Norme sulle attivita' alberghiere esistenti. Disposizioni per la prevenzione incendi
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 7 DICEMBRE 1984, N. 818.
Art. 2
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sara' provveduto con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, alla emanazione delle disposizioni intese a regolare l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi, da assolversi dai vari organi del Corpo nazionale, dei vigili del fuoco ai sensi delle leggi 27 dicembre 1941, n. 1570, 13 maggio 1961, n. 469 e 26 luglio 1965, n. 966, nonche' del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.
2. Successivamente all'entrata in vigore della legge di recepimento dell'emananda direttiva della Comunita' europea di cui all'articolo 1, sara' provveduto agli occorrenti adeguamenti delle disposizioni previste dal precedente comma.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 luglio 1980
PERTINI
COSSIGA - ROGNONI -
D'AREZZO - COMPAGNA -
BIASINI - FOSCHI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO