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Aumento della pensione straordinaria annessa alle decorazioni dell'Ordine militare d'Italia

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. A decorrere dal 1 gennaio 1985 la pensione straordinaria annessa alle decorazioni dell'Ordine militare d'Italia e' stabilita nelle seguenti misure annue:

  1. a) per il grado di cavaliere di gran croce, L. 3.000.000;

  2. b) per il grado di grand'ufficiale, L. 900.000;

  3. c) per il grado di commendatore, L. 800.000;

  4. d) per il grado di ufficiale, L. 700.000;

  5. e) per il grado di cavaliere, L. 600.000.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 marzo 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
SPADOLINI, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI