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Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilita' pubblica

Testo vigente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni in materia di finanza derivata e di contabilita' pubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 gennaio 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
E M A N A
il seguente decreto-legge:

Art. 1 Finanziamento delle amministrazioni provinciali dei comuni e delle comunita' montane

1. Per l'anno 1992 lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunita' montane con i seguenti fondi:

  1. a) fondo ordinario per la finanza locale determinato in lire 2.589.000 milioni per le province, in lire 14.730.000 milioni per i comuni e in lire 151.000 milioni per le comunita' montane;

  2. b) fondo perequativo per la finanza locale determinato in lire 1.066.400 milioni per le province e in lire 6.444.600 milioni per i comuni. Il fondo perequativo e' aumentato in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, attribuendo la somma riscossa dallo Stato, valutata in lire 511.000 milioni, per il 20 per cento alle province, per lire 16.000 milioni ad incremento del fondo ordinario per le comunita' montane e per la restante parte ai comuni. Le eventuali maggiori somme incassate dallo Stato verranno ripartite per il 20 per cento alle province, per il 75 per cento ai comuni e per il 5 per cento ad incremento del fondo ordinario per le comunita' montane;

  3. c) fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunita' montane pari, per l'anno 1992, ai contributi dello Stato concessi per l'ammortamento dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1991, valutato in lire 11.522.414 milioni. Detto fondo e' maggiorato, a decorrere dall'anno 1993, di lire 228.500 milioni, di cui lire 24.000 milioni per le province, lire 199.500 milioni per i comuni e lire 5.000 milioni per le comunita' montane.

2. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata, per l'anno 1992, a concedere ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, assicurando un minimo di lire 150 milioni annui ad ogni ente, fino ad un importo complessivo di lire 900 miliardi, mutui ventennali per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di acquedotti, fognature, impianti di depurazione delle acque, di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, incluso l'acquisto dei mezzi speciali per il trasporto dei rifiuti stessi. Il relativo onere di ammortamento dei mutui contratti, valutato in lire 96.500 milioni a decorrere dall'anno 1993, e' assunto a carico del bilancio dello Stato. La somma messa a disposizione potra' essere impegnata entro e non oltre il terzo anno successivo, a pena di decadenza. I mutui di cui al presente comma possono essere concessi, su deliberazione dei comuni beneficiari, direttamente a consorzi regolarmente costituiti di cui i comuni stessi facciano parte, purche' l'intervento sia realizzato sul territorio dei medesimi, o, per gli impianti di depurazione e di smaltimento, essi siano comunque destinati a servizio permanente dei comuni beneficiari.

2-bis. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, e' abrogato.

2-ter. I mutui afferenti l'edilizia giudiziaria e carceraria e l'edilizia scolastica, con ammortamento a totale carico dello Stato, sono concessi dalla Cassa depositi e prestiti in deroga ad eventuali limitazioni quantitative e qualitative della sua attivita' creditizia.

3. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata, secondo quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, a concedere ai comuni montani del centro-nord, non compresi nelle aree dove opera la legislazione speciale per il Mezzogiorno, mutui ventennali, fino ad un importo complessivo di lire 186.500 milioni, per la realizzazione di reti di metanizzazione. L'onere di ammortamento dei mutui contratti, stabilito in lire 20.000 milioni a decorrere dall'anno 1993, e' assunto a carico del bilancio dello Stato. La somma messa a disposizione potra' essere impegnata entro e non oltre il secondo anno successivo, a pena di decadenza. I mutui di cui al presente comma possono essere concessi, su deliberazione dei comuni beneficiari, direttamente alle comunita' montane di cui i comuni stessi facciano parte.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, pari a lire 20.000 milioni annui a decorrere dall'anno 1993, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 7885 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

5. Per i mutui di cui ai commi 2 e 3 opera la sospensione prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

5-bis. La sospensione prevista dall'articolo I, comma 6, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, si applica sino al 30 settembre 1993 per i mutui di cui al comma 2. Il rimborso degli oneri alla Cassa depositi e prestiti avviene a partire dal 1 gennaio 1995.

6. Le disposizioni di legge e di regolamento relative all'attribuzione di contributi ordinari, perequativi, di investimenti e di altra natura, nonche' all'inclusione nel sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, ed alla disciplina dei revisori dei conti, che facciano riferimento alla popolazione, vanno interpretate, se non diversamente disciplinato, come concernenti la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per le province ed i comuni secondo i dati dell'I.S.T.A.T., ovvero secondo i dati dell'U.N.C.E.M. per le comunita' montane.

7. L'obbligo di rendiconto di cui all'articolo 25, comma 17, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, si intende stabilito a carico di tutti gli enti locali e si applica con riferimento ai contributi straordinari assegnati agli enti stessi a decorrere dall'anno 1990.Per i contributi assegnati fino al 18 novembre 1992 il termine di sessanta giorni per il rendiconto decorre dal 28 febbraio 1993.

Art. 2 Contributi ordinari per le amministrazioni provinciali per i comuni e per le comunita' montane

1. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), il Ministero dell'interno e' autorizzato a corrispondere a ciascuna amministrazione provinciale, per l'anno 1992, un contributo pari a quello ordinario spettante nel 1991, incrementato dell'importo corrispondente al 4,5 per cento dello stesso contributo ordinario. Il contributo e' corrisposto in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre.

2. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), il Ministero dell'interno e' autorizzato a corrispondere a ciascun comune, per l'anno 1992, un contributo pari a quello ordinario spettante nel 1991, incrementato dell'importo corrispondente al 4,5 per cento dello stesso contributo ordinario. Il contributo e' corrisposto in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre.

3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono ridotti del 5 per cento, con esclusione dei comuni dissestati, in applicazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 333 del 1992. La riduzione e' applicata sulla quarta rata trimestrale.

4. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 1, comma 1, il Ministero dell'interno e' autorizzato a corrispondere a ciascuna comunita' montana, per l'anno 1992, un contributo distinto in quote:

  1. a) una di lire 270 milioni, finalizzata al finanziamento dei servizi indispensabili, da erogarsi entro il primo mese dell'anno;

  2. b) una, ad esaurimento del fondo, ripartita tra le comunita' montane in proporzione alla popolazione montana residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente, secondo i dati pubblicati dall'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani, da erogarsi entro il mese di ottobre 1992.

5. L'erogazione della quarta rata del fondo ordinario, per le amministrazioni provinciali e per i comuni, e della quota residuale per le comunita' montane, e' subordinata alla presentazione delle certificazioni del bilancio di previsione 1992 e del conto consuntivo 1990 disposta, rispettivamente, con i decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 19 ottobre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 1991, e in data 10 settembre 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 1991.

5-bis. All'articolo 29 del decreto legislativo -30 dicembre 1992, n. 504, e' aggiunto il seguente comma:
"4-bis. L'erogazione della quarta rata del fondo ordinario, per le amministrazioni provinciali e per i comuni, e' subordinata inoltre alla presentazione della dichiarazione del legale rappresentante dell'ente dell'avvenuta approvazione del regolamento di contabilita' e di quello per la disciplina dei contratti, previsti dall'articolo 59, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142"
.

Art. 3 Fondo perequativo per le amministrazioni provinciali e per i comuni

1. A valere sul fondo perequativo di lire 1.066.400 milioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), il Ministero dell'interno e' autorizzato a corrispondere, per l'anno 1992, a ciascuna amministrazione provinciale, un contributo pari a quello perequativo spettante per il 1991, incrementato dell'importo corrispondente al 4,5 per cento dello stesso contributo perequativo. Il contributo e' corrisposto entro il 31 maggio 1992.

2. Il contributo perequativo finanziato con quota del provento dell'addizionale energetica di cui al citato articolo 6, comma 7, del decreto-legge n. 511 del 1988, valutato in lire 102.200 milioni, e' attribuito alle amministrazioni provinciali dopo che le relative somme sono state acquisite al bilancio dello Stato, per il settantacinque per cento con i criteri indicati all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, e per il venticinque per cento con i criteri indicati all'articolo 7, comma 1, lettera c), del citato decreto-legge n. 415 del 1989.

3. La quota del fondo perequativo spettante alle amministrazioni provinciali, pari all'incremento del 4,5 per cento attribuito sulla base del contributo perequativo riconosciuto nel 1991, e' corrisposta nel 1992 a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver ottemperato alle disposizioni riguardanti la copertura minima obbligatoria dei costi dei servizi, di cui all'articolo 9. In caso di mancata osservanza, l'ente e' tenuto alla restituzione delle somme relative all'anno 1992, mediante trattenuta sui fondi perequativi degli anni successivi.

