Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (B.I.R.S.)
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Il Governo della Repubblica e' autorizzato ad aderire all'aumento della quota di partecipazione dell'Italia alla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS), il cui statuto e' stato approvato con legge 23 marzo 1947, n. 132, nella misura di 25.000.000 di dollari USA, del peso e del titolo in vigore al 1 luglio 1944, corrispondenti alla sottoscrizione di 250 azioni del capitale della Banca stessa.
2. Agli eventuali oneri che, alla chiusura della sottoscrizione (1 luglio 1986), dovessero essere richiesti all'Italia, si provvedera' - in considerazione della natura degli oneri stessi - mediante corrispondente prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 aprile 1984
PERTINI
CRAXI - GORIA -
ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI