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Partecipazione italiana alla VII ricostituzione delle risorse dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA) e alla Special Facility per il Sub-Sahara in ambito IDA

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alla settima ricostituzione delle risorse dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (International Development Association - IDA) della quale l'Italia fa parte in virtu' della legge 12 agosto 1962, n. 1478, che ha approvato e reso esecutivo lo statuto dell'Associazione.

2. Ai fini previsti dal comma 1 e' stabilito un contributo di L. 611.736.580.000, da versare in tre rate annuali, di uguale importo, a partire dal 1985.

Art. 2

1. E' autorizzata altresi' la partecipazione dell'Italia alla Special Facility per il Sub-Sahara in ambito IDA, con un contributo di L. 300.000.000.000, da versare in tre rate annuali, di uguale importo, a partire dal 1985.

Art. 3

1. Le somme di cui ai precedenti articoli saranno versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la tesoreria centrale, intestato alla Direzione generale del tesoro e denominato "Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali", dal quale saranno prelevate per provvedere alla erogazione dei contributi autorizzati dalla presente legge.

Art. 4

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, complessivamente pari a lire 912 miliardi, ripartito in lire 304 miliardi per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Partecipazione a fondi e banche nazionali e internazionali".

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 aprile 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
GORIA, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI