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Estensione delle disposizioni degli articoli 5 e 6 del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1975, n. 125, alla gestione di anticipazioni concesse dallo Stato o dagli enti pubblici per interventi a favore dei diversi settori economici

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. unico

1. Le disposizioni degli articoli 5 e 6 del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1975, n. 125, concernenti la misura degli interessi da corrispondersi da parte degli istituti di credito sulle anticipazioni erogate dallo Stato per finanziamenti a favore dello sviluppo della zootecnia e della meccanizzazione agricola, si applicano a tutte le gestioni di fondi anticipati dallo Stato o dagli enti pubblici agli istituti di credito per interventi nei diversi settori economici.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 maggio 1985
PERTINI
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
GORIA, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI