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Adeguamento dei compensi al personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenente ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. A decorrere dal 1 gennaio 1986 il compenso previsto, per i medici incaricati, dal secondo comma dell'articolo 38 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, modificato dall'articolo 2 della legge 7 giugno 1975, n. 199, e dall'articolo 2 della legge 5 maggio 1976, n. 246, e' aumentato di L. 280.000 mensili lorde.

2. Per i medici incaricati in servizio presso le case di reclusione di Asinara, Capraia, Favignana, Gorgona e Pianosa, a decorrere dalla stessa data, il suddetto compenso e' ulteriormente aumentato di L. 130.000 mensili lorde.

Art. 2

1. Al maggiore onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 1.400 milioni annui, si provvede, per l'anno 1986, mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento; per l'anno 1987, per lire 280 milioni, mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 del Ministero del tesoro per l'anno medesimo all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo a "Provvedimenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, relativi ai reggenti di centri di servizi sociali, al ruolo delle suore incaricate, dei medici incaricati provvisori, all'organico degli operai, al ruolo degli informatici, nonche' a quello dei conducenti di automezzi e del personale degli uffici UNEP dell'Amministrazione giudiziaria"; per la residua somma di lire 1.120 milioni per il 1987 e lire 1.400 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-89, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1987, utilizzando l'apposito accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 febbraio 1987
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ROGNONI, Ministro di grazia e giustizia
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI