Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle aziende autonome per l'anno finanziario 1985
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1
1. Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di previsione dei Ministeri e nei bilanci delle amministrazioni e aziende autonome, approvati con la legge 22 dicembre 1984, n. 888, sono introdotte, per l'anno finanziario 1985, le variazioni di cui alle annesse tabelle.
Art. 2
1. All'articolo 4 della legge 22 dicembre 1984, n. 888, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) l'undicesimo comma e' sostituito dal seguente:
"Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e' stabilita in lire 1.100.061 milioni la dotazione, per l'anno finanziario 1985, del capitolo n. 6854 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro. Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di revisione del Ministero medesimo";2) il tredicesimo comma e' sostituito dal seguente:
"il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri interessati, e' autorizzato a provvedere:
a) alla ripartizione del fondo di lire 12.400.482.000 iscritto al capitolo n. 6445 dello stato di Previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985 in applicazione dell'articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra, modificato dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, fra le diverse categorie di interventi, distintamente per indennizzi e contributi, in relazione anche alle forme di pagamento stabilite dall'articolo 31 della legge medesima;
b) alla determinazione dell'importo eventualmente da trasferire ad altri dicasteri, per applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 73 della legge n. 968".
Art. 3
1. Per l'anno 1985 l'anticipazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni stabilita in lire 1.990.865.950.000 dall'articolo 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e dall'articolo 4 della legge 22 dicembre 1984, n. 888, e' rideterminata in lire 1.954.720.950.000.
Art. 4
1. All'articolo 5 della legge 22 dicembre 1984, n. 888, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 1985, e' stabilito in 200";2) dopo l'ultimo comma sono aggiunti i seguenti:
"Le spese di cui al capitolo n. 3105 dello stato di previsione del Ministero delle finanze non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono esserlo in quello successivo. Al predetto capitolo si applicano, per l'anno finanziario 1985, le disposizioni contenute nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato.
Ai fini della ripartizione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 4797 dello stato di previsione de Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1985, il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, al trasferimento di fondi dal predetto capitolo ad altri capitoli, anche di nuova istituzione, del medesimo stato di previsione.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'anno finanziario 1985, le variazioni connesse con l'attuazione delle norme di cui all'articolo 14 della legge 2 agosto 1982, n. 528".
Art. 5
1. All'articolo 22 della legge 22 dicembre 1984, n. 888, e' aggiunto il seguente comma:
"Ai fini della ripartizione della residua quota del Fondo unico per lo spettacolo di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
Art. 6
1. Il secondo comma dell'articolo 25 della legge 22 dicembre 1984, n. 888, e' sostituito dal seguente:
"Per l'anno 1985, per l'acquisto di mezzi di trasporto, di cui al comma precedente, puo' essere trasferita una somma complessivamente non superiore a lire un miliardo".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 novembre 1985.
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
GORIA, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI