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Modifiche al sistema per l'elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il primo ed il secondo comma dell'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, nonche' dagli articoli 15, 16 e 17 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, sono sostituiti dai seguenti:
"I componenti che i magistrati eleggono sono scelti: due tra i magistrati di cassazione con effettivo esercizio delle funzioni di legittimita', otto tra i magistrati che esercitano funzioni di merito e dieci indipendentemente dalla categoria di appartenenza e dalle funzioni esercitate.
Non sono eleggibili i magistrati che nel corso dell'ultimo quadriennio siano stati addetti all'ufficio studi del Consiglio superiore della magistratura".

Art. 2

1. Al primo comma dell'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato, dall'articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, e dagli articoli 18, 19 e 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, sono soppresse le parole da ", ciascuna delle quali" sino alla fine del comma.

2. Il terzo comma dell'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, e dagli articoli 18, 19 e 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, e' sostituito dal seguente:
"In ciascuna lista non possono essere inseriti piu' di due candidati che esercitano funzioni di merito appartenenti allo stesso distretto di corte di appello".

Art. 3

1. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sostituito dall'articolo 1 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198, e successivamente sostituito dall'articolo 1 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, sono sostituiti dai seguenti:
"I componenti effettivi sono:
il vicepresidente del Consiglio superiore, che presiede la sezione;
due componenti eletti dal Parlamento, di cui uno presiede la sezione in sostituzione del vicepresidente del Consiglio superiore;
un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimita';
cinque magistrati con funzioni di merito.
I componenti supplenti sono:
un magistrato di Corte di cassazione, con esercizio effettivo delle funzioni di legittimita';
tre magistrati con funzioni di merito;
due componenti eletti dal Parlamento".

Art. 4

1. L'ultimo capoverso dell'articolo 1 della presente legge non si applica nella prima elezione del Consiglio superiore della magistratura successiva all'entrata in vigore della legge stessa.

2. Il termine previsto dall'articolo 21, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, gia' prorogato di novanta giorni dall'articolo 1 del decreto-legge 2 agosto 1985, n. 394, convertito in legge dalla legge 1 ottobre 1985, n. 485, e' prorogato di altri trenta giorni.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 novembre 1985
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
MARTINAZZOLI, Ministro di grazia e giustizia
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI