Norme per l'ordinamento dell'istruzione musicale ed approvazione dei nuovi programmi di esame
Testo vigente
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto l'art. 1, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Veduto il R. decreto 2 marzo 1899, n.108;
Veduta la legge 6 luglio 1912, n. 734;
Veduto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123;
Veduto il R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214;
Veduti i Regi decreti 28 aprile 1927, n. 801, e 17 maggio
1928, n.1596;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1
L'insegnamento nei Regi conservatori di musica e' impartito nelle singole scuole da cui ciascun Istituto e' costituito e che sono, di regola, le seguenti:
1. Scuola di composizione (armonia, contrappunto, fuga, composizione e strumentazione).
2. Scuola di organo e composizione organistica.
3. Scuola di canto: ramo per cantanti.
4. Scuola di pianoforte.
5. Scuola di arpa diatonica.
6. Scuola di violino.
7. Scuola di viola.
8. Scuola di violoncello.
9. Scuola di contrabasso.
10. Scuola di oboe.
11. Scuola di clarinetto.
12. Scuola di fagotto.
13. Scuola di flauto.
14. Scuola di corno.
15. Scuola di tromba e trombone.
16. Scuola di chitarra.3
18. Saranno istituite, man mano che sara' possibile, anche le seguenti scuole:
a) Scuola di direzione d'orchestra;
b) Scuola di canto (ramo didattico).
Art. 2
1. Oltre che nelle singole scuole, l'insegnamento e' impartito:
a) nel corso di solfeggio che e' comune a tutte le scuole;
b) nei corsi complementari, tecnici e letterari, che sono i seguenti:
1) pianoforte;
2) cultura musicale generale (armonia);
3) quartetto;
4) organo e canto gregoriano;
5) arte scenica;
6) canto;
7) storia ed estetica musicale;
8) materie letterarie (italiano - storia e geografia);
9) letteratura italiana;
10) letteratura poetica e drammatica.
2. La tabella B annessa al presente decreto determina quali corsi complementari, oltre il corso di solfeggio, debbano seguire gli alunni inscritti a ciascuna scuola e la durata del corso di solfeggio e dei corsi complementari.
3. Non sono ammessi a frequentare il corso di solfeggio e qualsiasi corso complementare se non coloro che siano inscritti ad una delle scuole del Conservatorio.
Art. 3
1. L'insegnamento che si impartisce nelle singole scuole e' distinto in due o tre periodi (inferiore e superiore, ovvero inferiore, medio e superiore).
2. La tabella A annessa al presente decreto determina il numero dei periodi per ciascuna scuola e la durata dei periodi medesimi e le condizioni di eta' per l'ammissione alle varie scuole.
Art. 4
1. Gli incarichi straordinari di insegnamento senza pregiudizio di quanto e' disposto circa la relativa retribuzione dall'art. 57 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, possono, su proposta del direttore, essere istituiti a tempo indeterminato.
Art. 5
1. Per l'ammissione al primo anno del primo periodo di ciascuna scuola e' necessario essere in possesso del titolo di promozione alla 5ª classe elementare. Tuttavia possono essere ammessi anche coloro che non siano in possesso di tale titolo, purche' superino un esame equivalente, costituito da prove scritte e orali.
2. L'ammissione ai Regi conservatori di musica puo' essere chiesta per uno qualsiasi degli anni di corso di una determinata scuola. La Commissione esaminatrice, qualora il candidato non si mostri sufficientemente idoneo per l'anno di corso al quale ha chiesto di essere ammesso, puo' proporre al direttore, sempre che concorrano gli altri requisiti voluti, l'ammissione ad un diverso anno di corso.
3. In tal caso viene assegnata al candidato una votazione di merito che vale anche agli effetti della inclusione nella graduatoria per l'ammissione alle varie scuole nei limiti dei posti disponibili, in concorrenza con gli altri candidati.
Art. 6
1. Gli esami d'ammissione ai Regi conservatori di musica si tengono in un'unica sessione, che e' quella autunnale.
Art. 7
1. E' titolo d'ammissione al periodo medio della scuola di viola, anche l'attestato di compimento del periodo inferiore della scuola di violino.
Art. 8
1. Coloro che abbiano superato tutti gli esami dell'ultimo periodo di una scuola conseguono il relativo diploma.
2. A coloro che abbiano superato tutti gli esami del periodo inferiore o medio e' rilasciato l'attestato di compimento del periodo stesso.
3. Sono egualmente rilasciati, attestati di compimento dei corsi complementari tecnici e letterari a coloro che abbiano superato i relativi esami.
4. Alla fine dei corsi straordinari e speciali, eventualmente istituiti, sono rilasciati appositi certificati a coloro che abbiano frequentato i corsi stessi e superato i relativi esami.
5. A coloro che abbiano superato gli esami di direzione di banda e' rilasciato il relativo diploma.
6. A coloro che abbiano superato gli esami di un anno di corso che non sia l'ultimo di un periodo, e' rilasciato il relativo certificato di promozione all'anno di corso successivo.
7. Per i corsi di canto corale e di esercitazione d'orchestra non si tengono esami ne' si rilasciano diplomi. Possono essere rilasciati soltanto certificati di frequenza.
Art. 9
1. Nel corso dei periodi inferiore e medio non e' ammessa che la ripetizione di un solo anno per ciascun periodo.
2. Non e' consentito di ripetere alcun anno del periodo superiore.
3. Le disposizioni dei due commi precedenti non si applicano ne' ai corsi complementari ne' a quello di solfeggio.
4. La ripetizione di un anno di corso complementare o di solfeggio non importa la ripetizione dell'anno del corso di scuola che l'alunno frequenta sempreche' il corso complementare sia compiuto durante il periodo al quale l'alunno e' inscritto.
5. All'alunno che ripeta un anno di corso complementare puo' essere consentito di sostenere nelle ordinarie sessioni l'esame dell'anno di corso superiore anziche' quello corrispondente all'anno frequentato.
6. Ove l'alunno non raggiunga la sufficienza la Commissione esaminatrice dichiarera' se egli sia idoneo all'anno di corso che intendeva pretermettere, e cio' senza pregiudizio della limitazione di cui al 4° comma del presente articolo.
Art. 10
1. Sono dispensati dalla frequenza del corso complementare di italiano, storia e geografia e dagli esami relativi coloro che abbiano conseguito l'ammissione o promozione al quarto anno di una scuola media di primo grado di qualsiasi tipo purche' regia, pareggiata o parificata.
2. Gli alunni della scuola di composizione sono dispensati dal frequentare i corsi complementari di letteratura italiana e dal sostenere gli esami relativi, quando abbiano conseguito la maturita' o la licenza da una scuola media di secondo grado di qualsiasi tipo.
3. I candidati estranei all'esame di diploma di composizione che siano forniti del titolo di studio di cui al comma precedente, sono dispensati dagli esami di letteratura italiana.
Art. 11
1. L'intervallo fra l'esame di compimento di un periodo e quello del periodo successivo deve corrispondere alla durata normale di questo ultimo. Esso puo', tuttavia, essere abbreviato quando ricorrano motivi eccezionali di profitto.
2. L'abbreviazione puo' essere altresi' consentita, indipendentemente dalle ragioni di profitto, a favore degli studenti di nazionalita' straniera.
3. L'eccezione di cui all'art. 66, comma 4°, del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, a favore di coloro che si trovino nel ventiduesimo anno di eta' non esonera i candidati dal sostenere l'esame anche sul programma dei periodi precedenti. La tassa di esame e' pero' unica.