Incremento degli organici degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del Corpo della guardia di finanza
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Gli organici degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza sono stabiliti in conformita' alla tabella 1 allegata alla presente legge che sostituisce la corrispondente tabella 1 annessa al decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873.
Art. 2
1. Gli organici dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo della guardia di finanza sono stabiliti come segue:
a) sottufficiali n. 17.631;
b) militari di truppa n. 34.300.
Art. 3
1. Gli organici in aumento rispetto a quelli vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge saranno realizzati in tre anni, a decorrere dal 1 gennaio 1986, secondo le progressioni indicate nelle tabelle 2 e 3 allegate alla presente legge che sostituiscono le tabelle 3 e 4 allegate al decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873.
Art. 4
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 19 MARZO 2001, N.69 .
Art. 5
1. L'articolo 2 della legge 29 ottobre 1965, n. 1218, concernente l'istituzione di una Scuola di polizia tributaria, e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - La Scuola di polizia tributaria e' equiparata al comando di zona e dipende dal Comando generale della guardia di finanza.
Il periodo trascorso al comando della Scuola di polizia tributaria e' valido ai fini dell'avanzamento al grado superiore.
Nei confronti del personale in servizio presso il comando della Scuola di polizia tributaria le funzioni di comandante di corpo sono attribuite al vice comandante dell'istituto".
Art. 6
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 8.000 milioni per il 1986, in lire 15.400 milioni per il 1987 ed in lire 22.815 milioni per il 1988 - ivi comprese le spese di vestiario, equipaggiamento, casermaggio, impianti tecnici, motorizzazione e accasermamento, connesse al reclutamento, pari a lire 600 milioni per ciascun anno - si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-88, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento preordinato per "Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 giugno 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
VISENTINI, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI