Modifica dell'articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, concernente la misura delle scorte di riserva a carico degli importatori di prodotti petroliferi finiti e del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, concernente la disciplina della importazione, della lavorazione, del deposito e della distribuzione degli oli minerali e oli carburanti
Testo vigente
Art. 1
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 GENNAIO 2001, N. 22
Art. 2
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Art. 3
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Art. 4
1. Alle verifiche ed ai collaudi previsti dal regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, provvede il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con onere a carico degli interessati, secondo modalita' che saranno stabilite con decreto da emanarsi da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2. La disciplina di cui al comma precedente si applica anche alle verifiche ed agli accertamenti in ordine alla progettazione, alla realizzazione ed al regolare esercizio di impianti che usufruiscono dei contributi ai sensi degli articoli 10, 11 e 14 della legge 29 maggio 1982, n. 308.
Art. 5
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