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Riordinamento dell'Istituto nazionale di alta matematica

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'Istituto nazionale di alta matematica, istituito con legge 13 luglio 1939, n. 1129, modificata con legge 10 dicembre 1957, n. 1188, e riordinato secondo le norme della presente legge, assume la denominazione: "Istituto nazionale di alta matematica Francesco Severi" ed e' incluso nel paragrafo sesto, di cui alla tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

2. I suoi fini sono i seguenti:

  1. a) promuovere su piano nazionale la formazione e il perfezionamento di ricercatori di matematica;

  2. b) favorire la ricerca matematica, specialmente dei rami in via di sviluppo;

  3. c) procurare che la ricerca matematica italiana si mantenga sempre in stretto contatto con quella internazionale.

3. I fini suddetti vengono perseguiti in armonia con quelli di istituti ed enti, italiani e stranieri, che svolgono attivita' similari nell'ambito della matematica pura ed applicata.

4. L'Istituto ha personalita' giuridica di diritto pubblico, ha la sede centrale nella provincia di Roma ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2

1. Organi dell'Istituto sono:

  1. a) il comitato direttivo;

  2. b) il consiglio di amministrazione;

  3. c) il presidente dell'istituto;

  4. d) il collegio dei revisori.

Art. 3

1. Il comitato direttivo, nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, e' composto da otto membri eletti a suffragio diretto e segreto fra i professori ordinari di discipline matematiche appartenenti ad universita' e ad istituti di istruzione universitaria italiani.

2. Nel caso di parita' di voti prevale la maggiore anzianita' accademica e, subordinatamente, la maggiore eta'.

3. Il Ministro della pubblica istruzione determina di volta in volta, con proprio decreto, su parere del Consiglio universitario nazionale, l'elenco delle discipline di cui al comma precedente.

4. Il corpo elettorale e' costituito dai professori aventi gli stessi requisiti degli eleggibili. Ciascun elettore puo' votare non piu' di cinque nomi.

5. I membri del comitato direttivo restano in carica per un quadriennio e sono rieleggibili. Dopo due quadrienni consecutivi di esercizio del mandato interviene tuttavia una interruzione quadriennale nella rieleggibilita'.

6. Nel caso di vacanza di un posto durante il suddetto periodo quadriennale, e nei limiti di due vacanze, subentrano, nell'ordine, e fino alla scadenza del periodo, i candidati non eletti che abbiano riportato il maggior numero di voti; in caso di parita' si applica il secondo comma del presente articolo.

7. Nel caso in cui ulteriori vacanze si verifichino prima di un anno dalla scadenza del quadriennio si procede ad elezioni parziali, per la parte restante del periodo.

8. Non si procede ad alcuna sostituzione per quelle ulteriori vacanze che si verificassero nel corso del quarto anno. Se un professore fuori ruolo eletto viene collocato a riposo durante il quadriennio, egli resta nel comitato fino alla normale scadenza.

9. Le modalita' di svolgimento delle votazioni sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

10. Lo scrutinio delle votazioni e' effettuato da tre professori ordinari di discipline matematiche nelle Universita' italiane, nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 4

1. Il comitato direttivo elegge, nel suo seno, il presidente dell'Istituto e due vice presidenti dell'istituto. Il presidente dell'Istituto presiede le riunioni del comitato direttivo.

2. Il comitato direttivo ha compiti di direzione didattico-scientifica, conformemente ai fini di cui all'articolo 1, viene convocato dal presidente almeno tre volte l'anno e, comunque, ogni volta che la convocazione venga richiesta da almeno un terzo dei componenti.

Art. 5

1. Il consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, e' composto:

  1. a) dal presidente dell'Istituto, con funzioni di presidente;

  2. b) dai due vice-presidenti dell'Istituto;

  3. c) da due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

  4. d) da un rappresentante del Ministero del tesoro.

2. I membri del consiglio di amministrazione di cui alle lettere c) e d) durano in carica un quadriennio e possono essere confermati una sola volta.

3. Il consiglio di amministrazione delibera su tutti i provvedimenti di carattere amministrativo, sul bilancio preventivo, sulle variazioni e sul conto consuntivo.

4. In caso di parita' prevale il voto del presidente.

5. Il consiglio di amministrazione viene convocato dal presidente almeno tre volte l'anno e, comunque, ogni volta che la convocazione venga richiesta da almeno un terzo dei componenti.

Art. 6

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Il bilancio preventivo deve essere deliberato entro il 30 settembre dell'anno precedente all'esercizio di cui trattasi e deve essere inviato al Ministero della pubblica istruzione entro trenta giorni ai fini della necessaria approvazione.

3. Il conto consuntivo deve essere deliberato entro il 31 marzo dell'anno seguente all'esercizio finanziario cui si riferisce e deve essere successivamente inviato al Ministero della pubblica istruzione per l'approvazione.

Art. 7

1. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da un funzionario del Ministero del tesoro, avente qualifica non inferiore a primo dirigente, con funzioni di presidente, e da due funzionari del Ministero della pubblica istruzione.

2. Il collegio e' nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e dura in carica quattro anni.

3. Il collegio provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

4. I membri del collegio assistono alle riunioni del consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Art. 8

1. Il presidente dell'Istituto assicura l'esecuzione delle delibere adottate dal comitato direttivo e dal consiglio d'amministrazione ed ha la rappresentanza legale dell'Istituto medesimo.

2. A suo giudizio, ove necessario e opportuno, puo' delegare tali sue facolta' ai due vice presidenti o ad uno solo degli stessi, in tutto o in parte.

Art. 9

1. L'anno accademico ha inizio il 1 novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo.

2. L'attivita' dell'Istituto si concreta in conferenze, seminari, convegni, corsi di insegnamento di durata non superiore a otto mesi ed in corsi di ricerca che potranno eventualmente comprendere gruppi di lezioni.

Art. 11

1. Corsi di ricerca, in numero non superiore a sei, potranno essere affidati, dall'Istituto nazionale di alta matematica, a professori ordinari titolari di cattedra presso Universita' o Istituti di istruzione universitaria italiani.

2. I professori ai quali vengono affidati i corsi di ricerca di cui al precedente comma saranno collocati temporaneamente in congedo. Il congedo avra' la durata massima di un anno e potra' essere rinnovato per una sola volta. Il congedo sara' disposto mediante decreto del Ministro per la pubblica istruzione previo parere favorevole dei consigli delle facolta' di appartenenza.

3. Durante il periodo di congedo essi conservano la loro qualita' di professore ordinario in servizio attivo agli effetti della carriera e del trattamento economico.

4. Corsi di ricerca possono essere affidati anche a stranieri per la durata massima di due anni con eventuale rinnovo allo scadere del biennio. La spesa per i corsi di ricerca affidati a stranieri fara' carico al bilancio dell'Istituto.

5. I corsi di ricerca di cui al presente articolo saranno affidati secondo la disciplina da stabilire con lo statuto previsto dal successivo articolo 13.