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Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori gia' soggetti alla sovranita' italiana e all'estero

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il primo comma dell'articolo 1 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, e' sostituito dal seguente:
"I cittadini italiani, gli enti e le societa' italiane titolari direttamente o indirettamente, in parte o nella totalita', di beni, diritti e interessi perduti in territori gia' soggetti alla sovranita' italiana, esclusi i titolari di beni di cui alla legge 6 marzo 1968, n. 193, o all'estero, a seguito di confische o di provvedimenti limitativi od impeditivi della proprieta' comunque adottati dalle autorita' straniere esercenti la sovranita' su quei territori, potranno percepire gli indennizzi loro dovuti per tali perdite, ivi compresi quelli provenienti da accordi internazionali, e relative integrazioni, detratti eventuali anticipazioni o indennizzi parziali percepiti".

Art. 2

1. L'articolo 2 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, e' sostituito dal seguente:
"A coloro che intendano reimpiegare in attivita' produttive industriali, agricole, commerciali e artigianali, in tutto o in parte, gli indennizzi dovuti ai sensi della presente legge, sara' ulteriormente concesso, a domanda, un concorso statale dell'8 per cento costante quindicennale sugli interessi da pagarsi per mutui che verranno contratti con enti, istituti e aziende di credito fino alla concorrenza dell'indennizzo utilizzato".
Coloro per i quali siano gia' intervenute le liquidazioni del contributo nella misura prevista dall'articolo 2 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, possono presentare domanda, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per chiedere l'integrazione del contributo fino all'8 per cento.

Art. 3

1. L'articolo 4 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, e' sostituito dal seguente:
"Godono dei benefici della presente legge le persone fisiche, gli enti o societa' in possesso della cittadinanza o della nazionalita' italiana che abbiano ottenuto indennizzi o che abbiano in corso pratiche per ottenerli, per beni, diritti ed interessi perduti in Estremo Oriente, oggetto dell'accordo internazionale con il Giappone di cui alla legge 7 giugno 1975, n. 294.
Le perdite di beni, diritti ed interessi subite in Estremo Oriente, comunque avvenute a opera dell'uno o dell'altro belligerante, o in genere determinate dalle situazioni create dalle vicende belliche in quelle zone, comprese le perdite di naviglio, saranno liquidate o riliquidate sulla base della legge 7 giugno 1975, n. 294, e della presente legge, deducendo dalle eventuali riliquidazioni quanto ricevuto per leggi precedenti l'accordo di cui alla legge 7 giugno 1975, n. 294.
Agli stessi beni, diritti ed interessi si applica una valutazione sulla base dei prezzi di comune commercio correnti sul mercato ove le perdite si sono verificate, riferiti al 1938 e moltiplicati per un ulteriore coefficiente di rivalutazione 200, detraendosi eventuali anticipazioni o indennizzi parziali percepiti.
Si applicano anche nei confronti dei beneficiari di cui al primo comma gli ultimi due commi dell'articolo 3 della presente legge".1

Art. 4

1. L'articolo 5 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, e' sostituito dal seguente:
"Il valore dei beni, diritti ed interessi ai fini della presente legge sara' determinato, sentito il parere della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, dalle commissioni previste dal successivo articolo 10.
Le valutazioni effettuate in via definitiva possono essere revisionate a domanda solo in presenza di documentazione probatoria.
Le valutazioni saranno fatte, per le perdite avvenute anteriormente al 1 gennaio 1950, esclusi i titolari di beni di cui alla legge 6 marzo 1968, n. 193, sulla base dei prezzi di comune commercio correnti sul mercato ove le perdite si sono verificate, riferiti all'anno 1938 e moltiplicati per 100 volte.
Per le perdite avvenute posteriormente al 1 gennaio 1950, le valutazioni saranno fatte sulla base dei prezzi di comune commercio, correnti sul mercato ove le perdite si sono verificate e nel momento in cui furono adottati dalle autorita' straniere i primi provvedimenti limitativi o impeditivi della proprieta' o comunque nel momento in cui si e' di fatto verificato lo spossessamento, moltiplicati per un coefficiente di rivalutazione 1,90.
Per gli aventi diritto di cui al precedente articolo 3, la conversione in lire italiane dell'ammontare delle valutazioni sara' effettuata secondo un tasso di cambio, stabilito con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari a quello corrente alla data in cui si e' verificato l'evento che ha causato il danno da indennizzare.
Per le perdite subite in Tunisia nel periodo 1944-47, le valutazioni saranno fatte sulla base dei prezzi di comune commercio in quello Stato al 1938 e al cambio del franco francese di quella data moltiplicato per il coefficiente 200.
Gli interessati che presentino la domanda per beneficiare delle provvidenze di cui alla presente legge possono, nella domanda stessa, chiedere una revisione della stima dei beni gia' effettuata con carattere di dichiarata provvisorieta' sulla base delle precedenti disposizioni di legge che regolano la materia".1

Art. 5

1. La domanda per ottenere i benefici previsti dalla legge 26 gennaio 1980, n. 16, e dalla presente legge deve essere presentata, sotto pena di decadenza, al Ministero del tesoro, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall'originario avente diritto all'indennizzo o dai suoi aventi causa, o, nel caso di piu' aventi diritto, anche da uno solo di essi per se' e per gli altri ovvero da colui cui sia stata ceduta in tutto o in parte la titolarita' dell'indennizzo.