4. A valere sul fondo perequativo di lire 6.444.600 milioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), il Ministero dell'interno e' autorizzato a corrispondere per l'anno 1992:

  1. a) una quota complessiva di lire 6.344.600 milioni per assicurare a ciascun comune un contributo pari a quello perequativo spettante nel 1991, incrementato dell'importo corrispondente al 4,5 per cento dello stesso contributo perequativo. Il contributo e' corrisposto entro il 31 maggio 1992;

  2. b) una quota complessiva di lire 100.000 milioni per l'attivazione delle procedure di allineamento alla media dei contributi e di mobilita' del personale previste dall'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

5. Il contributo perequativo finanziato ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del citato decreto-legge n. 511 del 1988, valutato in lire 392.800 milioni, e' distribuito tra i comuni, dopo che le relative somme sono state acquisite al bilancio dello Stato, per le finalita' e con i criteri di seguito specificati:

  1. a) ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti in misura pari alle assegnazioni del 1989 ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera a), del citato decreto-legge n. 66 del 1989, valutate in lire 72.500 milioni;

  2. b) al finanziamento dell'onere dei mutui contratti nel 1989 dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ai sensi dell'articolo 12, comma 1-bis, del decreto-legge n. 66 del 1989, valutato in lire 65.000 milioni;

  3. c) al finanziamento dell'onere dei mutui contratti nel 1990 dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 415 del 1989, valutato in lire 65.000 milioni;

  4. d) quanto a lire 16.000 milioni ai comuni capoluogo di provincia appartenenti all'ottava classe demografica di cui all'articolo 18 del decreto-legge n. 66 del 1989, per il 75 per cento con i criteri indicati dall'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 415 del 1989 e per il 25 per cento con i criteri indicati all'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 415 del 1989;

  5. e) per la restante parte, valutata in lire 174.300 milioni a tutti i comuni, con i criteri indicati alla lettera d).

6. La quota del fondo perequativo spettante ai comuni, pari all'incremento del 4,5 per cento attribuito sulla base del contributo perequativo riconosciuto nel 1991, e' corrisposta nel 1992 a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver ottemperato alle disposizioni riguardanti la copertura minima obbligatoria dei costi dei servizi, di cui all'articolo 9. In caso di mancata osservanza l'ente e' tenuto alla restituzione delle somme relative all'anno 1992, mediante trattenuta sui fondi perequativi degli anni successivi.

Art. 4 Fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunita' montane, mutui, contributi in conto capitale agli enti locali ed investimenti degli enti locali

1. A valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), il Ministero dell'interno e' autorizzato a corrispondere contributi per le rate di ammortamento dei mutui contratti per investimento, calcolati come segue:

  1. a) alle amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunita' montane, per i mutui contratti negli anni 1991 e precedenti, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80;

  2. b) alle amministrazioni provinciali che non hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario, per i mutui contratti nell'anno 1992, entro il limite massimo di lire 422 per abitante; la popolazione residente e' computata in base ai dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, rilevati dall'ISTAT. Nell'ambito di una quota del fondo investimenti, pari a lire 36.000 milioni, alle province che attivano l'approvazione dei piani di risanamento competono, oltre agli oneri finanziari accessori, una o piu' quote di contributi pari ciascuna a lire 1.241 per abitante, ai sensi dell'articolo 21;

  3. c) ai comuni che non hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario ed a quelli che dopo la deliberazione dello stato di dissesto hanno gia' estinto i debiti pregressi per i mutui contratti nell'anno 1992, entro il limite massimo di lire 1.743 per abitante.
    Detto importo e' maggiorato di lire 6,5 milioni, lire 7,5 milioni, lire 9 milioni, lire 10 milioni, lire 11 milioni e lire 12,5 milioni, rispettivamente, per i comuni non dissestati con popolazione fino a 999 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, secondo i dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, rilevati dall'ISTAT. Nell'ambito di una quota del fondo investimenti pari a lire 36.000 milioni, detratti i contributi gia' attivati ai sensi dell'articolo 25 del citato decreto-legge n. 66 del 1989, ai comuni che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario competono, oltre gli oneri finanziari accessori, una o piu' quote di contributi pari ciascuna a lire 7.930 per abitante, maggiorate ciascuna delle quote fisse previste all'articolo 5, comma 1, lettera c), del citato decreto-legge n. 6 del 1991, ai sensi dell'articolo 21;

  4. d) alle comunita' montane, per i mutui contratti nell'anno 1992, entro il limite massimo di L. 484 per abitante; la popolazione residente e' calcolata in base ai dati del penultimo anno precedente rilevati dall'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani (UNCEM).

2. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunita' montane possono utilizzare le quote attribuite ai sensi del comma 1, lettere b), c) e d), anche nell'esercizio successivo a quello di assegnazione.

3. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunita' montane possono impiegare nel corso dell'esercizio 1992 anche le quote, non ancora utilizzate, dei contributi statali sulle rate di ammortamento dei mutui da contrarre con riferimento agli esercizi 1988, 1989 e 1990, di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 415 del 1989 ed all'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403.

4. I contributi sono corrisposti per il solo periodo di ammortamento di ciascun mutuo e sono attivabili, per quelli di cui al comma 1, lettere b), c) e d), quelli di cui al comma 3, nonche' quelli di cui all'articolo 5, comma 2- bis, del decreto-legge n. 310 del 1990, con la presentazione, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 31 marzo 1993, di apposita certificazione firmata dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalita' stabilite, entro il mese di novembre 1992, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. Fermo restando il limite del 25 per cento di cui all'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, i contributi per i mutui contratti nel 1992 sono determinati, a modifica delle procedure e dei criteri definiti dallo stesso articolo 4 del decreto-legge n. 65 del 1989, calcolando una rata di ammortamento costante annua posticipata, con interesse del 7 o 6 per cento, rispettivamente per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, o per quelli con popolazione uguale o superiore.

5. Il termine del 28 febbraio 1992, fissato dal comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 6 del 1991, per la presentazione dei certificati relativi ai mutui contratti dagli enti locali nel 1991, e' stabilito al 31 marzo 1992.

6. Il limite all'assunzione dei mutui, di cui all'articolo 4, comma 10, del decreto-legge n. 65 del 1989, non si applica ai mutui concessi ai comuni in dissesto per il consolidamento delle posizioni debitorie pregresse.

7. Agli enti che abbiano deliberato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 9, ultimo periodo, del decreto-legge n. 65 del 1989, e' consentita la contrazione dei mutui con oneri a totale carico dello Stato o delle regioni, anche prima dell'emanazione del decreto del Ministro dell'interno relativo all'approvazione del piano di risanamento. Permane l'obbligo della deliberazione del piano finanziario che deve contenere le sole previsioni di spesa relative agli oneri di gestione. Le previsioni stesse debbono essere recepite integralmente nei bilanci di previsione da deliberare dopo l'approvazione del piano di risanamento.

8. I mutui previsti per il risanamento della situazione debitoria degli enti dissestati dal comma 8 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989 sono autorizzati con decreto del Ministro dell'interno solo successivamente all'espletamento delle procedure di mobilita' del personale in esubero di cui al comma 5 dello stesso articolo 25, all'articolo 13 del decreto-legge n. 6 del 1991 ed all'articolo 21.

9. Il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 6 del 1991 e' sostituito dal seguente: "Per l'anno 1991, l'importo di lire 100.000 milioni e' distribuito alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, per il successivo riparto alle comunita' montane, per la meta' sulla base della popolazione residente in territorio montano e per la meta' sulla base della superfice dei territori classificati montani secondo i dati al 31 dicembre del penultimo anno precedente, forniti dall'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani.".

10. Per le finalita' di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93, e suc- cessive modificazioni, e' autorizzata la spesa e di lire 75.000 milioni per l'anno 1993. Detto importo e' distribuito, per il successivo riparto tra le comunita' montane, alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano con i criteri di cui al comma 9.

11. Per il completamento delle opere previste dalla legge 29 maggio 1982, n. 308, che abbiano ottenuto il contributo di cui all'articolo 10 della stessa legge e che attengano allo sfruttamento delle fonti energetiche alternative di cui alla legge 9 dicembre 1986, n. 896, i contributi di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono determinati in misura pari alla spesa dichiarata ammissibile.

12. In sede di concessione del mutuo autorizzato ai sensi dell'articolo 25 del citato decreto-legge n. 66 del 1989, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a consolidare l'esposizione debitoria dell'ente locale, al 31 dicembre precedente, in un ulteriore mutuo decennale; fatta salva ogni azione contro il tesoriere inadempiente, le somme eventualmente recuperate andranno a decurtazione del mutuo concesso.

13. Al comma 9 dell'articolo 25 del citato decreto-legge n. 66 del 1989, le parole: "alla somma annuale il cui ammortamento sia coperto dal" sono sostituite dalle seguenti: "all'importo totalmente ammortizzabile con il".

14. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, sono aggiunti i seguenti periodi: "Per consentire il finanziamento di lavori diversi da quelli originariamente previsti o per utilizzare contributi comunitari, erariali o regionali finalizzati agli investimenti, con copertura parziale o totale delle relative spese, i comuni, le province, i loro consorzi e le comunita' montane nel corso dell'esercizio adottano, con atto consiliare, variazioni' al bilancio di previsione in corso, fermo restando l'obbligo di approvare il piano finanziario prima del progetto. Contestualmente devono essere modificati il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica per l'ammortamento dei mutui e la copertura delle spese di gestione.".

15. Per i mutui contratti dagli enti locali ed assistiti dai contributi statali di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applica la sospensione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 333 del 1992. La sospensione non si applica altresi' per i mutui autorizzati con la legge 23 dicembre 1992, n. 505, a favore dei comuni delle zone del Belice colpiti dal terremoto del 1968 e di quelli della Sicilia occidentale colpiti dal terremoto del 1981.

15-bis. Le quote di finanziamento previste dall'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8. convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, mediante mutui con ammortamento a prevalente o totale carico dello Stato ancora disponibili per mancato utilizzo o altra causa, possono essere redistribuite dalla Cassa depositi e prestiti entro il 30 giugno 1994 .

Art. 4-bis Contributi per interventi di riassetto territoriale

1. Per interventi di riassetto territoriale, i cui progetti dovranno ottenere l'approvazione dell'Ufficio del genio civile di Pavia, sono assegnati lire 10.000 milioni nell'anno 1993 e lire 10.000 milioni nell'anno 1994, di cui lire 5.000 milioni per ciascun anno da destinarsi all'amministrazione provinciale di Pavia e lire 5.000 milioni alla comunita' montana dell'Oltrepo' Pavese.

2. All'onere derivante dalla applicazione del presente articolo, pari a lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, si provvede, quanto a lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento destinato al Ministero dell'ambiente e, quanto a lire 5.000 milioni per i medesimi anni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 del medesimo stato di previsione per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento destinato al Ministero dell'ambiente.

Art. 5 Ripartizione quote ICIAP versate all'erario

1. Il comma 4- bis dell'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, e' sostituito dal seguente:
"4-bis. Le quote dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni versate allo Stato dai comuni per il tramite delle amministrazioni provinciali, di cui all'articolo 6 del decreto- legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni, sono redistribuite ai comuni con i criteri di cui all'articolo 8, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, sulla base della popolazione al 31 dicembre 1990.".

2. Le quote da redistribuire di cui all'articolo 12, comma 4- bis, del citato decreto-legge n. 151 del 1991, come sostituito dal comma 1, sono determinate al netto dell'importo utilizzato per le finalita' di cui all'articolo 12, comma 18.

Art. 6 Finanziamento degli espropri

1. Le disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge n. 6 del 1991, sono estese ai consorzi fra enti locali e si applicano alle definizioni intervenute sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le relative domande dovranno pervenire alla Cassa depositi e prestiti entro novanta giorni dalla stessa data.

2. Le concessioni di mutui con ammortamento a totale carico dello Stato per i maggiori oneri di esproprio di cui alla legge 27 ottobre 1988, n. 458, riguardano esclusivamente le acquisizioni di aree effettuate entro la data di entrata in vigore del presente decreto, i cui oneri siano stati predeterminati in sede amministrativa ai sensi delle leggi 22 ottobre 1971, n. 865, e 28 gennaio 1977, n. 10, nonche' quelli riconosciuti da province e comuni ai sensi dell'articolo 12- bis del citato decreto-legge n. 6 del 1991, per le maggiori somme , anche a titolo di risarcimento danni per accessione invertita, occupazione senza titolo, interessi legali e svalutazione monetaria, comunque derivanti da:

  1. a) sentenze passate in giudicato;

  2. b) accordi bonari perfezionati su determinazioni dell'ufficio tecnico erariale competente per territorio ovvero su sentenza esecutiva o su consulenza di ufficio acquisita in sede giudiziaria;

  3. c) indennita' determinate ai sensi dell'articolo 15 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come sostituito dall'articolo 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, o rideterminate ai sensi dell'articolo 5- bis del decreto- legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, relative ad opere pubbliche o di interesse pubblico.

Art. 7 Utilizzo di somme a specifica destinazione

1. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e' sostituito dal seguente:
" 2. Gli enti locali che abbiano deliberato le alienazioni di cui al comma 1, nelle more del perfezionamento di tali atti, possono ricorrere a finanziamenti presso istituti di credito. Possono altresi' utilizzare in termini di cassa le somme a specifica destinazione, fatta eccezione per i trasferimenti di enti del settore pubblico allargato e del ricavato dei mutui, purche' si impegnino esplicitamente a reintegrarle con il ricavato delle predette alienazioni.".