Istituzione della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' istituita, in Pisa, la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna, nella quale confluiscono la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di cui alla legge 7 marzo 1967, n. 117, e il regio Conservatorio Sant'Anna di cui al regio decreto 13 febbraio 1908, n. LXXVIII, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'8 aprile 1908.
2. Essa e' dotata di personalita' giuridica ed autonomia amministrativa, didattica e disciplinare entro i limiti stabiliti dalla presente legge e dalle norme di cui al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.
Art. 2
1. La Scuola ha lo scopo di contribuire al progresso degli studi, stimolando e preparando alla ricerca scientifica e all'insegnamento giovani studiosi in settori disciplinari nell'ambito delle scienze sociali e delle scienze sperimentali e applicate.
2. A tal fine la Scuola accoglie, per concorso nazionale, studenti iscritti nei corsi di laurea afferenti a tali settori disciplinari e, ai fini del perfezionamento, laureati nei corsi di laurea predetti, impartendo insegnamenti interni a sussidio e completamento di quelli universitari e mettendo loro a disposizione opportuni mezzi di studio. Lo statuto della Scuola stabilisce i corsi di laurea di specifica afferenza e determina l'eventuale ammissione ai fini del perfezionamento di studiosi stranieri in possesso di laurea o di titoli equipollenti.
3. Il diploma di perfezionamento relativo a corsi di studio di durata almeno triennale e' equiparato al dottorato di ricerca.
4. Alle autorita' accademiche della Scuola e' affidato il compito di organizzare gli studi in modo che l'equipollenza abbia un corretto fondamento scientifico-didattico.
5. Gli studenti vincitori del concorso nazionale di cui al comma 2 sono tenuti ad iscriversi ai corsi di laurea dell'Universita' di Pisa.
Art. 3
1. Il governo della Scuola e' affidato:
a) al direttore;
b) al consiglio direttivo.
Art. 4
1. Il direttore della Scuola, cui sono attribuite le funzioni di rettore, viene nominato, su designazione del corpo docente della Scuola stessa, dal Ministro della pubblica istruzione fra i professori ordinari e straordinari della Scuola; dura in carica un triennio e puo' essere confermato.
2. Il direttore della Scuola ne ha la rappresentanza legale, promuove e sovraintende allo svolgimento dell'attivita' della stessa ed esercita tutti i poteri attribuitigli dalla presente legge.
3. Il vice direttore della Scuola e' nominato dal direttore per un triennio fra i professori ordinari, straordinari e fuori ruolo della Scuola.
4. Il vice direttore coadiuva il direttore nell'esercizio delle sue attribuzioni e sostituisce il direttore stesso in caso di assenza o impedimento.
Art. 5
1. Al consiglio direttivo spettano tutte le funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni ai senati accademici ed ai consigli di amministrazione delle universita' e degli istituti di istruzione superiore statali.
2. Il consiglio direttivo e' cosi' composto:
a) dal direttore;
b) dal vice direttore;
c) dal segretario amministrativo;
d) dai presidi delle due classi;
e) da due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione, anche in rappresentanza degli interessi originari, e da un rappresentante del Ministero del tesoro, nominati dai rispettivi Ministri;
f) da quattro rappresentanti dei professori ordinari e straordinari della Scuola;
g) da due rappresentanti dei professori associati;
h) da un rappresentante dei ricercatori;
i) da un rappresentante degli allievi dei corsi di perfezionamento;
l) da un rappresentante degli allievi dei corsi ordinari;
m) da due rappresentanti del personale non docente.
3. I rappresentanti di cui alle lettere f, g), h), i), l) e m) del comma 2 vengono eletti dagli appartenenti alle rispettive categorie.
In prima applicazione fanno parte del consiglio direttivo i presidi delle facolta' di ingegneria, medicina e chirurgia, agraria, economia e commercio, giurisprudenza e scienze politiche dell'Universita' di Pisa.
Art. 6
1. La Scuola si articola in due classi destinate ad accogliere gli studenti ed i perfezionandi nei corsi di laurea afferenti rispettivamente alle scienze sociali e alle scienze sperimentali e applicate, secondo quanto stabilito dallo statuto.
2. Il preside di ciascuna classe cura l'organizzazione e lo svolgimento delle attivita' scientifiche e didattiche e provvede in materia disciplinare, secondo i programmi e le direttive del consiglio di classe cui sono attribuite le funzioni del consiglio di facolta'.
3. La composizione del consiglio di classe e le modalita' per l'elezione del relativo preside sono determinate secondo la normativa universitaria vigente per i consigli di facolta'.
4. Il preside dura in carica un triennio e puo' essere confermato.
Art. 7
1. Il patrimonio della Scuola e' costituito dalle risorse economiche, mobiliari ed immobiliari gia' appartenenti alla Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento e al regio Conservatorio.
2. La Scuola subentra in tutti i rapporti facenti capo alla Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento e al regio Conservatorio, che cessano con l'entrata in vigore della presente legge.
2-bis. Alla Scuola e' annessa la Fondazione 'Giovanni Spitali', di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 2 gennaio 1956, n. 363, e 24 ottobre 1984, n. 947.
Art. 8
1. Al finanziamento della Scuola lo Stato continua a provvedere a norma delle disposizioni sulle universita' e sugli istituti di istruzione superiore statali.
2. Il mantenimento della Scuola e' assicurato dai proventi del proprio patrimonio e da eventuali contributi di enti, istituzioni e privati.
Art. 9
1. Presso la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa e' istituito, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, un collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371.
2. In prima applicazione della presente legge sono confermati nella carica di revisori dei conti gli attuali componenti il collegio dei revisori dei conti della Scuola superiore di studi e di perfezionamento, di cui alla legge 7 marzo 1967, n. 117.
Art. 10
1. L'ordinamento amministrativo e didattico della Scuola, i titoli e le condizioni richieste per l'ammissione degli allievi, i titoli finali di studio, nonche' ogni altra norma necessaria al suo funzionamento, salvo quanto disposto dalla presente legge, sono stabiliti nello statuto.
2. Lo statuto e' proposto dal consiglio direttivo della Scuola, uditi i consigli di classe, ed e' emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale.
3. Le modifiche sono proposte ed approvate con le medesime modalita' ed hanno applicazione a partire dall'anno accademico successivo alla loro emanazione.
Art. 11
1. Alla Scuola e' assegnato il personale docente e non docente necessario al suo funzionamento, secondo le norme vigenti per le universita' e gli istituti di istruzione superiore statali.