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Disposizioni tecniche concernenti la elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e' sostituito dal seguente:
"Le circoscrizioni elettorali ed i loro capoluoghi sono stabiliti nella tabella A allegata alla presente legge.
Il complesso delle circoscrizioni elettorali forma il collegio unico nazionale.
L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni, di cui alla tabella A, e' effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla piu' recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.
La ripartizione dei seggi di cui al precedente comma si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica per il numero dei rappresentanti spettante all'Italia e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti".
La tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e' sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.

Art. 3

1. All'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni.

2. Al quarto comma e' aggiunto il seguente periodo:
"Nessuna sottoscrizione e' richiesta altresi' per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano ottenuto almeno un seggio al Parlamento europeo".

3. Il quinto comma e' sostituito dal seguente:
"Nel caso di cui al precedente comma, la dichiarazione di presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da un rappresentante all'uopo da loro incaricato con mandato autenticato da notaio. La sottoscrizione puo' essere, altresi', effettuata dai rappresentanti di cui alla lettera a) del quarto comma dell'articolo precedente, sempre che, nell'atto di designazione, agli stessi sia stato conferito anche il mandato di provvedere a tale incombenza, ovvero venga da essi esibito, all'atto della presentazione delle candidature, apposito mandato autenticato da notaio. Nel primo caso il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione degli incaricati comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle candidature. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di pretura".

4. L'ottavo comma e' sostituito dal seguente:
"Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non minore di tre e non maggiore del numero dei rappresentanti da eleggere nella circoscrizione".

Art. 4

1. All'articolo 26 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni.

2. Al primo comma, dopo le parole "20 marzo 1967, n. 223", sono inserite le seguenti: ", nel testo sostituito dall'articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 40".

3. Al primo comma, sono aggiunte, in fine, le parole:
"Tali sezioni devono essere istituite presso i consolati d'Italia, gli istituti di cultura, le scuole italiane e altri locali messi a disposizione dagli Stati membri della Comunita'. Qualora tali locali non risultino in misura sufficiente, la scelta di ulteriori sedi per l'istituzione delle sezioni elettorali deve cadere su locali utilizzati dallo Stato italiano o su altri locali idonei alle operazioni di voto, escludendo che i seggi stessi siano ubicati presso sedi di partiti politici o di organismi sindacali, italiani o stranieri, ovvero in edifici destinati al culto o ad attivita' industriali o commerciali".

4. Al secondo comma, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole "nonche' gli elettori familiari con essi conviventi". Al secondo periodo dello stesso comma, le parole "31 marzo 1979" sono sostituite dalle seguenti: "sessantesimo giorno precedente l'ultimo giorno del periodo fissato dal Consiglio della Comunita' a norma dell'articolo 10 dell'Atto firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976".

5. Dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente:
"Il periodo di votazione fissato dal Consiglio della Comunita' ed il termine indicato al precedente comma sono pubblicati a cura del Ministro dell'interno nella Gazzetta Ufficiale e vengono portati a conoscenza degli elettori dalle rappresentanze diplomatiche e consolari presso i Paesi della Comunita' europea con le modalita' previste all'ultimo comma dell'articolo 7".

6. Al terzo comma sono soppresse le parole "attestati dal datore di lavoro o dall'istituto od ente presso il quale l'elettore svolge la sua attivita' di studio e".

7. Dopo l'ultimo comma e' aggiunto il seguente:
"Le norme del presente articolo non si applicano, mancando un ufficio consolare secondo la definizione di cui all'articolo 29, agli elettori residenti nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese, ai quali viene inviata la cartolina-avviso di cui all'articolo 50".

Art. 5

1. All'articolo 28 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modifiche.

2. Al primo comma le parole "il quindicesimo" sono sostituite dalle seguenti: "il ventesimo".

3. Il terzo comma e' sostituito dai seguenti:
"Gli elettori di cui al presente articolo, che entro il quinto giorno precedente quello della votazione stabilito a norma del terzo comma dell'articolo 7 non hanno ricevuto a domicilio il certificato elettorale e l'attestazione del sindaco, possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare della circoscrizione, che, accertato preventivamente che il nominativo dell'elettore richiedente e' incluso negli elenchi trasmessi dal Ministero dell'interno a norma del primo comma dell'articolo 30, o, in caso negativo, chiesta e ricevuta assicurazione telegrafica da parte del comune competente che il richiedente ha titolo per essere ammesso al voto a norma dell'articolo 26, rilascia apposita certificazione per l'ammissione al voto e provvede ad includere i nomi degli elettori interessati in appositi elenchi, aggiunti a quelli previsti dal citato articolo 30, distinti per sezione, da consegnare ai presidenti delle sezioni alle quali gli elettori stessi sono assegnati a norma dello stesso articolo 30, allegando a tale scopo la certificazione telegrafica del comune.
Gli elettori di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 26 della presente legge, iscritti nelle liste elettorali, a norma del quarto comma dell'articolo 32 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, come sostituito dall'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, dopo la compilazione degli elenchi di cui all'articolo 30 della presente legge o che per qualsiasi motivo siano stati omessi da detti elenchi, devono essere immediatamente segnalati dal comune nelle cui liste risultano iscritti all'ufficio consolare della circoscrizione in cui si trovano per il rilascio della certificazione di ammissione al voto e per la conseguente inclusione dei relativi nominativi negli appositi elenchi di cui al precedente comma".

Art. 7

1. All'articolo 30 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modifiche.

2. Al primo comma le parole "non oltre il 30 aprile 1979" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il cinquantesimo giorno precedente l'ultimo giorno del periodo fissato dal Consiglio della Comunita' a norma dell'articolo 10 dell'Atto firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976".

3. Al secondo comma, primo periodo, le parole "non inferiore a 400" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a 200". Al medesimo comma il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "L'assegnazione degli elettori alle sezioni istituite e' indipendente dalla circoscrizione alla quale appartiene il comune nelle cui liste elettorali l'elettore e' iscritto. Ove in una localita' vi siano piu' sezioni, l'elettore e' assegnato alla sezione nella cui circoscrizione ha la propria residenza ovvero, qualora cio' non sia possibile, per ordine alfabetico, garantendo comunque che i membri dello stesso nucleo familiare siano assegnati alla stessa sezione o a sezioni contigue".

4. L'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
"Su richiesta dei rappresentanti di cui al numero 1 del primo comma dell'articolo 31, il capo dell'ufficio consolare mette a disposizione i locali utilizzati dallo Stato italiano che risultino idonei allo svolgimento della propaganda elettorale per i partiti presenti con propria lista e si adopera, su richiesta degli stessi rappresentanti di cui sopra, a reperire locali adeguati, qualora cio' sia necessario, anche a titolo oneroso per i richiedenti".

Art. 9

1. All'articolo 32 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modifiche.

2. Al primo comma le parole "elettori residenti nelle rispettive circoscrizioni consolari interessate" sono sostituite dalle seguenti: "elettori italiani residenti nel Paese".

3. Al terzo comma le parole "entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il quinto giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi".