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Conferimenti per l'aumento del capitale sociale della GEPI S.p.a

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzata la spesa di lire 180 miliardi per consentire all'Istituto Mobiliare italiano-IMI, all'EFIM, all'ENI e all'IRI di concorrere all'ulteriore aumento, per pari importo, del capitale sociale della GEPI S.p.a. costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184.

2. A tal fine, per l'anno 1984, il Ministero del tesoro e' autorizzato a conferire al patrimonio dell'IMI la somma di lire 90 miliardi ed i fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI sono aumentati di lire 30 miliardi ciascuno, mediante versamenti da parte del Ministero delle partecipazioni statali in favore di ciascuno dei predetti enti.

Art. 2

1. All'onere di lire 180 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno 1984, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Fondo investimenti e occupazione".

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 ottobre 1984
PERTINI
CRAXI - ALTISSIMO - GORIA - ROMITA - DARIDA
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI