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Modifiche ed integrazioni alla legge 5 maggio 1976, n. 257, relativa al riordinamento dell'Istituto nazionale di alta matematica

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 2

1. All'articolo 3, i primi tre commi sono sostituiti dai seguenti: "Il comitato direttivo, nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, e' composto da otto membri eletti a suffragio diretto e segreto fra i professori ordinari di discipline matematiche appartenenti ad universita' e ad istituti di istruzione universitaria italiani.
Nel caso di parita' di voti prevale la maggiore anzianita' accademica e, subordinatamente, la maggiore eta'.
Il Ministro della pubblica istruzione determina di volta in volta, con proprio decreto, su parere del Consiglio universitario nazionale, l'elenco delle discipline di cui al comma precedente".

2. All'articolo 3, il quinto comma e' sostituito dal seguente:
"I membri del comitato direttivo restano in carica per un quadriennio e sono rieleggibili. Dopo due quadrienni consecutivi di esercizio del mandato interviene tuttavia una interruzione quadriennale nella rieleggibilita'".

Art. 3

1. L'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
"Art. 5. - Il consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, e' composto:
a) dal presidente dell'Istituto, con funzioni di presidente;
b) dai due vice-presidenti dell'Istituto;
c) da due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;
d) da un rappresentante del Ministero del tesoro.
I membri del consiglio di amministrazione di cui alle lettere c) e d) durano in carica un quadriennio e possono essere confermati una sola volta.
Il consiglio di amministrazione delibera su tutti i provvedimenti di carattere amministrativo, sul bilancio preventivo, sulle variazioni e sul conto consuntivo.
In caso di parita' prevale il voto del presidente.
Il consiglio di amministrazione viene convocato dal presidente almeno tre volte l'anno e, comunque, ogni volta che la convocazione venga richiesta da almeno un terzo dei componenti".

Art. 4

1. Il terzo comma dell'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
"Il conto consuntivo deve essere deliberato entro il 31 marzo dell'anno seguente all'esercizio finanziario cui si riferisce e deve essere successivamente inviato al Ministero della pubblica istruzione per l'approvazione".

Art. 5

1. L'articolo 10 e' soppresso.

Art. 6

1. Al primo comma dell'articolo 12 e' soppresso l'inciso: ", anche per quanto riguarda una rappresentanza nella direzione dell'Istituto,".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 febbraio 1987
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI