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Disposizioni concernenti il personale, l'organizzazione, i servizi e le attivita' sociali ed assistenziali delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

Testo vigente

Capo I. Disposizioni concernenti il personale

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga
La seguente legge:

Art. 1 Reclutamento

2. Il cinquanta per cento dei posti disponibili nella qualifica di operatore di esercizio degli uffici principali (UP) dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1992, ad eccezione dei posti attribuiti per risulta nelle qualifiche di IV categoria del contingente UP, e il trenta per cento dei posti disponibili nella qualifica di operatore specializzato di esercizio - contingenti UP ed uffici locali (ULA) - dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1990, sono attribuiti, rispettivamente, anche dopo il 31 dicembre 1992 ed il 31 dicembre 1990, agli idonei dei concorsi riservati al personale precario indetti con decreti ministeriali 25 giugno 1983, n. 4883, 25 giugno 1983, n. 4884, e 5 ottobre 1983, n. ULA 1205/1094.

3. Nell'ambito delle singole direzioni provinciali, relativamente ai concorsi per operatore specializzato di esercizio UP e ULA riservati ai precari, ove sia esaurita una delle due graduatorie, l'Amministrazione attinge all'altra per la copertura dei posti disponibili per i precari stessi; fermo restando quanto previsto dal comma 13, ove sia esaurito l'elenco provinciale dei sostituti portalettere ULA, l'Amministrazione attinge alla graduatoria del concorso provinciale a posti di operatore di esercizio UP riservato ai precari per la copertura dei posti disponibili nella qualifica di operatore di esercizio ULA.

4. Qualora, dopo l'applicazione dei commi 2 e 3, non sia possibile effettuare la copertura dei posti riservati ai precari in una o piu' province del medesimo compartimento, si procede alla formazione di un'unica graduatoria compartimentale degli idonei non assunti per le qualifiche di operatore di esercizio UP e di operatore specializzato di esercizio, includendo in quest'ultima sia i precari UP che quelli ULA.

5. La graduatoria di cui al comma 4, da utilizzare esclusivamente per la copertura dei posti riservati ai precari rimasti scoperti nelle province del compartimento, e' formata in base al punteggio conseguito nei concorsi indicati nel comma 2 ed, a parita' di punteggio, in base alla normativa di cui all'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come integrato per effetto del quarto comma dell'articolo 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444.

6. Al solo fine di attribuire i posti riservati ai precari rimasti scoperti nei vari compartimenti dopo l'applicazione dei commi 2, 3, 4 e 5, si procede alla formazione di un'unica graduatoria nazionale, con i criteri indicati nel comma 5, per le qualifiche di operatore di esercizio UP e di operatore specializzato di esercizio, includendo in quest'ultima sia i precari UP che quelli ULA.

7. Ove l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 avvenga in piu' fasi, dopo l'applicazione dei commi 3, 4, 5 e 6 riferita a ciascuna fase, conservano validita' le graduatorie provinciali dei concorsi riservati al personale precario.

8. Al personale precario assunto ai sensi dei commi da 2 a 6 si applica la disposizione recata dall' articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

9. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sono dettate le norme di attuazione dei commi da 2 a 8.

10. Per l'attribuzione dei posti riservati nei concorsi pubblici di reclutamento del personale continua ad applicarsi la norma di cui al primo comma dell' articolo 15 della legge 22 dicembre 1981, n. 797; nei relativi concorsi le prove di esame, uguali a quelle dei corrispondenti concorsi pubblici, sono integrate, ai fini delle graduatorie, dalla valutazione dei soli titoli professionali con esclusione dell'anzianita'. I posti non coperti nei concorsi autonomi interni possono essere conferiti agli idonei dei corrispondenti concorsi pubblici.

11. Dal 1° gennaio 1990, il personale straordinario, per lo svolgimento di mansioni delle qualifiche comprese nella categoria V, e' attinto, per un periodo non superiore a sei mesi nell'anno solare, dalle graduatorie degli idonei dei corrispondenti concorsi pubblici, gia' espletati o da espletare, secondo l'ordine delle graduatorie stesse, fermo restando il disposto del secondo comma dell' articolo 8 della legge 22 dicembre 1980, n. 873; in caso di esaurimento o di mancanza delle graduatorie, si fa ricorso ad elenchi centrali, provinciali e zonali con validita' triennale, in sostituzione di quelli previsti dalla legge 14 dicembre 1965, n. 1376, e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, da istituire secondo criteri, fissati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 1989, desumibili dalla disciplina stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1988, in attuazione dell' articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, come modificato ed integrato per effetto dell'articolo 4 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160. Sino alla formazione di detti elenchi, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono autorizzate a continuare ad utilizzare gli elenchi di cui alla legge 14 dicembre 1965, n. 1376, come modificata dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1973, n. 674, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, come modificato dalla legge 16 dicembre 1972, n. 818.

12. Dal 1° gennaio 1990, l'assunzione di personale straordinario, per lo svolgimento di mansioni comprese nella categoria IV, fermo restando quanto previsto dal comma 13, e' disciplinata dall' articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1988. Qualora la richiesta non venga evasa entro dieci giorni dalla competente sezione circoscrizionale per l'impiego, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici possono eccezionalmente continuare ad utilizzare gli elenchi di cui alla legge 14 dicembre 1965, n. 1376.

13. Gli attuali iscritti negli albi provinciali dei sostituti portalettere nonche' coloro che vi saranno iscritti quali vincitori di concorsi gia' espletati o in corso di espletamento, ovvero, ai sensi del comma secondo dell'articolo 8 della legge 22 dicembre 1980, n. 873, quali idonei dei concorsi stessi, conservano il titolo a conseguire la nomina alla qualifica di operatore di esercizio ULA e l'assunzione temporanea nell'ambito delle rispettive province. La nomina nella qualifica predetta avviene secondo l'ordine d'iscrizione negli elenchi. L'Amministrazione, con il consenso degli interessati, dispone la nomina ad operatore di esercizio ULA dei sostituti portalettere in province diverse da quelle di appartenenza, che non abbiano piu' iscritti nei propri elenchi, in base all'anzianita' di iscrizione e, in caso di pari anzianita' di iscrizione, alla maggiore eta'.

Art. 2 Passaggi di categoria per mansioni superiori

1. In deroga agli articoli 1, 7 e 10 della legge 3 aprile 1979, n. 101, ed agli articoli 7, 13 e 15 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, e con la limitazione di cui al comma 2 del presente articolo, i posti disponibili, per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nelle qualifiche di operatore specializzato di esercizio UP, di operatore specializzato di officina, di revisore e di perito, nonche', per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici (ASST), nelle qualifiche di operatore specializzato di esercizio, di revisore e di revisore tecnico, sono attribuiti mediante concorsi interni per i contingenti centrali e regionali per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e concorsi zonali per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici. Ai concorsi, da espletare per titoli professionali, puo' partecipare il personale che, fino al 31 dicembre 1986 ed almeno per un anno effettivo anche non continuativo, abbia svolto in modo esclusivo le mansioni proprie di qualifica superiore cui si riferisce il concorso al quale il dipendente intende partecipare, fermo restando il requisito dell'anzianita' richiesto dall' articolo 9 della legge 3 aprile 1979, n. 101 .

2. La disposizione di cui al comma 1, per quanto riguarda la qualifica di operatore specializzato di esercizio UP, detratti i posti riservati ai precari, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1, si applica limitatamente al settanta per cento dei posti risultanti disponibili nel contingente UP.

3. La partecipazione al concorso, cui si riferiscono le funzioni svolte, e' consentita soltanto per il contingente centrale, ovvero per una sola regione o zona. La domanda di partecipazione a piu' concorsi comporta l'esclusione dell'interessato dagli stessi.

4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 hanno effetto sino all'esaurimento delle graduatorie dei concorsi.

5. Per il passaggio alle qualifiche di operatore specializzato di officina, di perito e di revisore tecnico, previsto dal comma 1, si applicano le disposizioni di cui alla lettera c) del primo comma dell' articolo 31 della legge 3 aprile 1979, n. 101 .

6. I posti disponibili delle singole qualifiche, da determinare nei bandi di concorso per ciascuna sede provinciale, sono assegnati seguendo l'ordine delle graduatorie, tenendo conto delle preferenze espresse dagli interessati.

7. Coloro che non raggiungano la sede assegnata sono considerati rinunciatari alla nomina.

8. Ai concorsi di cui trattasi possono partecipare i dipendenti di una delle due aziende o di uno dei due contingenti UP e ULA che abbiano espletato mansioni superiori presso l'altra azienda o negli uffici dell'altro contingente. La partecipazione e' consentita soltanto per il concorso bandito da una delle due aziende e per uno dei due contingenti UP e ULA cui ineriscono direttamente le mansioni superiori svolte.

9. L'accettazione della nomina comporta il passaggio di ruolo o di contingente.

10. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti la commissione paritetica di cui al sesto comma dell'articolo 1 della legge 3 aprile 1979, n. 101, ed il consiglio di amministrazione, sono dettate le norme di attuazione del presente articolo.

11. Nulla e' innovato per quanto riguarda il conferimento dei posti delle qualifiche cui puo' accedere esclusivamente il personale delle corrispondenti qualifiche di categoria inferiore.

Art. 3 Riduzione di anzianita' per passaggi di categoria

1. Ai fini dell'accesso alle qualifiche di vice dirigente, appartenenti all'VIII categoria, l'anzianita' minima richiesta nelle corrispondenti qualifiche di consigliere e' fissata in un anno.

Art. 4 Accesso alla qualifica di vice dirigente

1. La lettera b) del numero 8) del primo comma dell' articolo 7 della legge 3 aprile 1979, n. 101 , e' sostituita dalla seguente:
"b) nel limite del 20 per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno nazionale per titoli di servizio, al quale puo' partecipare il personale del raggruppamento b) della VII categoria , nonche' quello delle qualifiche dell'esercizio della VIII categoria, e successivo corso professionale con esami finali; al corso professionale e' ammesso, secondo l'ordine di graduatoria del concorso per titoli, un numero di aspiranti maggiorato del 20 per cento rispetto ai posti da conferire."

2. I concorsi relativi agli anni dal 1982 al 1987, previsti dalla lettera b) del numero 8) del primo comma dell'articolo 7 della legge 3 aprile 1979, n. 101, sono effettuati secondo le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, fatta eccezione per i concorsi per i posti di vice dirigente delle opere civili ed impianti tecnologici, di vice dirigente delle telecomunicazioni e di vice dirigente dell'informatica, banditi dall'ASST con decreti ministeriali del 28 marzo 1987; le percentuali indicate nelle lettere a) e b) del numero 8) del primo comma dell'articolo 7 della legge 3 aprile 1979, n. 101, riguardanti i posti da conferire negli anni dal 1982 al 1987, sono da riferire alla dotazione organica della corrispondente qualifica.

3. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti la commissione paritetica di cui al sesto comma dell' articolo 1 della legge 3 aprile 1979, n. 101 , ed il consiglio di amministrazione, sono dettate le norme di attuazione del presente articolo.

Art. 5 Accesso alla dirigenza

1. I posti disponibili al 31 dicembre degli anni 1983 e 1984 nella qualifica di primo dirigente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ancorche' messi a concorso e non ancora conferiti, sono attribuiti, a domanda, mediante scrutinio per merito comparativo al personale della medesima Amministrazione con qualifica di ispettore generale e di direttore di divisione dei ruoli ad esaurimento o equiparata, di cui all' articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. La nomina decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Sono esonerati dalla partecipazione ai seminari di informazione, di cui all' articolo 4 della legge 10 luglio 1984, n. 301, i funzionari promossi per merito comparativo ai sensi del comma 1, i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano frequentato un corso di formazione dirigenziale per la durata di almeno sei mesi e che abbiano superato con esito favorevole la discussione della relazione finale, di cui ai commi settimo, ottavo e nono dell' articolo 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301 .

