diritto.io

Provvedimenti urgenti per l'edilizia universitaria

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Per il periodo dal 1985 al 1988 e' autorizzata la spesa di lire 700 miliardi per il finanziamento di opere, immediatamente realizzabili, esclusivamente delle Universita' e delle istituzioni universitarie di cui all'articolo 42 della legge 28 luglio 1967, n. 641, tra le quali devono intendersi compresi i collegi universitari legalmente riconosciuti.

2. Gli stanziamenti devono essere prioritariamente destinati agli interventi per rendere le strutture edilizie esistenti ed i relativi impianti conformi alle condizioni di agibilita' e di sicurezza prescritte dalla normativa vigente nonche' al completamento, a livello di lotti funzionali, delle opere comprese nei programmi approvati ai sensi della legge 6 marzo 1976, n. 50, limitatamente a quelle i cui progetti siano stati gia' approvati ed i lavori appaltati o che, comunque, debbano essere realizzate per rendere funzionali lotti gia' parzialmente eseguiti ma non ancora utilizzabili; devono intendersi compresi i maggiori oneri dovuti all'eventuale revisione in aumento dei prezzi.

3. Sono ammissibili a finanziamento le spese per interventi edilizi, per arredamenti ed attrezzature necessari all'espletamento dell'attivita' didattica e scientifica, le opere di edilizia residenziale e gli impianti sportivi, le spese per acquisizione di aree e di edifici e per rimborsi di opere gia' realizzate, o in corso, con anticipazioni autorizzate dal Ministero della pubblica istruzione.

4. Sia per gli impianti sportivi che per i collegi universitari legalmente riconosciuti e' destinato, rispettivamente, un importo sino al 5 per cento dello stanziamento globale.

5. L'importo di cui al primo comma e' iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione in ragione di lire 80 miliardi per l'anno 1985, di lire 220 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987 e di lire 180 miliardi per l'anno 1988.

6. Gli stanziamenti saranno assegnati con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

7. Il Ministro della pubblica istruzione ha facolta' di revocare le assegnazioni disposte, qualora, entro otto mesi dal finanziamento delle opere, le istituzioni interessate non abbiano proceduto all'appalto dei lavori, con relativa consegna.

8. Il pubblico concorso previsto dall'articolo 39 della legge 28 luglio 1967, n. 641, come modificato dal secondo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 24 ottobre 1969, n. 701, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1969, n. 952, e' facoltativo.

Art. 2

1. E' autorizzata la spesa di lire 260 miliardi nel periodo dal 1985 al 1988 da destinare alla seconda Universita' di Roma per gli interventi di cui all'articolo 6 della legge 3 aprile 1979, n. 122, da realizzare con le modalita' previste dalla predetta legge. Detto importo, di cui lire 120 miliardi riservati per la sede della facolta' di medicina e chirurgia, con annesso policlinico, e' iscritto nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione in ragione di lire 20 miliardi per l'anno 1985 e di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988.

Art. 3

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per gli anni dal 1985 al 1988 e' determinato in lire 960 miliardi. Alla spesa relativa all'anno 1985, pari a 100 miliardi, ed a quella di 300 miliardi, relativa a ciascuno degli anni 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 giugno 1985
PERTINI
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI