Norme per il confezionamento dei formaggi freschi a pasta filata
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. La vendita al consumatore dei formaggi freschi a pasta filata, quali il fiordilatte, la mozzarella, la mozzarella di bufala ed analoghi, e' consentita solo se appositamente confezionati a norma del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982,n. 322.
2. Il confezionamento dei formaggi suindicati e' effettuato all'origine in imballaggi che avvolgono interamente il prodotto, anche in piu' pezzi, sui quali devono essere riportate le seguenti indicazioni:.
a) denominazione di vendita;
b) elenco degli ingredienti;
c) data di produzione;
d) quantita' netta ovvero dicitura "da vendersi a peso";
e) luogo di origine o di provenienza;
f) nome o ragione sociale o marchio depositato e sede del fabbricante, nonche' sede dello stabilimento di produzione e confezionamento;
g) condizioni opportune di conservazione.1
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 giugno 1985
PERTINI
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI