Modificazione delle dotazioni organiche del personale con qualifiche direttive e dirigenziali delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1 Dotazioni organiche del personale dirigenziale
1. La tabella XIII, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e' sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.
Art. 2 Organizzazione degli uffici
1. La struttura in uffici ed in direzioni centrali della Direzione generale delle poste e delle telecomunicazioni e della direzione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, nonche' la struttura degli organi periferici delle due Aziende, fermo restando il numero delle direzioni centrali, delle direzioni compartimentali e degli ispettorati di zona, sono determinate, anche per quanto attiene alla specificazione delle materie di competenza, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, da emanarsi, sentito il consiglio di amministrazione, entro il 30 giugno 1986.1
Art. 3 Riduzione delle dotazioni organiche del personale direttivo
1. L'onere complessivo derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in L. 340.000.000 per l'esercizio 1984, in L. 680.000.000 per l'esercizio 1985 e in L. 850.000.000 per l'esercizio 1986 e per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici in L. 31.000.000 per l'esercizio 1984, in L. 62.000.000 per l'esercizio 1985 e in L. 77.000.000 per l'esercizio 1986, gravera' sul capitolo 101 degli stati di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici dei corrispondenti esercizi.
Le dotazioni organiche delle categorie VII e VIII di cui alla legge 22 dicembre 1981, n. 797, sono ridotte come segue:
2. Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni:
1) vice dirigenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 consiglieri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Azienda di Stato per i servizi telefonici:
1) vice dirigenti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 consiglieri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
La determinazione dei contingenti, in cui deve essere apportata la riduzione, e del numero dei posti da ridurre, e' effettuata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
La riduzione effettuata sara' tenuta ferma ad ogni successiva rideterminazione, di cui all'articolo 5 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, della dotazione organica del personale direttivo.
Art. 4 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 dicembre 1984
PERTINI
CRAXI - GAVA - GASPARI - GORIA - ROMITA
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI