diritto.io

Nuove norme in materia di erogazione di provvidenze da parte dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino (ISEA)

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Le disponibilita' del fondo costituito con i finanziamenti disposti dalla legge 23 gennaio 1970, n. 26, sono utilizzate dall'Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino centro-settentrionale (ISEA) per l'erogazione di contributi in conto interessi, da concedersi nella misura massima dell'8 per cento, su prestiti destinati al miglioramento di case di abitazione civili e rurali e alla costruzione o al miglioramento di modeste attrezzature alberghiere e di ristorazione nelle zone montane dell'Appennino centro-settentrionale, onde renderle adatte alla ricettivita' di un turismo a basso costo, nonche' alla realizzazione, nelle medesime zone, di modeste opere di interesse turistico generale.

Art. 2

1. I prestiti da ammettere al beneficio del contributo di cui al precedente articolo 1 possono essere concessi, anche in deroga ai propri statuti, dalle aziende di credito operanti nelle zone montane dell'Appennino centrosettentrionale, associate all'ISEA.

2. Detti prestiti non possono superare singolarmente l'ammontare di lire 15 milioni se destinati al miglioramento di case di abitazione e di lire 30 milioni se destinati alla costruzione o al miglioramento di attrezzature alberghiere o alla realizzazione di opere di interesse turistico generale e debbono avere durata non eccedente i cinque anni.

3. Il tasso da porre a carico dei prestatari non puo' essere superiore al tasso ufficiale di sconto.

4. Le provvidenze di cui alla presente legge non possono conseguirsi relativamente agli immobili ed agli esercizi i cui proprietari, affittuari o gestori, abbiano usufruito nell'ultimo triennio, per lo stesso titolo, di premi, contributi o finanziamenti da parte dello Stato, di pubbliche amministrazioni o di altri enti pubblici.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 agosto 1985
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI