diritto.io

Istituzione delle direzioni compartimentali della Basilicata, Molise ed Umbria dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. In aggiunta a quelle previste all'articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n. 325, sono istituite le seguenti direzioni compartimentali con gli ambiti circoscrizionali e le sedi appresso indicati:

2. Basilicata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Potenza Molise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Campobasso Umbria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Perugia

Art. 2

1. All'emanazione delle norme di attuazione di quanto stabilito nel precedente articolo si provvede, entro un anno dell'entrata in vigore della presente legge; con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 3

1. Le dotazioni organiche dirigenziali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sono aumentate dei seguenti posti:

2. 3 dirigenti generali con funzione di direttore compartimentale;

3. 3 dirigenti superiori amministrativi con funzione di vice direttore compartimentale;

4. 1 dirigente superiore tecnico delle telecomunicazioni con funzione di ispettore generale per i compartimenti;

5. 1 dirigente superiore tecnico delle costruzioni con funzione di ispettore generale per i compartimenti;

6. 1 dirigente superiore tecnico dei trasporti con funzione di ispettore generale per i compartimenti;

7. 12 primi dirigenti amministrativi con funzione di direttore di ufficio compartimentale;

8. 3 primi dirigenti tecnici delle telecomunicazioni con funzione di vice direttore del circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche;

9. 3 primi dirigenti tecnici delle costruzioni con funzione di direttore di ufficio compartimentale;

10. 3 primi dirigenti tecnici dei trasporti con funzione di direttore di ufficio compartimentale.

11. Nulla muta circa la sede, le competenze e la dipendenza dei circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche.

Art. 4

1. L'onere complessivo derivante dalla presente legge, valutato per l'esercizio 1984 e per l'esercizio 1985 in L. 185.000.000 e per l'esercizio 1986 in L. 230.000.000, sara' fronteggiato mediante la seguente riduzione delle dotazioni organiche delle categorie VII e VIII di cui alla legge 22 dicembre 1981, n. 797:

  1. 1) vice dirigenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 consiglieri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

La determinazione dei contingenti in cui deve essere apportata la riduzione e del numero dei posti da ridurre e' effettuata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. La riduzione effettuata sara' tenuta ferma ad ogni successiva rideterminazione, di cui all'articolo 5 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, della dotazione organica del personale direttivo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 luglio 1984
PERTINI
CRAXI - GAVA - GORIA - GASPARI
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI