Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 aprile 1986, n. 98, concernente differimento del termine fissato dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 430, per l'applicazione della legge 18 giugno 1985, n. 321, recante norme per il confezionamento dei formaggi freschi a pasta filata
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE SUPPLENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 11 aprile 1986, n. 98, concernente differimento del termine fissato dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 430, per l'applicazione della legge 18 giugno 1985, n. 321, recante norme per il confezionamento dei formaggi freschi a pasta filata, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni: All'articolo 1, al comma 1, le parole: "1 giugno 1986" sono sostituite dalle seguenti: "1 agosto 1986". Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti: "Art. 1-bis. - 1. I prodotti di cui all'articolo 1 della legge 18 giugno 1985, n. 321, come sostituito dal successivo articolo 2 del presente decreto, possono essere venduti al consumatore solo nella integrale confezione di origine. Art. 1-ter. - 1. I prodotti di cui all'articolo 1 della legge 18 giugno 1985, n. 321, come sostituito dal successivo articolo 2 del presente decreto, possono essere venduti nei caseifici artigiani di produzione, purche' confezionati al momento della vendita al consumatore a norma del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322". All'articolo 2:
1) il primo capoverso e' sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. La vendita al consumatore dei formaggi freschi a pasta filata, quali il fiordilatte, la mozzarella, la mozzarella di bufala ed analoghi, e' consentita solo se appositamente confezionati a norma del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322";2) al secondo capoverso, dopo le parole: "il prodotto," sono aggiunte le seguenti: "anche in piu' pezzi,".;
3) al secondo capoverso, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) data di produzione";4) al secondo capoverso, lettera f), le parole: "stabilimento di produzione e/o confezionamento" sono sostituite dalle seguenti: "stabilimento di produzione e confezionamento".
Art. 2
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 giugno 1986
p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI
CRAXI, Presidente del Consi-
glio dei Ministri
ALTISSIMO, Ministro dell'in
dustria del commercio e
dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI