Aumento di duemila unita' dell'organico del Corpo degli agenti di custodia
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'organico del ruolo degli appuntati e delle guardie del Corpo degli agenti di custodia, di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1981, n. 773, modificato dall'articolo 1 della legge 12 febbraio 1986, n. 27, e' aumentato, a decorrere dal 1° luglio 1986, di duemila unita'.
Art. 2
1. L'onere derivante dalla piena attuazione della presente legge e' valutato in lire 39.000 milioni in ragione d'anno.
2. Alla spesa relativa all'anno finanziario 1986, valutata in lire 19.500 milioni, ed a quella relativa agli anni 1987 e 1988, valutata in lire 39.000 milioni per ciascuno di detti anni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai Fini del bilancio triennale 1986-88, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria".
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 dicembre 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ROGNONI, Ministro di grazia e giustizia
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI