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Interpretazione autentica dell'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 2

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 44.500.000.000 per l'anno 1984, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 4290 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1984 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 ottobre 1984
PERTINI
CRAXI - SCALFARO - ROMITA - GORIA - DE MICHELIS - DEGAN
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI