Provvidenze per l'industria armatoriale
Testo vigente
Titolo I. Anticipazione di rate di contributo del credito navale
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. La presente legge attua le "Linee programmatiche per favorire, nel triennio 1984-1986, il processo di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica nel quadro del rilancio della politica marittima nazionale", approvate dal CIPI nella seduta del 19 giugno 1984.
Art. 2
1. Per fronteggiare la situazione di eccezionale crisi in cui versa l'industria armatoriale nazionale, avviare il risanamento finanziario delle imprese e favorire la ripresa degli investimenti nel settore, il Ministro della marina mercantile e' autorizzato a concedere l'erogazione anticipata, in un'unica soluzione, delle ultime quattro rate del contributo di credito navale alle imprese che abbiano effettuato o effettuino, entro il 31 dicembre 1985, investimenti ai sensi della legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni, e della legge 10 giugno 1982, n. 361.
2. Tale beneficio viene corrisposto alle imprese titolari, al momento della concessione dell'erogazione anticipata, del contributo di credito navale.
3. Per il periodo di concessione del contributo di credito navale secondo la procedura prevista dal quinto comma dell'articolo 3 della legge 10 giugno 1982, n. 361, l'erogazione anticipata, commisurata all'ammontare delle ultime quattro rate calcolate in via presuntiva, e' subordinata alla prestazione di idonea fidejussione, rilasciata da primario istituto bancario o assicurativo, valida fino al perfezionamento del provvedimento di determinazione definitiva del contributo di credito navale. La eventuale differenza positiva tra il calcolo definitivo e quello determinato in via presuntiva, non da' luogo ad alcuna integrazione della somma gia' concessa.
4. Contestualmente alla concessione del beneficio di cui ai commi precedenti vengono annullati gli impegni relativi alle rate anticipate.
Art. 3
1. Sono esclusi dal beneficio di cui al precedente articolo gli investimenti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, debba scadere un numero di rate di contributo di credito navale pari o inferiore a sei. Qualora le rate in scadenza siano superiori a sei ma inferiori a dieci, l'erogazione anticipata e' concessa limitatamente alla rata o alle rate eccedenti la sesta.
2. Sono, inoltre, esclusi gli investimenti concernenti spintori, galleggianti, salvo che siano idonei ad attivita' di trasporto ed abbiano una capacita' di stiva superiore a 6.000 metri cubi, navi da pesca, unita' di proprieta' di imprese che godano delle provvidenze di cui all'articolo 8 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e successive modificazioni, e di proprieta' di imprese che godano delle provvidenze di cui alla legge 19 maggio 1975, n. 169, e successive modificazioni, limitatamente al naviglio destinato ai servizi disciplinati dalla legge stessa, nonche' i rimorchiatori con apparato motore di potenza inferiore a 1.700 CV.
3. Sono, altresi', esclusi gli investimenti relativi a lavori di trasformazione e modificazione d'importo, ritenuto congruo dal Ministero della marina mercantile, inferiore a 2 miliardi di lire, nonche' gli acquisti all'estero e le grandi riparazioni.
Art. 4
1. Gli atti di cessione del contributo di cui alla legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni, e alla legge 10 giugno 1982, n. 361, gia' stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inoperanti limitatamente alle rate anticipate in conformita' agli articoli precedenti.
2. Per il pagamento, da parte del cedente, delle rate suddette opera la garanzia del Fondo di cui al successivo articolo 13.
3. Le condizioni e le modalita' della prestazione della garanzia saranno disciplinate con decreto del Ministro del tesoro.
Art. 5
1. L'erogazione anticipata di cui all'articolo 2 e' concessa con decreto del Ministro della marina mercantile.
2. Gli estremi del decreto di concessione sono annotati nelle matricole o nei registri, di cui all'articolo 146 o 234 del codice della navigazione, ove sono iscritte le unita' in relazione alle quali e' stato emanato il provvedimento.
3. La perdita del diritto al contributo di credito navale di cui alla legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni e integrazioni, ed alla legge 10 giugno 1982, n. 361, con esclusione del caso di perdita del contributo stesso per fatti derivanti da forza maggiore, intervenuti entro due anni dalla data del provvedimento di concessione dell'erogazione anticipata di cui all'articolo 2, comporta l'obbligo di restituzione della somma percepita, aumentata degli interessi calcolati sulla base del tasso ufficiale di sconto in vigore alla data di emanazione del provvedimento con il quale si richiede la restituzione.
4. Nel caso di nuove costruzioni il termine di due anni di cui al comma precedente e' elevato a quattro.
Art. 6
1. Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le norme di attuazione del presente titolo.
Titolo II. Rifinanziamento, con modifiche ed integrazioni, della legge 10 giugno 1982, n. 361, concernente il credito navale
Art. 7
1. Il quarto comma dell'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 361, e' sostituito dal seguente:
"Il contributo e' elevato al 3,20 per cento, per ogni semestre e per la durata di dodici anni, del prezzo dell'opera da realizzare nel caso di lavori relativi alla costruzione, trasformazione e modificazione dei seguenti tipi di unita':
1) navi traghetto e navi per carico secco con piu' di un ponte, navi portacontenitori, navi di linea a tipologia mista, multipurpose, navi per servizio Feeder, inferiori a 10.000 tonnellate di stazza lorda, qualora stazzate in base alla Convenzione di Londra del 23 giugno 1969 ratificata con legge 22 ottobre 1973, n. 958;
per le navi traghetto di nuova costruzione, idonee al trasporto congiunto di passeggeri e mezzi gommati, si prescinde dal limite di tonnellaggio;
2) navi da carico liquido o gas liquefatto, inferiori a 8.000 tonnellate di stazza lorda;
3) navi inferiori a 4.000 tonnellate di stazza lorda;
4) navi da passeggeri, adibite a crociera, i cui lavori siano iniziati posteriormente al 1 gennaio 1984;
5) navi ed altri mezzi nautici, per lavori in mare di interesse energetico, qualora si tratti di costruzione di navi o di mezzi nautici ad avanzata tecnologia nonche' unita' da ricerche".
Art. 8
1. All'articolo 2, primo comma, della legge 10 giugno 1982, n. 361, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente lettera:
"d) unita' a scafo metallico di stazza lorda non inferiore a 75 tonnellate, abilitate alla navigazione speciale limitata alla laguna di Venezia, destinate al pubblico servizio lagunare di linea per il trasporto di passeggeri o di automezzi".
Art. 9
1. Per le iniziative assunte prima dell'entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'applicazione della legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni, e della legge 10 giugno 1982, n. 361, si fa riferimento alla stazza calcolata in base alle norme vigenti al momento dell'iniziativa.
Art. 10
1. Per le iniziative ammesse a contributo ai sensi della legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni, e della legge 10 giugno 1982, n. 361, la mancata acquisizione della piu' alta classe del Registro italiano navale entro due anni, rispettivamente dall'inizio del piano di ammortamento allegato al contratto di finanziamento e dalla data di ultimazione dei lavori, comporta la sospensione del pagamento delle rate semestrali di contributo, determinato, in via definitiva, gia' maturate, le quali verranno erogate dopo l'ottenimento dell'alta classe.
2. Nel caso di contributo per l'acquisto all'estero ai sensi dell'articolo 4 della legge 10 giugno 1982, n. 361, il termine di cui al comma precedente decorre dalla data di iscrizione dell'unita' nei registri previsti dall'articolo 146 del codice della navigazione.
3. Per le unita' ammesse a contributo ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 361, la mancata acquisizione dell'alta classe nel termine previsto dai precedenti commi comporta la decadenza del beneficio e l'obbligo di restituzione della somma percepita ai sensi del primo comma dell'articolo 6 della legge medesima.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle iniziative gia' ammesse al contributo prima dell'entrata in vigore della presente legge.
Art. 11
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7 della legge 10 giugno 1982, n. 361, per iniziative successive alla data del 1 gennaio 1981 ammissibili al contributo, nei limiti posti dallo stesso articolo, devono intendersi tutte le iniziative che rientrano tra quelle previste dall'articolo 2 della legge stessa.
2. Nell'articolo 7 della legge 10 giugno 1982, n. 361, le parole "entro ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro trenta mesi".