Provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1 Assunzioni speciali nelle Amministrazioni dello Stato
1. Le Amministrazioni statali, di cui all'unita tabella A), sono autorizzate ad assumere, man mano che si verificano cessazioni dal servizio nell'ambito dei posti occupati alla data del 1 aprile 1984, secondo i procedimenti e le modalita' indicati negli articoli seguenti, per le localita', le qualifiche e il numero dei posti indicati nella predetta tabella A), lavoratori delle aziende operanti in Liguria, Lombardia, Piemonte e Sardegna, i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, fruiscono di prestazioni straordinarie di cassa integrazione guadagni, a qualunque titolo e senza turnazione, ai sensi delle leggi 12 agosto 1977, n. 675, 8 agosto 1977, n. 501, 27 luglio 1979, n. 301, e successive modificazioni e integrazioni, o che fruiscono dell'indennita' speciale di disoccupazione ai sensi della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Fino a quando non saranno esauriti i contingenti fissati nella unita tabella A), le Amministrazioni e Aziende interessate non potranno procedere ne' a trasferimenti di personale verso le regioni ivi indicate, ne' a bandire nuovi concorsi per le localita' medesime, ne' ad utilizzare per esse le graduatorie dei concorsi gia' espletati sia a livello locale che nazionale, la cui validita' e' di conseguenza prorogata fino a due anni dopo l'esaurimento totale dei contingenti indicati nell'allegata tabella A).
Art. 2 Requisiti soggettivi
1. Il personale di cui al primo comma dell'articolo precedente, per beneficiare dell'assunzione speciale in esso prevista, dovra' avere, alla scadenza del bando di cui al successivo articolo 3, eta' non superiore ai 45 anni ed essere in possesso di tutti gli altri requisiti soggettivi richiesti per le assunzioni nei pubblici impieghi.
2. Per le assunzioni a qualifiche o profili professionali appartenenti a qualifica funzionale o categoria non superiore alla quarta, si puo' prescindere dal possesso del titolo di studio, salvo che la peculiarita' dell'attivita' da svolgere non richieda un titolo di studio specifico o particolare diploma professionale.
3. Il limite di eta' di cui al primo comma e' elevato di un anno per il coniuge e di un anno ancora per ciascuno dei figli minori a carico, fino al massimo complessivo di cinque anni.
4. Restano salvi il possesso di specifici requisiti soggettivi e le particolari modalita' di reclutamento previsti per talune Amministrazioni dai rispettivi ordinamenti.
Art. 3 Formazione delle liste
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione delle regioni indicate nel precedente articolo 1 porteranno a conoscenza dei lavoratori delle aziende di cui al primo comma del medesimo articolo 1, individuati dalla competente commissione regionale dell'impiego con propria deliberazione, le disponibilita' di posti indicate nell'unita tabella A) mediante bando pubblico da diffondere con ogni mezzo di informazione anche radiotelevisiva.
2. I lavoratori interessati, in possesso dei requisiti indicati nel precedente articolo 1, dovranno - presentare, entro 30 giorni dal bando suddetto, domanda di assunzione in carta libera all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente per territorio, anche attraverso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, indicando l'Amministrazione e la qualifica o categoria prescelta. Dalla domanda dovranno altresi' risultare, accanto ai dati anagrafici completi, il titolo di studio e la qualifica professionale o di mestiere posseduti, oltre il possesso degli altri requisiti soggettivi richiesti per l'assunzione ai pubblici impieghi, attestati in base ad esplicita dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilita' dall'aspirante all'impiego. La firma di sottoscrizione e la dichiarazione vanno autenticate nelle forme previste dalle norme vigenti sulla documentazione amministrativa.
3. A cura dei predetti uffici regionali del lavoro e della massima occupazione saranno compilate, entro trenta giorni dal termine di scadenza del bando di cui sopra, su determinazione della competente commissione regionale dell'impiego, distinte liste per Amministrazione e per qualifica o categoria richiesta, contenenti una graduatoria degli aspiranti formulata sulla base dell'anzianita' di cessazione dell'attivita' lavorativa e dello stato di bisogno rilevabile dalla composizione del nucleo familiare a carico; a parita' degli altri requisiti prevale l'eta'.
4. Nei successivi trenta giorni le Amministrazioni e Aziende interessate procederanno, sulla base delle liste loro trasmesse dagli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione territorialmente competenti, ad avviare i lavoratori ai corsi di riqualificazione di cui al successivo articolo 4 secondo l'ordine di graduatoria e fino alla concorrenza dei posti disponibili.
5. Le Amministrazioni o Aziende che non abbiano coperto integralmente i posti sono tenute a darne comunicazione, entro trenta giorni, all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente per territorio, che dovra' darne immediata pubblica informazione mediante nuovo bando con le formalita' di cui al precedente primo comma: A detti posti possono accedere i lavoratori non ammessi ai corsi di qualificazione per difetto dei requisiti specifici o perche' non rientranti nel numero dei posti disponibili nell'Amministrazione prescelta. A tal fine, gli interessati devono presentare domanda, con le formalita' di cui al precedente secondo comma, entro trenta giorni dalla data del nuovo bando.
Art. 4 Corsi di riqualificazione
1. Salvo i particolari sistemi di selezione e di formazione previsti da norme speciali per alcune Amministrazioni o Aziende autonome, i lavoratori di cui al quarto comma dell'articolo precedente sono obbligati a seguire un corso di riqualificazione, organizzato a cura dell'Amministrazione interessata, di durata non inferiore a tre mesi per le qualifiche o categorie ascrivibili fino alla quarta qualifica funzionale e di almeno sei mesi negli altri casi.
2. I corsi saranno tenuti nella regione di appartenenza e potranno essere organizzati anche in forma consorziata tra amministrazioni diverse, per qualifiche, categorie o profili professionali simili o comparabili.
3. I relativi programmi di insegnamento e quant'altro occorre per il buon esito della formazione saranno definiti direttamente dalle Amministrazioni interessate.
4. Per agevolare la frequenza dei partecipanti potra' essere prevista a carico dell'Amministrazione medesima l'organizzazione dei corsi anche in regime convittuale o semiconvittuale.
5. Durante il periodo di frequenza ai lavoratori disoccupati o in cassa integrazione continuera' ad essere corrisposto, ove competa, il relativo trattamento economico a carico delle apposite gestioni.
6. Ultimato il corso di riqualificazione i lavoratori risultati idonei saranno immediatamente nominati in prova nei posti vacanti, secondo l'ordine della graduatoria conseguita nelle prove di fine corso.
7. I lavoratori non idonei nelle prove di fine corso continueranno a percepire il trattamento di cassa integrazione o di disoccupazione speciale secondo le relative discipline ed ove ancora competa; viceversa coloro che rifiuteranno di frequentare il corso di riqualificazione o rinunceranno alla nomina, al termine del corso decadranno automaticamente dalle prestazioni suddette.
Art. 5 Nomina in ruolo
1. Durante il primo mese di corso i lavoratori sono tenuti a presentare all'Amministrazione interessata la documentazione di rito per la nomina in ruolo, attestante il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per l'assunzione all'impiego pubblico e l'eventuale documentazione aggiuntiva che dia loro titolo a precedenza o preferenza, a parita' di punteggio, nella graduatoria finale.
2. Questa sara' formata a fine corso sulla base della valutazione data, da apposita commissione, alle prove finali stabilite da ciascuna Amministrazione in relazione al livello di qualificazione acquisito dagli allievi. Ove la documentazione prodotta sia affetta da vizio sanabile l'Amministrazione invitera' gli interessati a regolarizzarla assegnando un termine di 30 giorni a pena di decadenza.
3. In caso contrario o qualora l'interessato non presenti nei termini prescritti la documentazione necessaria o essa risulti incompleta o non sanata entro i termini assegnati, il lavoratore decadra' dal diritto alla nomina.
4. La decadenza dovuta alle cause sopraindicate non potra' comportare il ripristino al diritto delle prestazioni di disoccupazione speciale o di cassa integrazione.
5. I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto devono essere comunque compensate.
6. Ai soli fini della maturazione del diritto al trattamento di pensione a carico dello Stato nei confronti dei lavoratori suindicati continuano ad applicarsi le norme vigenti per la assicurazione generale obbligatoria.
Art. 6 Passaggio di Amministrazione
1. Il personale di cui al primo comma del precedente articolo 1, il quale, al termine del corso di riqualificazione, non venga nominato in prova per mancanza di posti, puo' chiedere il passaggio a posti di qualifiche o categorie ad analogo contenuto di professionalita' di altra Amministrazione fra quelle indicate nel predetto articolo, sempreche' vi siano vacanze di posti. L'equiparazione fra qualifiche o categorie e' determinata, in caso di contestazione, con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro.
2. Analoga possibilita' e' concessa, prima ancora che inizino i corsi di qualificazione, a domanda degli interessati.
3. A tal fine gli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, porteranno a conoscenza delle categorie interessate, con la stessa pubblicita' prevista nel precedente articolo 3, le disponibilita' di posti esistenti.
Art. 7 Autorizzazione a bandire concorsi in particolari settori
1. Le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di cui all'unita tabella B), sono autorizzate a bandire, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, concorsi ordinari per l'assunzione di personale nel numero, nelle qualifiche o categorie, o profili professionali e per le circoscrizioni territoriali indicate nella tabella medesima.
2. Ai fini della copertura dei posti disponi bili, di cui alla allegata tabella B), il servizio prestato con rapporto convenzionato pei almeno un anno presso l'Amministrazione dello Stato costituisce titolo di preferenza, 2 parita' di merito.
3. Ultimate le prove di concorso, le Amministrazioni di cui al primo comma procederanno a nominare immediatamente in prova e ad immettere in servizio gli idonei nell'ordine della graduatoria, man mano che si verificano cessazioni dal servizio nell'ambito dei posti occupati alla data del 1 aprile 1984.
4. Ai fini della graduatoria nei pubblici concorsi costituisce titolo di preferenza, a parita' di merito e per le qualifiche fino alla quarta o categorie corrispondenti, lo stato di disoccupazione non inferiore a sei mesi risultante dalla iscrizione presso le apposite liste di collocamento. Tale titolo di preferenza viene inserito, ai fini di cui sopra, dopo il numero 16 di cui all'articolo 5, comma quarto, del testo unico approvato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
5. La presentazione dei documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico dovra' avvenire entro il primo mese di servizio.
6. I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro 30 giorni, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.
7. I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto devono essere comunque compensate.
8. La procedura prevista dal presente articolo viene estesa altresi', a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, a tutti i procedimenti di concorso di assunzione nelle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo.
Art. 8 Autorizzazione a bandire concorsi ordinari
1. Le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo di, cui all'unita tabella C), sono autorizzate a bandire, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, concorsi ordinari per l'assunzione di personale nel numero, nelle qualifiche o categorie, nei profili professionali e per le circoscrizioni territoriali indicate nella tabella medesima.
2. Ultimate le prove di concorso, le Amministrazioni di cui al primo comma procederanno a nominare immediatamente in prova e ad immettere in servizio gli idonei nell'ordine della graduatoria, man mano che si verificano cessazioni dal servizio nell'ambito dei posti occupati alla data del 1 aprile 1984.
3. Si applicano i procedimenti previsti nel precedente articolo 7.
Art. 9 Corpo forestale dello Stato
1. Ai fini di cui all'articolo 1, primo comma, della presente legge la dotazione organica del Corpo forestale dello Stato e' aumentata di 900 unita', di cui 300 unita' nell'anno 1985 e 600 unita' nell'anno 1986, nella qualifica di allievo guardia forestale, da destinare alle regioni indicate nella allegata tabella A).
2. L'Amministrazione forestale dello Stato e' autorizzata a destinare temporaneamente un contingente di detto personale, non superiore a 300 unita', per le esigenze della difesa del patrimonio forestale anche in regioni contermini a quelle indicate nella tabella suddetta, ivi comprese le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano.
3. Restano ferme le norme vigenti per le forme di reclutamento e di addestramento nel Corpo forestale dello Stato, compatibilmente con le speciali modalita' previste dalla presente legge.
Art. 10 Assunzioni negli enti locali del Mezzogiorno
1. Anche al fine di istituire, potenziare o ristrutturare gli uffici tecnici, urbanistici e di gestione del territorio, le province, i comuni, i loro consorzi e le aziende municipalizzate, le comunita' montane operanti nelle regioni del Mezzogiorno, cui sia stato autorizzato l'ampliamento degli organici dalla Commissione centrale per la finanza locale in relazione a processi di ristrutturazione o le cui dotazioni organiche siano comunque inferiori al rapporto medio nazionale dipendenti-popolazione, possono bandire pubblici concorsi per la copertura dei posti vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge, dedotti quelli riservati al personale di cui alla legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, ed al personale non di ruolo in servizio nell'ente ed avente titolo in base alle norme vigenti alla sistemazione in ruolo.
2. Per i profili professionali appartenenti a qualifiche funzionali non superiori alla quarta, gli enti suddetti possono procedere alle assunzioni mediante prove selettive attitudinali del relativo profilo, cui possono essere chiamati con priorita' candidati iscritti nelle prime tre classi delle liste di collocamento locale, purche' in possesso dei requisiti soggettivi richiesti per l'assunzione ai pubblici impieghi; a parita' di punteggio prevale il candidato iscritto da piu' di sei mesi nella seconda classe.
3. Nelle comunita' montane e nei comuni, di cui al primo comma, con meno di tremila abitanti, sono consentite assunzioni nell'ambito delle dotazioni organiche in atto, anche con trasformazione di posti da tempo pieno a tempo parziale, per i profili professionali seguenti: addetti alle biblioteche; terapisti ed addetti all'assistenza domiciliare; disegnatore; assistenti visitatrici; geometri.
4. Per tali funzioni ed a tempo parziale i predetti comuni possono assumere una unita' anche in aggiunta alle dotazioni organiche ove gia' non previste in pianta organica.
5. Lo stato giuridico ed il trattamento economico restano disciplinati dalla normativa prevista dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347. In attesa della legge sulla disciplina del lavoro a tempo parziale nelle pubbliche amministrazioni, il trattamento previdenziale del personale indicato nel presente comma e' transitoriamente determinato sulla base del trattamento previsto per il rapporto a tempo pieno ridotto in misura percentuale al trattamento economico percepito in relazione all'attivita' lavorativa prestata.
6. Ai fini di quanto previsto dai commi precedenti, il programma di assunzione - articolato per numero e profili professionali, privilegiando quelli tecnici - dei comuni e loro consorzi, delle aziende municipalizzate, delle province e delle comunita' montane, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e' presentato alla Commissione centrale per la finanza locale, presso il Ministero dell'interno, per il parere di competenza e, contemporaneamente, alla Commissione di cui ai successivi articoli 11 e 12 istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica per la autorizzazione a bandire i concorsi, per non oltre cinquemila unita' complessive.
7. Si prescinde dal suddetto parere della Commissione centrale per la finanza locale se esso non venga reso entro 60 giorni dalla ricezione del programma di assunzione.
8. La determinazione del Dipartimento della funzione pubblica sulla richiesta di autorizzazione di cui al quarto comma, dovra' essere assunta entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano per la durata di due anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 11 Osservatorio del pubblico impiego
1. Salvo quanto previsto dagli articoli precedenti, il Ministro per la funzione pubblica, sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione per il controllo dei flussi di spesa istituita con decreto 10 luglio 1984, emanato dallo stesso Ministro, pubblica ogni due anni il quadro delle carenze degli organici delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, degli enti di diritto pubblico, delle regioni, delle province, dei comuni e delle unita' sanitarie locali recante anche le previsioni di cessazioni dall'impiego del successivo triennio.
2. Nello stesso documento di cui al comma precedente dovranno essere indicati i contingenti numerici distinti per qualifica e per sedi di lavoro eccedentari rispetto agli organici.
3. Salvo quanto disposto dal decreto del Ministro per la funzione pubblica di cui al primo comma, per l'espletamento dei propri compiti la Commissione anzidetta puo' accedere ai sistemi informativi, alle banche dati e agli archivi delle pubbliche amministrazioni per procurarsi tutte le informazioni e i documenti di cui esse dispongono. Gli organi titolari degli uffici suddetti sono direttamente responsabili della tempestiva e corretta trasmissione, alla Commissione, dei singoli dati e dei flussi informativi.