Cessione a riscatto degli alloggi ex Governo militare alleato di Trieste
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Tutti gli alloggi costruiti a Trieste nel periodo del Governo militare alleato con i fondi dello Stato italiano e successivamente assegnati a varie categorie di dipendenti delle amministrazioni civili e militari dello Stato sono soggetti al riscatto secondo la normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, modificato dalla legge 27 aprile 1962, n. 231; tali alloggi non rientrano nella esclusione prevista dall'articolo 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.
Art. 2
1. In attuazione del principio contenuto nell'articolo 52 della legge 5 agosto 1978, n. 457, il Ministero delle finanze e' autorizzato a procedere alla formale stipulazione dei contratti di cessione in proprieta' degli alloggi ai rispettivi assegnatari ai quali e' gia' stato comunicato l'accoglimento della domanda di riscatto e fissato il relativo prezzo di cessione ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, modificato dall'articolo 4 della legge 27 aprile 1962, n. 231.
2. Il prezzo di cessione, determinato ai sensi del comma precedente, e' maggiorato degli interessi legali a decorrere dalla data della comunicazione.
3. Le condizioni di vendita degli alloggi sono quelle fissate nelle comunicazioni inviate dall'amministrazione delle finanze ai singoli assegnatari e per quanto riguarda gli alloggi costruiti su suolo comunale il prezzo di cessione del terreno rimane quello gia' stabilito nella delibera di vendita del comune di Trieste.
Art. 3
1. L'intendenza di finanza di Trieste notifica agli assegnatari, ai quali non sia stato gia' comunicato il prezzo di cessione, il valore venale degli alloggi determinato dall'ufficio tecnico erariale ai sensi dell'articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, modificato dall'articolo 52 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
Art. 4
1. Il pagamento in una unica soluzione o il pagamento rateale, se richiesto, del prezzo del riscatto come sopra determinato, continuano ad essere regolati dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 e dell'articolo 6 della legge 27 aprile 1962, n. 231.
Art. 5
1. In caso di decesso degli assegnatari in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge 5 agosto 1978, n. 457, la comunicazione di cui al precedente articolo 3, cosi' come la stipula del contratto di cessione della proprieta' avvengono a favore dei subentranti nel rapporto di assegnazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 27 aprile 1962, n. 231; gli interessati che avessero omesso di comunicare la convalida dell'originaria domanda di riscatto, sono rimessi in termine fino a sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. In caso di decesso degli assegnatari in data successiva a quella di entrata in vigore della legge 5 agosto 1978, n. 457, la comunicazione di cui al precedente articolo 3, cosi' come la stipula del contratto di cessione della proprieta', avvengono a favore dei successori per causa di morte degli assegnatari, purche' dimostrino di occupare effettivamente l'alloggio e di risiedervi dalla data del decesso dell'assegnatario alla data di entrata in vigore della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 marzo 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI