Aumento della pensione straordinaria annessa alle decorazioni dell'Ordine militare d'Italia
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. A decorrere dal 1 gennaio 1985 la pensione straordinaria annessa alle decorazioni dell'Ordine militare d'Italia e' stabilita nelle seguenti misure annue:
a) per il grado di cavaliere di gran croce, L. 3.000.000;
b) per il grado di grand'ufficiale, L. 900.000;
c) per il grado di commendatore, L. 800.000;
d) per il grado di ufficiale, L. 700.000;
e) per il grado di cavaliere, L. 600.000.
Art. 2
1. Resta fermo e continua ad applicarsi il disposto dell'articolo 5 della legge 30 ottobre 1969, n. 831. Conseguentemente, l'importo dell'assegno concesso ai decorati di medaglia d'oro al valor militare per fatti di guerra, previsto dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, spetta anche se la predetta decorazione e' stata conferita per fatti compiuti in tempo di pace.
Art. 3
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 marzo 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
SPADOLINI, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI