Ristrutturazione dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale
Testo vigente
Art. 1
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296
Art. 2
1. L'attivita' di trasporto di merci di massa, secche e liquide, prevista nell'articolo 1, lettera a), sara' svolta secondo criteri di prevalente specializzazione da apposite societa' di navigazione, al cui capitale la Societa' finanziaria marittima (FINMARE) partecipi in misura non inferiore al 51 per cento. Le altre quote di partecipazione azionaria, fino al massimo del 49 per cento, potranno essere riservate ad altri enti o societa' a prevalente partecipazione statale, a societa' private, nazionali od estere.
2. I servizi passeggeri di prevalente interesse turistico, previsti nell'articolo 1, lettera d), sono svolti da societa' di navigazione appositamente costituite al cui capitale la "Finmare" partecipa in misura non inferiore al 30 per cento.
3. La costituzione delle nuove societa' di navigazione e le eventuali fusioni fra societa' di navigazione esistenti e le nuove, utili a garantire la migliore gestione della attivita' indicata nel primo comma, qualora siano effettuate entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, potranno fruire dei benefici di cui alla legge 18 marzo 1965, n. 170, e successive modificazioni.
4. Il Ministro per le finanze, con proprio decreto, puo' concedere una proroga del termine indicato nel precedente comma, non superiore a sei mesi.
Art. 3
1. Alla data del 31 dicembre 1974 cessano di avere efficacia le convenzioni stipulate a norma della legge 2 giugno 1962, n. 600.
2. Il Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le partecipazioni statali, e' autorizzato a stipulare con le societa' indicate nell'articolo 1 nuove convenzioni, ai sensi delle disposizioni contenute nella presente legge, con decorrenza dal 1 gennaio 1975.
Art. 4
1. Per le linee destinate al trasporto delle merci, previsto dall'articolo 1, lettera b), il Ministro per la marina mercantile e' autorizzato a corrispondere, mediante apposite convenzioni da stipulare di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro e per le partecipazioni statali, quando specifiche esigenze dell'economia nazionale rendano indispensabile l'avviamento di nuovi servizi ovvero il mantenimento di determinate linee per i quali venga riconosciuta la momentanea impossibilita' di conseguire l'equilibrio economico della gestione:
a) per i nuovi servizi, un contributo annuo di avviamento pari alla quota di ammortamento ed interessi dell'investimento per un periodo massimo di cinque anni. Nel caso in cui per l'avviamento dei nuovi servizi venga autorizzato il temporaneo noleggio a scafo nudo di navi in attesa dell'immissione in linea di nuove unita', il contributo di avviamento, fermo restando il limite massimo di cinque anni, e' pari al compenso di noleggio ritenuto congruo dal Ministero della marina mercantile, detratte le spese di manutenzione e assicurazione eventualmente a carico del noleggiatore. Per le navi delle quali sia stato autorizzato il noleggio entro il 31 dicembre 1976, non si tiene conto, ai fini della determinazione del periodo di cinque anni di corresponsione del contributo di avviamento, della durata del noleggio, entro il limite di tre anni;
b) per le linee da mantenere, una sovvenzione annualmente determinata sulla base degli introiti netti, dell'ammortamento degli investimenti, delle spese di esercizio, dei costi di organizzazione e degli oneri finanziari.
2. Le convenzioni relative alle sovvenzioni indicate nella lettera b) del comma precedente hanno durata annuale e possono essere rinnovate per un periodo massimo di cinque anni.
3. L'eventuale ulteriore intervento finanziario dello Stato e' stabilito con apposita legge.
Art. 5
1. Entro il mese di febbraio di ciascun anno, i programmi relativi ai servizi di trasporto di merci di linea, da svolgere nell'anno successivo, vengono sottoposti al Ministro per la marina mercantile.
2. Il Ministro per la marina mercantile, entro il successivo 30 aprile, approva o modifica gli anzidetti programmi e determina, sentito il Ministro per il tesoro, l'ammontare degli eventuali contributi e sovvenzioni, da iscriversi nel bilancio di previsione dello Stato per l'anno successivo.
Art. 6
1. I servizi passeggeri di linea, attualmente esercitati dalle societa' "Italia" di navigazione per azioni, "Lloyd Triestino" di navigazione per azioni, "Adriatica" di navigazione per azioni vengono annualmente ridotti, con la necessaria gradualita', fino alla loro totale eliminazione, da attuarsi entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Societa' finanziaria marittima (FINMARE) presentera' al Ministro per la marina mercantile il programma di trasformazione delle attivita' delle societa' dal settore passeggeri agli altri settori indicati nell'articolo 1. Il programma e' approvato dal Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le partecipazioni statali, anche agli effetti dei successivi articoli 7 e 17, sentito un comitato nominato dallo stesso Ministro per la marina mercantile, composto da rappresentanti dei Ministeri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dei trasporti e delle partecipazioni statali nonche' delle organizzazioni sindacali interessate.
Art. 7
1. Il Ministro per la marina mercantile e' autorizzato a concedere sovvenzioni per l'esercizio dei servizi indicati nell'articolo precedente, mediante apposite convenzioni annuali da stipulare di concerto con i Ministri per il tesoro e per le partecipazioni statali.
2. Le sovvenzioni indicate nel comma che precede debbono assicurare nel triennio la gestione dei servizi in condizioni di equilibrio economico; in via preventiva, tali sovvenzioni sono determinate sulla base degli introiti netti, dell'ammortamento degli investimenti e delle spese di esercizio, ivi inclusi i costi di organizzazione e gli oneri finanziari.
3. Con gli stessi criteri, di cui al comma precedente, sara' determinata in via definitiva la sovvenzione per le quattro societa' di navigazione di preminente interesse nazionale, relativamente all'esercizio 1974 e limitatamente ai servizi di cui al precedente articolo 6.1
Art. 8
1. I servizi di collegamento con le isole maggiori e minori, indicati nell'articolo 1, lettera c), nonche' eventuali prolungamenti tecnicamente ed economicamente necessari, debbono assicurare il soddisfacimento delle esigenze connesse con lo sviluppo economico e sociale delle aree interessate, ed in particolare del Mezzogiorno.
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296.
Art. 9
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296
Art. 10
1. Per motivi di traffico, ovvero per le esigenze indicate nel primo comma dell'articolo 8, il Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le partecipazioni statali, puo' chiedere in qualunque momento la revisione della convenzione indicata nel secondo comma dello stesso articolo 8.
2. La revisione della convenzione puo' essere chiesta inoltre dalle parti a seguito di modifica dell'elenco delle linee da svolgere, ovvero dei tipi o del numero delle navi da adibire alle linee, nonche' in relazione al compimento di grandi lavori di trasformazione o di ammodernamento delle navi.
3. Qualora nell'effettuazione della revisione prevista dal presente articolo non sia raggiunto un accordo tra i Ministri stipulanti e la societa', si provvede alla definizione della controversia a mezzo di apposito arbitrato previsto dalle convenzioni.
Art. 11
1. Per la riqualificazione del personale interessato dai provvedimenti di radiazione di cui al precedente articolo 6 saranno effettuati appositi corsi professionali.
2. La durata e le modalita' di svolgimento dei corsi di cui al comma precedente saranno determinati con decreto del Ministro per la marina mercantile ai sensi delle norme vigenti in materia.
3. Il personale partecipante ai corsi sara' imbarcato in soprannumero ed i relativi oneri saranno regolati con le convenzioni previste dal successivo articolo 17.