnate da apporto economico.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il parere, espresso, nei termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, dalle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sono stabiliti i criteri per la concessione dei contributi di cui al primo comma ed e' istituita una commissione incaricata di accertare i requisiti per l'ammissione ai contributi stessi e di predisporre i relativi piani di ripartizione.

Art. 27 Contributi alle agenzie di stampa

1. Per il quinquennio decorrente dal 1 gennaio 1981 e' autorizzata la corresponsione di contributi per l'importo complessivo di lire quattro miliardi, in ragione di anno, in favore delle agenzie di stampa a diffusione nazionale, che possiedano i requisiti di cui al comma seguente da almeno tre anni.7

2. Sono considerate a diffusione nazionale le agenzie di stampa i cui notiziari siano distribuiti in abbonamento a titolo oneroso, qualunque sia il mezzo di trasmissione utilizzato, ad almeno quindici testate quotidiane in cinque regioni, che abbiano alle loro dipendenze a norma del contratto nazionale di lavoro piu' di dieci giornalisti professionisti con rapporto a tempo pieno, indeterminato ed esclusivo, ed effettuino un minimo di dodici ore di trasmissione al giorno per almeno cinque giorni alla settimana.

3. Le agenzie di stampa a diffusione nazionale sono considerate imprese manifatturiere ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102, dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 573, nel testo modificato dall'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 502, degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 353, convertito in legge, con modificazioni, dalla citata legge 5 agosto 1978, n. 502, dell'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 1979, n. 92, e dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 375, e successivi provvedimenti.

4. L'erogazione dei contributi alle agenzie di stampa a diffusione nazionale e' effettuata ripartendo un terzo dell'importo complessivo in parti uguali tra gli aventi diritto e i restanti due terzi
proporzionalmente al numero dei giornali collegati a ciascuna
azienda, al numero delle reti utilizzate e delle ore di trasmissione.

5. Per il quinquennio decorrente dal 1 gennaio 1981 e' autorizzata la
corresponsione di contributi dell'importo complessivo di lire 500 milioni, in ragione d'anno, alle agenzie di stampa che, non essendo provviste dei requisiti di cui al secondo comma, abbiano alle proprie dipendenze almeno tre redattori a tempo pieno ed esclusivo a norma del contratto nazionale di lavoro, abbiano contratto abbonamenti regolarmente contabilizzati con non meno di quindici quotidiani, abbiano registrato la testata presso la cancelleria del tribunale competente per territorio con la qualifica "agenzia di informazioni per la stampa" o analoga, da almeno cinque anni, ed abbiano pubblicato almeno mille notiziari con cinquemila notizie, ovvero che abbiano registrato la testata cosi' come sopra indicato da almeno un anno ed abbiano emesso almeno duecentocinquanta notiziari recanti non meno di cinquemila notizie nell'anno precedente.

6. L'erogazione di contributi alle agenzie di stampa di cui al presente articolo e' effettuata ripartendo il contributo in parti uguali fra gli aventi diritto, fino alla concorrenza di lire 200 milioni. Le residue lire 300 milioni sono ripartite fra le stesse agenzie tenendo conto:

  1. a) del numero dei collegamenti per telescrivente ed altri analoghi;

  2. b) dell'eventuale emissione di piu' bollettini giornalieri;

  3. c) del numero dei redattori fissi a tempo pieno ed esclusivo.

7. Con le disposizioni di attuazione della presente legge sono stabiliti i criteri per l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo.

8. Nessuna agenzia di stampa puo' comunque ricevere un contributo globale che superi il cinquanta per cento delle spese documentate, sostenute per il personale e per le strutture. Le somme che in ciascun esercizio risultano eventualmente dalla differenza fra la ripartizione di cui ai precedenti commi e le erogazioni a norma del presente comma sono utilizzate negli anni successivi per l'incremento degli stanziamenti in favore delle agenzie di stampa.

Art. 28 Tariffe telefoniche, telegrafiche, postali e dei trasporti

1. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145.

2. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145.

3. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145.

4. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145.

5. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzato ad istituire sulla rete nazionale servizi speciali di trasporti aerei, terrestri e marittimi dei giornali quotidiani e periodici.

6. Analoghi servizi possono essere istituiti anche dalle agenzie pubbliche di trasporto ferroviario ed automobilistico.

7. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzato, altresi', ad istituire sale stampa, destinandovi appositi locali e proprio personale. E' autorizzato inoltre a porre a disposizione della Associazione della stampa estera in Italia un'idonea sede e proprio personale.

8. COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 MAGGIO 1993, N. 155 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI. DALLA L. 19 LUGLIO 1993, N. 243.

9. Le compensazioni finanziarie derivanti dalle riduzioni tariffarie di cui al presente articolo sono effettuate dal Ministero del tesoro nei confronti delle amministrazioni pubbliche, anche per le somme da rimborsare da queste alle rispettive societa' concessionarie in conseguenza delle suddette agevolazioni. L'importo delle compensazioni relative ai servizi gestiti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' stabilito nella misura di lire 50 miliardi annui indipendentemente da eventuali adeguamenti delle tariffe dei servizi stessi.

10. Sono escluse dalle agevolazioni tariffarie di cui al presente articolo le stampe propagandistiche contenenti pubblicita' relativa alle vendite per corrispondenza e cataloghi relativi alle vendite stesse. Alle suindicate stampe si applicano le tariffe di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1976, n. 726, e successive modificazioni.

Art. 32 Dotazione finanziaria e gestione del fondo per il finanziamento agevolato

1. Le dotazioni finanziarie del fondo di cui al primo comma dell'articolo 29, per il quale viene autorizzata apposita gestione ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, sono costituite da un contributo dello Stato di cinque miliardi di lire per il primo esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge, dieci miliardi di lire per ciascuno dei nove esercizi finanziari successivi e cinque miliardi di lire per l'ultimo esercizio finanziario.

2. I relativi ordini di pagamento sono emessi dal Presidente del Consiglio dai ministri o dal Sottosegretario da lui designato, su conforme delibera di un Comitato composto da:

  1. a) un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che lo presiede;

  2. b) un Sottosegretario di Stato per il tesoro;

  3. c) un Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato;

  4. d) tre esperti in materia di editoria, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che esprimono il proprio parere nei termini stabiliti dai rispettivi regolamenti;

  5. e) il direttore generale delle informazioni, editoria e proprieta' letteraria, artistica e scientifica, o un suo delegato;

  6. f) il ragioniere generale dello Stato, o un suo delegato;

  7. g) il direttore generale del tesoro, o un suo delegato.

  8. h) un rappresentante degli editori di giornali quotidiani;

  9. i) un rappresentante degli editori dei giornali periodici;

  10. l) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei giornalisti;

  11. m) un rappresentante dei lavoratori poligrafici (designato, con cadenza annuale, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative).

  12. n) un rappresentante degli editori radiofonici.

3. Il Comitato di cui sopra e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed ha sede presso la direzione generale delle informazioni, editoria e proprieta' letteraria, artistica e scientifica.

4. Per l'adozione di delibere concernenti la concessione del contributo in conto interessi sui finanziamenti relativi a imprese editrici di libri, il comitato e' integrato da due esperti in materia di editoria libraria, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri.71015