2. Dall'onere della presentazione della domanda prevista dal precedente comma sono esonerati coloro che hanno gia' presentato domanda d'indennizzo o denuncia di danno ai sensi delle precedenti disposizioni normative regolanti la materia.

Art. 6

1. Il terzultimo comma dell'articolo 9 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, e' sostituito dai seguenti:
"Il Ministro del tesoro stabilira', con propri decreti, le caratteristiche dei titoli, il tasso di interesse e le modalita' relative alla consegna ed al collocamento dei titoli medesimi presso gli istituti di credito di diritto pubblico.
Stabilira' altresi', con decreto da emanare entro il 30 giugno 1985, il piano e le modalita' di ammortamento.
Il tasso di interesse non potra' essere inferiore ai due terzi del tasso ufficiale di sconto".

Art. 7

1. L'articolo 11 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, e' sostituito dal seguente:
"Alla regolamentazione interna delle commissioni, alla nomina dei componenti effettivi e supplenti, alle sostituzioni degli stessi e alla nomina di esperti previsti dalle norme istitutive delle singole commissioni, stabilendo anche le scadenze degli incarichi, provvede il Ministro del tesoro, al quale compete altresi' stabilire i compensi da erogarsi ai componenti delle commissioni ed agli esperti nonche' curare ogni altro adempimento occorrente per l'applicazione della presente legge".

Art. 8

1. Ai titolari di beni di cui alla legge 6 marzo 1968, n. 193, verra' corrisposto, a saldo definitivo di ogni ulteriore pretesa e diritto, un indennizzo determinato mediante valutazioni con riferimento ai prezzi di comune commercio correnti al 1938 nei territori in cui erano situati i beni stessi, moltiplicati per il coefficiente unico 200, detratti eventuali anticipazioni o indennizzi parziali percepiti.

2. Ai medesimi titolari si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 2.

3. La competenza per la liquidazione e le riliquidazioni e' devoluta alle commissioni previste dalle leggi precedenti in materia, integrate dai rappresentanti delle categorie, mentre gli indennizzi saranno corrisposti in contanti ed in titoli di credito in base ai criteri ed alle modalita' previste dalla legge 26 gennaio 1980, n. 16.

4. Dall'importo risultante dalla maggiorazione degli indennizzi, prevista dal precedente primo comma, saranno detratte le somme gia' corrisposte a qualsiasi titolo agli aventi diritto.

5. L'indennizzo, relativo alle domande che fino alla data dell'entrata in vigore della presente legge non hanno potuto essere liquidate per insufficiente documentazione in ordine alla quantificazione del danno, sara' liquidato dalle commissioni interministeriali competenti per materia con i criteri stabiliti dall'articolo 1226 del codice civile previa presentazione da parte dell'avente diritto di una dichiarazione giurata ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

6. Per gli immobili tale dichiarazione giurata deve venir resa, oltre che dall'avente diritto, anche da quattro cittadini italiani profughi gia' residenti nello stesso comune del richiedente.

7. Sono valide le domande gia' presentate ai sensi dei precedenti provvedimenti in materia. Nuove domande o integrazioni di quelle gia' prodotte potranno venire presentate entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

8. Sono altresi' valide ai fini della concessione dell'indennizzo le domande presentate per ottenere la libera disponibilita' ai sensi dell'accordo italo-jugoslavo del 3 luglio 1965, ratificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1966, n. 575, e dell'articolo 4 del trattato di Osimo, ratificato con legge 14 marzo 1977, n. 73, e che, anche in parte, non siano state accolte.1

Art. 9

1. La precedenza nella liquidazione degli indennizzi previsti dalla presente legge e dalle precedenti leggi in materia e' concessa in base ai seguenti criteri e nell'ordine:

  1. a) reimpiego degli indennizzi;

  2. b) mancata effettuazione di qualsiasi pagamento ai sensi delle leggi sopra indicate;

  3. c) data del verificarsi delle perdite;

  4. d) gravi infermita' o menomazioni;

  5. e) priorita' inversa rispetto all'entita' dell'indennizzo.

2. Al fine di far valere il diritto alla precedenza di cui al comma 1, gli interessati presentano apposita domanda, corredata della specifica documentazione, al Ministero del tesoro.

Art. 10

1. All'articolo 3 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, la lettera c) e' sostituita dalla seguente lettera:
"c) ai cittadini italiani ed enti o societa' di nazionalita' italiana rimpatriati dall'Etiopia, per i quali la legge 9 dicembre 1977, n. 961, prevede la concessione di anticipazioni per beni, diritti ed interessi perduti ad opera di provvedimenti emanati dalle autorita' etiopiche a partire dal 1 agosto 1970, nonche' per i diritti di credito riconosciuti e determinati da decisioni di qualunque foro anche internazionale di cui il Governo italiano assume l'onere della copertura in conseguenza di accordi internazionali, la cui conversione in lire italiane e' fatta con decreto del Ministro del tesoro con riferimento alla data dell'entrata in vigore degli accordi internazionali".

Art. 11

1. Gli indennizzi corrisposti in base alla presente legge sono esenti da ogni imposta.1