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Modifica dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 1963, n. 491, concernente la subconcessione ad enti pubblici di ricerca di alcuni terreni assegnati all'Universita' di Pisa

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. unico

1. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 1963, n. 491, come modificato dall'articolo 2 della legge 16 maggio 1977, n. 230, e' sostituito dal seguente:
"I beni predetti non possono essere in nessun caso subconcessi, con la sola eccezione dei terreni situati ad est della via Vecchia Livornese e soltanto per attivita' scientifiche del Consiglio nazionale delle ricerche e di altri enti pubblici di ricerca per attivita' di interesse generale conformi ai programmi di didattica e di ricerca dell'Universita' di Pisa".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 febbraio 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI