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Modifica dell'articolo 1, comma terzo, della legge 12 luglio 1975, n. 311, in materia di direzione degli uffici di cancelleria e segreteria giudiziaria con un solo funzionario in pianta organica

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. unico

1. Il terzo comma dell'articolo 1 della legge 12 luglio 1975, n. 311, e' sostituito dai seguenti:
"Per esigenze di servizio il personale della carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie, che ha compiuto favorevolmente il periodo di prova, puo' essere destinato alla direzione delle cancellerie e segreterie degli uffici giudiziari con un solo funzionario in pianta organica.
I vincitori di concorso per cancelliere, per il periodo di prova, possono essere assegnati agli uffici giudiziari anche in soprannumero".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 maggio 1984
PERTINI
CRAXI - MARTINAZZOLI
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI