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Modifiche e integrazioni alla legge 10 aprile 1951, n. 287, sulle corti d'assise e sulle corti d'assise di appello. Modifiche all'articolo 543, numeri 2) e 3) del codice di procedura penale

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Dopo l'articolo 2 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
"Art. 2-bis - (Costituzione in sezioni delle corti d'assise e delle corti d'assise d'appello). - Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro e sentito il Consiglio superiore della magistratura, possono essere costituite nel medesimo circolo piu' sezioni delle corti d'assise e nel medesimo distretto piu' sezioni delle corti d'assise d'appello istituite ai sensi degli articoli 1 e 2.
Con identiche modalita' si provvede alla soppressione delle sezioni non piu' necessarie".

Art. 3

1. Dopo l'articolo 28 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
"Art. 28-bis - (Formazione dei collegi delle sezioni). - Se la corte d'assise o la corte d'assise d'appello e' divisa in sezioni, agli adempimenti previsti dagli articoli 25, 26, 27 e 28 procede per ciascuna sezione convocata il presidente della stessa.
Qualora uno stesso giudice popolare sia estratto per la composizione di piu' sezioni, prevale l'estrazione relativa alla composizione della sezione che ha il numero d'ordine piu' basso".

Art. 4

1. Dopo l'articolo 39 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
"Art. 39-bis - (Disposizioni per il funzionamento delle sezioni). - Quando la corte d'assise o la corte d'assise d'appello e' divisa in sezioni, il decreto di convocazione e' emesso dal presidente della corte d'appello separatamente per ciascuna sezione che e' necessario convocare.
Il presidente della corte d'appello determina i procedimenti di competenza di ciascuna sezione.
Il decreto di citazione a giudizio e' emesso dal presidente della sezione competente".

Art. 5

1. I numeri 2) e 3) dell'articolo 543 del codice di procedura penale, sono sostituiti dai seguenti:
"2) se e' annullata la sentenza di una corte d'assise d'appello o di una corte d'appello, il giudizio e' rinviato rispettivamente ad un'altra sezione della stessa corte o, in mancanza, alla corte piu' vicina;
3) se e' annullata la sentenza di una corte d'assise, di un tribunale o di un pretore, il giudizio e' rinviato rispettivamente ad un'altra sezione della stessa corte o dello stesso tribunale o, in mancanza, alla corte o al tribunale dello stesso distretto piu' vicini ovvero alla piu' vicina pretura dello stesso circondario, anche se la pretura in cui fu pronunciata la sentenza annullata e' divisa in piu' sezioni o ha sedi distaccate".

Art. 6

1. Dopo l'articolo 36 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 602, e' inserito il seguente:
"Art. 36-bis. - Per determinare ai fini del giudizio di rinvio la corte d'appello, la corte d'assise d'appello, la corte d'assise, il tribunale o la pretura piu' vicina, si tiene conto della distanza chilometrica ferroviaria, o se del caso marittima, tra i capoluoghi del distretto o, rispettivamente, del circolo, del circondario o del mandamento".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 febbraio 1984
PERTINI
CRAXI - MARTINAZZOLI
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI