Norme relative alla Scuola archeologica italiana in Atene
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. La Scuola archeologica italiana in Atene, istituita con regio decreto 9 maggio 1909, n. 373, e' dotata di personalita' giuridica di diritto pubblico.
2. La Scuola ha la sede amministrativa in Roma e quella principale di studio in Atene; e' sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e del Ministero per i beni culturali e ambientali, ferme restando le competenze dell'ambasciata d'Italia in Atene, ai sensi dell'articolo 37, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
Art. 2
1. La Scuola persegue i seguenti fini:
a) ricerche e scavi archeologici in Grecia e nelle aree di civilta' ellenica;
b) specializzazione di studiosi nei seguenti settori:
1) preistoria e protostoria egea;
2) archeologia e storia dell'arte greca e romana;
3) archeologia e storia dell'arte tardo-antica e proto-bizantina;
4) epigrafia ed antichita' greche;
5) architettura antica.
c) perfezionamento di studiosi a fine scientifico ed a fine di preparazione a carriere presso amministrazioni pubbliche nei settori di cui alla lettera b);
d) patrocinio e sostegno per pubblicazioni scientifiche di studi e scavi compiuti in Grecia e nelle aree di civilta' ellenica.
Art. 3
1. Sono organi della Scuola:
a) il consiglio di amministrazione;
b) il direttore della Scuola;
c) il consiglio scientifico;
d) il collegio dei revisori dei conti.
Art. 4
1. Il consiglio di amministrazione e' nominato per un triennio con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e del Ministro per i beni culturali e ambientali ed e' composto:
a) dal direttore della Scuola, che lo presiede;
b) da un funzionario del Ministero per i beni culturali e ambientali con qualifica non inferiore a dirigente superiore;
c) da un funzionario del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica con qualifica non inferiore a dirigente superiore;
d) da un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a dirigente superiore;
e) da un rappresentante del Ministero degli affari esteri di grado non inferiore a consigliere di ambasciata, in servizio presso la Direzione generale delle relazioni culturali;
f) da due esperti particolarmente qualificati in relazione alle finalita' della Scuola, scelti uno dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed uno dal Ministro per i beni culturali e ambientali;
g) da due componenti del consiglio scientifico, eletti dal consiglio medesimo.
2. Salvo quanto disposto all'articolo 7, comma 1, tutti i membri del consiglio di amministrazione sono rinnovabili alla scadenza per non piu' di due volte consecutivamente.
Art. 5
1. Il consiglio di amministrazione delibera in ordine:
a) al bilancio preventivo, alle eventuali variazioni ed al conto consuntivo;
b) alla stipula di convenzioni con scuole di specializzazione di Universita' degli studi italiane nel settore archeologico e con istituti di ricerca di diritto pubblico e privato;
c) alla erogazione di borse di studio secondo le modalita' ed i criteri fissati nello statuto di cui all'articolo 9.
2. Il consiglio di amministrazione delibera il regolamento organico e, nel rispetto dei principi della contabilita' generale dello Stato, quello per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilita' della Scuola che devono essere sottoposti alla approvazione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e del Ministero per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministero del tesoro.
3. Resta in vigore l'articolo 8 della legge 18 maggio 1967, n. 394.
Art. 6
1. Il consiglio di amministrazione e' convocato a Roma dal direttore della Scuola, nella sua qualita' di presidente, almeno tre volte l'anno e, comunque, ogni volta che la convocazione venga richiesta dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, dal Ministro per i beni culturali e ambientali o dalla maggioranza dei consiglieri.
2. Per la validita' delle deliberazioni si richiede la presenza di almeno la meta' piu' uno dei componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art. 7
1. Il direttore della Scuola e' scelto dal Ministro per i beni culturali e ambientali d'intesa con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica tra i docenti universitari di ruolo, appartenenti alla prima fascia, di discipline storico-archeologiche attinenti al mondo greco, sentito il parere del comitato di settore per i beni archeologici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. Dura in carica per un quadriennio, rinnovabile.
2. Il direttore della Scuola cura l'andamento amministrativo e scientifico della Scuola stessa e ne ha la rappresentanza legale.
3. Egli e' tenuto a presentare annualmente ai Ministri della pubblica istruzione e per i beni culturali e ambientali una relazione sull'attivita' scientifica e didattica della Scuola.
4. Oltre allo stipendio in godimento, il direttore percepisce l'assegno di sede ed ogni altro emolumento spettante al personale insegnante con qualifica di direttore di istituto italiano di cultura in servizio all'estero.
4-bis. Il direttore della Scuola puo' designare, fra i docenti della Scuola di cui all'articolo 12 ed il personale comandato o collocato in aspettativa presso la Scuola stessa, un assistente- direttore, con il compito di coadiuvarlo e di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento .
Art. 8
1. Il consiglio scientifico e' composto dal direttore della Scuola, che lo presiede, dai docenti della Scuola di cui all'articolo 12, nonche' da uno specializzando, eletto dagli specializzandi medesimi tra coloro che frequentano i corsi di cui all'articolo 10.
2. Il consiglio scientifico elegge annualmente nel suo seno un docente che collabora col direttore della Scuola nella organizzazione delle attivita' didattiche.
3. In sede di prima applicazione, il componente eletto dagli specializzandi va individuato tra gli alunni ammessi alla Scuola prima della data di entrata in vigore della presente legge.
4. In sede di prima applicazione, il Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica su proposta del direttore della Scuola, individua le discipline fondamentali di insegnamento relative ai settori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).
Art. 9
1. Il consiglio scientifico esercita le seguenti competenze:
a) formula proposte e pareri in ordine alle attivita' didattiche;
b) esamina ed approva i piani di studio;
c) delibera sullo svolgimento di eventuali attivita' didattiche integrative affidandole a docenti od esperti;
d) collabora con il direttore della Scuola per ogni questione concernente lo svolgimento ed il coordinamento delle attivita' didattiche e di scavo.
2. Il consiglio scientifico elabora lo statuto della Scuola, relativo alla organizzazione didattica dei corsi di specializzazione e di perfezionamento nonche' alla erogazione delle borse di studio agli alunni. Lo statuto, previo parere del consiglio di amministrazione e del Consiglio universitario nazionale, e' approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e del Ministro per i beni culturali e ambientali.
3. Il consiglio scientifico e' convocato dal direttore della Scuola, ovvero su richiesta di almeno due dei suoi componenti.
Art. 10
1. La Scuola organizza corsi di specializzazione della durata di tre anni, secondo i principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
2. Per i corsi di specializzazione di cui al comma 1, la Scuola puo' accettare un numero massimo di otto iscritti per ciascun anno, di cui non piu' di tre stranieri.
3. Per il conseguimento dei fini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), si procede, a favore degli studiosi italiani e stranieri, mediante assegnazione di borse di studio.
4. L'ammissione alla Scuola avviene per concorso nazionale per titoli ed esami.
5. Nello statuto della Scuola vengono definiti:
a) i criteri generali per la valutazione dei titoli; la composizione della commissione, il numero delle prove, le materie di esame e le modalita' di svolgimento del concorso nazionale di cui al comma 4;
b) l'articolazione dei corsi, i quali comprendono comunque la partecipazione ad almeno una delle campagne di scavo annuali programmate;
c) le materie di insegnamento tenendo conto della disciplina dettata per le scuole di specializzazione operanti nell'ambito delle Universita' degli studi italiane;
d) le modalita' degli esami e la composizione delle commissioni di cui ai commi 6 e 7.
6. Alla fine di ogni anno di corso lo specializzando deve superare un esame teorico-pratico sulle attivita' di formazione svolte in quell'anno per il passaggio all'anno di corso successivo.
7. Superati tutti gli esami, il corso si conclude con un, esame finale di diploma, che consiste nella discussione di una dissertazione scritta che dimostri la preparazione scientifica e le capacita' del candidato.
8. Il diploma di fine corso rilasciato dalla Scuola e' equiparato ad ogni effetto ai diplomi di specializzazione rilasciati dalle Universita' degli studi italiane.
Art. 11
1. La Scuola organizza corsi di perfezionamento nei settori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della durata di un anno.
2. Per i corsi di perfezionamento di cui al comma 1 la Scuola puo' accettare un numero massimo di tre iscritti con le modalita' di cui all'articolo 10, commi 3 e 4.
3. A fine corso la Scuola rilascia un attestato di frequenza.