3. I posti disponibili al 31 dicembre degli anni 1985, 1986, 1987 e 1988 nella qualifica di primo dirigente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono attribuiti mediante distinti corsi-concorsi di formazione dirigenziale della durata di tre mesi, ai quali possono partecipare i funzionari direttivi delle rispettive aziende appartenenti alle qualifiche di consigliere e superiori con almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera al 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono i posti da conferire; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate dalla legge 10 luglio 1984, n. 301, salvo quella concernente la decorrenza della nomina, che e' fissata alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Sono esonerati dall'obbligo di partecipazione ai corsi ed ammessi direttamente alle prove di esame i funzionari che, utilmente collocati nelle graduatorie dei concorsi di cui al comma 3, alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano frequentato un corso di formazione dirigenziale per la durata di almeno tre mesi.

5. La nomina a primo dirigente, per i corsi-concorsi di cui al comma 3, e' disposta secondo l'ordine delle graduatorie formate in base al punteggio complessivo riportato dai candidati nelle prove di esame.

Art. 6 Funzioni dirigenziali e direttive

1. Nei quadri G ed H della tabella allegata alla legge 22 dicembre 1984, n. 893, ferme restando le dotazioni organiche delle qualifiche di dirigente superiore amministrativo e di dirigente superiore tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, sono raggruppate le funzioni di dirigente di ispettorato di zona, di ispettore generale e di consigliere ministeriale aggiunto.

2. Le funzioni previste dall' articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, sono svolte indifferentemente dal personale con qualifiche ad esaurimento e da quello appartenente alla IX categoria.

Art. 7 Funzioni superiori

1. L' articolo 13 della legge 3 aprile 1979, n. 101, come sostituito dall'articolo 42 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, e' ulteriormente sostituito dal seguente:
"ART. 13. - Conferimento dei compiti di categoria o qualifica superiore. - 1. Per esigenze di servizio, nei limiti delle vacanze della dotazione organica di ciascuna categoria professionale o dell'assegno numerico del singolo ufficio o impianto, il personale postelegrafonico puo' essere utilizzato, per un periodo massimo di un anno continuativo, nell'esercizio dei compiti del corrispondente profilo professionale di categoria superiore a quella di appartenenza, sempre che per lo svolgimento dei medesimi compiti non sia prevista la funzione vicaria; tale utilizzazione termina automaticamente col venir meno della vacanza nell'organico o nell'assegno numerico dell'ufficio.
2. Per esigenze di servizio, durante l'assenza del titolare e sempre che l'ordinamento dell'ufficio non preveda la funzione vicaria, la direzione degli uffici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, che per legge spetta ad un funzionario con qualifica di dirigente generale o di dirigente superiore, puo' essere affidata, per un periodo massimo di due anni continuativi, a titolo di reggenza e con provvedimento, rispettivamente, del direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e del direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, ad un funzionario del corrispondente quadro che rivesta la qualifica di dirigente superiore per sostituire il funzionario con qualifica di dirigente generale, ovvero le qualifiche di primo dirigente o ad esaurimento per sostituire il funzionario con qualifica di dirigente superiore.
3. Nelle stesse ipotesi e con le stesse modalita' di cui al comma 2, la direzione degli uffici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, che per legge spetta ad un funzionario con qualifica di primo dirigente, puo' essere affidata, per un periodo massimo di un anno continuativo, a titolo di reggenza, ad un funzionario della corrispondente carriera direttiva delle qualifiche ad esaurimento od ascritte alla categoria IX.
4. Le funzioni superiori non possono essere attribuite ai dipendenti che non abbiano prestato almeno un anno di servizio effettivo nella propria qualifica.
5. Non si fa luogo al riconoscimento delle funzioni superiori allorquando queste siano espletate per un periodo di tempo non superiore al mese continuativo.
6. Qualora le funzioni superiori siano espletate da impiegati con funzioni vicarie, il trattamento economico di cui al comma 7 compete nel caso in cui lo svolgimento delle funzioni medesime si protragga per un periodo di tempo superiore ad un mese continuativo.
7. Durante tutto il periodo di utilizzazione nelle funzioni della categoria o della qualifica superiore, fermo restando quanto disposto dai commi 5 e 6, spetta al personale una indennita', non utile a pensione, pari alla differenza tra lo stipendio iniziale previsto per la categoria di appartenenza o per la qualifica rivestita e lo stipendio iniziale stabilito per la categoria o per la qualifica cui sono ascritte le funzioni da svolgere. Al personale medesimo competono, inoltre, il compenso per lavoro straordinario e l'indennita' di missione nelle misure previste per la stessa categoria cui sono ascritte le funzioni da svolgere. In caso di promozione a categoria o qualifica superiore con effetto giuridico ed economico retroattivo, coincidente in tutto o in parte con il periodo di espletamento delle funzioni superiori, si fa luogo, relativamente a tale periodo, al conguaglio fra quanto dovuto a titolo di trattamento stipendiale per effetto della promozione e quanto gia' erogato per stipendio ed indennita' per lo svolgimento di funzioni superiori, senza procedere, peraltro, al recupero delle somme eventualmente a credito dell'Amministrazione.
8. Le norme di cui ai commi 1, 4, 5, 6, 7 si applicano anche al personale degli uffici locali, salve le speciali piu' favorevoli disposizioni vigenti che lo concernono.
9. Le disposizioni di attuazione dei commi 1 e 8 sono emanate con le modalita' di cui all'articolo 10, terzo comma, della presente legge."

Art. 9 Fascicolo personale e stato matricolare

1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzato a determinare gli atti, costituenti il fascicolo personale dell'impiegato, dei quali deve essere data notizia, stabilendo le relative modalita'.

Art. 10 Applicazione dell'articolo 41 della legge 3 aprile 1979, n. 101

1. Al personale di cui al primo comma, lettera b), dell'articolo 41 della legge 3 aprile 1979, n. 101, e' attribuito, sino al 31 dicembre 1980, il trattamento economico della rispettiva categoria immediatamente inferiore, da determinarsi ai sensi degli articoli 39 e 40 della stessa legge.

2. Al personale di cui alla prima parte della lettera c) del primo comma dell' articolo 41 della legge 3 aprile 1979, n. 101 , compete, fino al 31 dicembre 1978, lo stipendio iniziale della categoria immediatamente inferiore a quella di inquadramento e, con effetto dal 1° gennaio 1979, lo stipendio iniziale della categoria di inquadramento.

3. Nei confronti del personale di cui alla prima parte del secondo comma dell'articolo 41 della legge 3 aprile 1979, n. 101, per "maturato economico" realizzato alla data del 30 aprile 1978 si intende il trattamento economico determinato ai sensi degli articoli 39 e 40 della stessa legge. Qualora detto trattamento, ancorche' inferiore allo stipendio iniziale della rispettiva categoria di inquadramento, risulti superiore allo stipendio iniziale della rispettiva categoria immediatamente inferiore, e' attribuito, in quest'ultima categoria, lo stipendio calcolato ai sensi dei citati articoli 39 e 40. L'eventuale assegno personale conferito in tale sede e' riassorbito all'atto dell'attribuzione dello stipendio iniziale della rispettiva categoria di inquadramento.

Art. 11 Valutazione del servizio militare

1. Nei confronti dei sottufficiali delle forze armate e dei corpi di polizia, transitati all'impiego civile ai sensi dell'articolo 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come modificato dall'articolo 8 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, e di precedenti analoghe disposizioni, il servizio militare, sempreche' non abbia dato luogo a pensione ordinaria, e' riconosciuto, nella categoria corrispondente alla qualifica con cui sono stati immessi nell'Amministrazione, per intero relativamente ai primi dodici anni e per meta' relativamente al periodo eventualmente eccedente.