Istituzione della scuola di chitarra presso i conservatori di musica
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Al primo comma dell'articolo 1 del regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945, concernente norme per l'ordinamento della istruzione musicale ed approvazione dei nuovi programmi, e' aggiunto il seguente numero:
"16. Scuola di chitarra".
Art. 2
1. Il Ministro della pubblica istruzione e' autorizzato, con proprio decreto, ad emanare norme relative al numero dei periodi della scuola di chitarra, alla loro durata, alle condizioni di eta' e di cultura richieste per l'ammissione, alla durata dei corsi complementari obbligatori, nonche' ai programmi di insegnamento e di esame.
Art. 3
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.080 milioni in ragione d'anno, si provvede con i normali stanziamenti del capitolo 2601 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1984 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 maggio 1984
PERTINI
CRAXI - FALCUCCI - GORIA - LONGO
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI