Adeguamento degli importi dei diritti previsti dalle tabelle allegate alle leggi 24 dicembre 1976, n. 900, e 7 febbraio 1979, n. 59
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. A decorrere dal 1 gennaio 1984 la tabella allegata alla legge 24 dicembre 1976, n. 900, e' sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.
2. Dalla stessa data le tabelle annesse alla legge 7 febbraio 1979, n. 59, denominate allegati 1) e 2), sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle B e C allegate alla presente legge.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 aprile 1984
PERTINI
CRAXI - MARTINAZZOLI - GORIA - VISENTINI
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI