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Cessione a riscatto degli alloggi ex Governo militare alleato di Trieste

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Tutti gli alloggi costruiti a Trieste nel periodo del Governo militare alleato con i fondi dello Stato italiano e successivamente assegnati a varie categorie di dipendenti delle amministrazioni civili e militari dello Stato sono soggetti al riscatto secondo la normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, modificato dalla legge 27 aprile 1962, n. 231; tali alloggi non rientrano nella esclusione prevista dall'articolo 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

Art. 2

1. In attuazione del principio contenuto nell'articolo 52 della legge 5 agosto 1978, n. 457, il Ministero delle finanze e' autorizzato a procedere alla formale stipulazione dei contratti di cessione in proprieta' degli alloggi ai rispettivi assegnatari ai quali e' gia' stato comunicato l'accoglimento della domanda di riscatto e fissato il relativo prezzo di cessione ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, modificato dall'articolo 4 della legge 27 aprile 1962, n. 231.

2. Il prezzo di cessione, determinato ai sensi del comma precedente, e' maggiorato degli interessi legali a decorrere dalla data della comunicazione.

3. Le condizioni di vendita degli alloggi sono quelle fissate nelle comunicazioni inviate dall'amministrazione delle finanze ai singoli assegnatari e per quanto riguarda gli alloggi costruiti su suolo comunale il prezzo di cessione del terreno rimane quello gia' stabilito nella delibera di vendita del comune di Trieste.

Art. 5

1. In caso di decesso degli assegnatari in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge 5 agosto 1978, n. 457, la comunicazione di cui al precedente articolo 3, cosi' come la stipula del contratto di cessione della proprieta' avvengono a favore dei subentranti nel rapporto di assegnazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 27 aprile 1962, n. 231; gli interessati che avessero omesso di comunicare la convalida dell'originaria domanda di riscatto, sono rimessi in termine fino a sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. In caso di decesso degli assegnatari in data successiva a quella di entrata in vigore della legge 5 agosto 1978, n. 457, la comunicazione di cui al precedente articolo 3, cosi' come la stipula del contratto di cessione della proprieta', avvengono a favore dei successori per causa di morte degli assegnatari, purche' dimostrino di occupare effettivamente l'alloggio e di risiedervi dalla data del decesso dell'assegnatario alla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 marzo 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI