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Agevolazioni fiscali per l'ampliamento del mercato azionario e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. I proventi conseguiti dalle societa', con esclusione delle societa' semplici, nonche' dagli enti indicati dall'articolo 2, lettera b), del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, a seguito di cessioni, effettuate mediante offerta al pubblico, di azioni emesse da societa' che richiedano la quotazione in borsa o l'ammissione alle negoziazioni nel mercato ristretto entro sei mesi dalla data di chiusura dell'offerta pubblica di acquisto, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito per l'eccedenza rispetto al costo iscritto in bilancio a condizione che tale eccedenza sia accantonata ovvero ne sia stato deliberato l'accantonamento in sede di approvazione del bilancio relativo al periodo di imposta nel quale e' avvenuta la cessione.

2. L'accantonamento deve essere effettuato in un apposito fondo denominato con riferimento alla presente legge e l'eccedenza conseguita deve essere destinata esclusivamente ad investimenti, da effettuare entro il terzo periodo di imposta successivo a quello del realizzo, in beni strumentali ammortizzabili.

3. L'offerta deve essere effettuata con l'osservanza delle forme previste dall'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, come modificato dalla legge di conversione 7 giugno 1974, n. 216.

4. Le cessioni di cui al presente articolo non costituiscono realizzo ai fini dell'articolo 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576; tuttavia i fondi istituiti a fronte delle azioni cedute restano tassabili se distribuiti ai soci.

5. Se la quotazione non e' accordata, ovvero se essa e' revocata entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge o, se successiva, dalla data di ammissione alla quotazione, l'ammontare accantonato del fondo concorre a formare il reddito imponibile del periodo di imposta in cui i predetti eventi si sono verificati. La stessa disposizione si applica se le azioni vengono riacquistate dalla stessa societa' cedente o acquistate da societa' da essa controllate o che la controllano. In caso di distribuzione ai soci, la parte dell'ammontare distribuito concorre a formare il reddito imponibile del periodo di imposta in cui e' avvenuta la distribuzione.

6. In caso di diniego, di revoca della quotazione o di riacquisto o acquisto delle azioni cedute da parte della societa' cedente e dalle controllate o controllanti, si applicano inoltre gli interessi di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolati sull'imposta liquidata in meno per il periodo di imposta nel quale e' avvenuta la cessione.

Art. 3

1. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, e' sostituito dal seguente:
"Le societa' le cui azioni sono gia' quotate in borsa alla data di entrata in vigore del presente decreto e quelle le cui azioni sono ammesse su istanza alla quotazione di borsa successivamente alla data predetta e anteriormente alla scadenza dei periodi indicati per ciascuna categoria di societa' alle successive lettere a), b), c) e d) del presente comma, debbono provvedere al conferimento dell'incarico a una societa' di revisione, iscritta all'albo speciale di cui all'articolo 8 del presente decreto, nei seguenti termini, che decorrono dalla data della pubblicazione dell'albo di cui all'articolo 18:
a) un anno, per le societa' finanziarie e per le societa' aventi, alla data del 31 dicembre 1974, un capitale sociale superiore a 50 miliardi di lire;
b) due anni, per le societa' aventi, alla data del 31 dicembre 1974, un capitale sociale superiore a 10 e inferiore o pari a 50 miliardi di lire;
c) tre anni, per le rimanenti societa';
d) quattro anni, per le aziende e istituti di credito quale che sia l'ammontare del capitale sociale.
Si applica il secondo comma dell'articolo 2.
L'obbligo di certificazione del bilancio ha inizio a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in cui e' stato conferito l'incarico.
In caso di prima ammissione alla quotazione di borsa, fino alla scadenza del termine di cui al punto d) del primo comma, in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2, la negoziazione delle azioni puo' avere inizio anche se l'incarico di certificazione del bilancio non sia stato ancora conferito.
Nel caso in cui una societa' con azioni quotate in borsa sia divenuta societa' finanziaria successivamente alla data prevista al punto a) del primo comma, detto incarico deve essere conferito contestualmente alla deliberazione di modificazione dell'atto costitutivo e l'obbligo di certificazione ha inizio a decorrere dall'esercizio immediatamente successivo".

Art. 4

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 maggio 1983
PERTINI
FANFANI - FORTE - GORIA - BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA