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Ristrutturazione della Cassa depositi e prestiti

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1 Della Cassa depositi e prestiti

1. Con effetto dal 1 luglio 1983 la Cassa depositi e prestiti, avente personalita' giuridica, nonche' organizzazione, patrimonio e bilanci separati da quelli dello Stato, e' disciplinata dalla presente legge, nonche' dalle altre norme che, vigenti alla stessa data, non risultino con essa in contrasto.

2. Dalla medesima data la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti, presso il Ministero del tesoro, e' soppressa.

3. Il Parlamento esercita il controllo sull'attivita' della Cassa depositi e prestiti per il tramite della Commissione parlamentare di vigilanza alla quale continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al libro primo, articoli 3, 4 e 5, del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2 Fondo di dotazione

1. La Cassa depositi e prestiti ha un proprio fondo di dotazione la cui consistenza iniziale e' di lire 100 miliardi da prelevarsi dal fondo di riserva della gestione principale della Cassa depositi e prestiti, esistente al 31 dicembre dell'anno precedente quello di entrata in vigore della presente legge.

2. Il fondo verra' annualmente incrementato da una quota degli utili di gestione, determinata ai sensi del successivo articolo 4.

Art. 3 Operazioni di raccolta

1. La Cassa depositi e prestiti per l'attuazione dei suoi fini istituzionali utilizza:

  1. a) il fondo di dotazione;

  2. b) i fondi provenienti dal risparmio postale;

  3. c) i fondi provenienti dal servizio dei conti correnti postali, nei limiti di cui alla legge 15 aprile 1965, n. 344;

  4. d) i fondi provenienti dall'emissione di titoli;

  5. e) i rientri di capitale;

  6. f) prestiti esteri.

  7. g) ogni altro fondo non avente specifica destinazione.

Art. 5 Organi

1. Sono organi della Cassa depositi e prestiti:

  1. a) il presidente del consiglio di amministrazione;

  2. b) il consiglio di amministrazione;

  3. c) il direttore generale;

  4. d) il collegio dei revisori.

Art. 6 Presidenza

1. Il presidente del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e' il Ministro del tesoro.

Art. 7 Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e' composto:

  1. a) dal Ministro del tesoro o da un suo delegato che lo presiede;

  2. b) dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

  3. c) dal ragioniere generale dello Stato;

  4. d) dal direttore generale del Tesoro e dal direttore generale dell'Economia;

  5. e) da due esperti in materie finanziarie scelti dal Ministro del tesoro e nominati con suo decreto;

  6. f) da tre esperti in materie finanziarie, scelti da terne presentate dalla Conferenza dei presidenti delle giunte regionali, dall'UPI, dall'ANCI e nominati con decreto del Ministro del tesoro in rappresentanza, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.

2. Il mandato degli esperti di cui alle lettere e) ed f) del precedente comma e' di quattro anni ed e' rinnovabile per non piu' di una volta.

3. Le nomine dei componenti del consiglio di amministrazione di cui alle lettere e) ed f) sono soggette alle disposizioni della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

4. I compensi spettanti ai componenti del consiglio di amministrazione sono determinati con decreto del Ministro del tesoro.

Art. 8 Attribuzioni del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione delibera:

  1. a) sulla concessione dei finanziamenti nonche' sull'acquisizione e sull'alienazione di partecipazione nei soggetti disciplinati dal titolo II del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e negli altri intermediari finanziari di cui all'articolo 6 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;

  2. b) sullo stato di previsione delle spese di amministrazione;

  3. c) sui rendiconti annuali;

  4. d) sull'emissione di titoli;

  5. e) sull'ordinamento dei servizi e degli uffici;

  6. f) sulle procedure di acquisizione di beni e servizi;

  7. g) sulla determinazione degli organici, nonche' sull'ordinamento e l'organizzazione del personale, in attuazione delle norme di legge e degli accordi collettivi di cui al successivo articolo 11;

  8. h) su ogni altro argomento che non sia riservato alla competenza di altri organi della Cassa depositi e prestiti.

2. Il consiglio di amministrazione adotta i provvedimenti concernenti il personale della Cassa depositi e prestiti e, limitatamente a tale materia, e' integrato da quattro rappresentanti del personale, eletti in base alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 9 Direzione generale

1. Il direttore generale ha la rappresentanza legale e la responsabilita' di gestione della Cassa depositi e prestiti ed attua le deliberazioni del consiglio di amministrazione; adotta altresi' gli atti necessari al buon andamento dei servizi e quelli relativi al personale.

2. Il vicedirettore generale coadiuva il direttore generale nella sua attivita' e lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di sua assenza o impedimento.

3. Il direttore generale, scelto tra i dirigenti della Cassa depositi e prestiti ovvero tra esperti nelle discipline attinenti ai compiti della Cassa depositi e prestiti stessa, e' nominato con decreto del Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione e la Commissione di vigilanza, per un periodo di sei anni. La nomina e' rinnovabile per due volte. Col medesimo decreto viene altresi' determinato il relativo trattamento economico.

4. Ove si tratti di appartenente alla pubblica amministrazione e' disposto il collocamento fuori ruolo per la durata dell'incarico.

5. Si applicano al direttore generale le norme di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748; la disposizione e' valida sino all'entrata in vigore della legge di riforma della dirigenza pubblica.

Art. 10 Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori esercita il controllo a norma degli articoli 2397 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili.

2. Il collegio e' cosi' composto:

  1. a) da un presidente di sezione della Corte dei conti, con funzioni di presidente;

  2. b) da un dirigente della Ragioneria generale dello Stato, di grado non inferiore a dirigente superiore;

  3. c) da un rappresentante degli enti locali.

3. I revisori sono nominati per un periodo di quattro anni, con decreto del Ministro del tesoro che determina anche il compenso loro spettante. La nomina e' rinnovabile per non piu' di una volta. Per il periodo di permanenza nella carica i membri del collegio dei revisori di cui alle lettere a) e b) sono posti in posizione di fuori ruolo.

4. Il rappresentante degli enti locali verra' scelto tra una terna di nomi proposta congiuntamente dall'ANCI e dall'UPI.

Art. 11 Personale

1. Al fine degli accordi previsti dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, per la Cassa depositi e prestiti si fara' riferimento alle aziende autonome dello Stato.

2. In attesa dell'attuazione della nuova disciplina di cui al comma precedente, per il trattamento economico del personale si applicano le norme di cui al quarto comma dell'articolo 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

3. Con l'osservanza delle condizioni previste dall'articolo 11 della citata legge 29 marzo 1983, n. 93, dalla Cassa depositi e prestiti puo' essere corrisposto al proprio personale, ivi compreso quello rivestito di qualifica dirigenziale, un premio di produzione al fine di accrescerne la produttivita'. Il premio e' attribuito a ciascun dipendente in relazione al grado di operosita' e rendimento e dell'apporto dato alla produzione.

4. La Cassa depositi e prestiti ha un proprio organico di personale amministrativo, tecnico e di ragioneria, organizzato, secondo le funzioni e le attivita', in propri livelli funzionali. La dotazione organica dei singoli livelli, la loro equipollenza con le qualifiche funzionali di cui all'articolo 17 della legge 29 marzo 1983, n. 93, le declaratorie nonche' le modalita' di accesso, sono determinate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, sentita la commissione parlamentare di vigilanza. Le successive variazioni sono adottate con la medesima procedura.

5. In sede di prima applicazione, l'organico della Cassa depositi e prestiti non potra' essere superiore a 750 unita', ed a 28 dirigenti. COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 GENNAIO 1993, N. 8, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 19 MARZO 1993, N. 68.

6. Tutte le spese per il personale fanno direttamente carico al bilancio della Cassa depositi e prestiti.