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Norme in materia di primo inquadramento nella nona qualifica funzionale per il personale appartenente al comparto ministeriale ed a quello delle aziende e delle amministrazioni dello Stato, nonche' disposizioni transitorie per l'inquadramento nei profili professionali del personale ministeriale

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1 Primo inquadramento nella nona qualifica funzionale del personale dipendente dai Ministeri

1. In sede di prima applicazione delle disposizioni previste dagli articoli 20, 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, nella nona qualifica funzionale sono inquadrati, anche in soprannumero, a decorrere dal 1° gennaio 1987, i direttori aggiunti di divisione e qualifiche equiparate, nonche' il personale che, alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, rivestiva la qualifica di direttore di sezione o equiparata ed il personale che alla predetta data aveva comunque maturato una effettiva anzianita' di servizio nella carriera direttiva di almeno nove anni e sei mesi.

2. Nella nona qualifica sono, altresi', inquadrati gli appartenenti alla ex carriera direttiva assunti mediante concorso per l'esercizio di attivita' tecnico-professionali per le quali e' richiesto il possesso di apposito diploma di laurea e relativo titolo di abilitazione professionale, anche se conseguito successivamente alla data di assunzione, con almeno cinque anni di effettivo servizio nell'esercizio della predetta attivita'.

3. Ai soli fini dell'inquadramento di cui al comma precedente, per le attivita' tecnico-professionali per le quali non e' prevista l'abilitazione professionale, il possesso del requisito della frequenza di un anno di specializzazione a livello universitario richiesto dai relativi bandi di concorso e' equiparato al titolo di abilitazione professionale.

4. Sono inoltre inquadrati nella nona qualifica i direttori, appartenenti all'ex carriera direttiva, preposti ad uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o di stabilimento non riservati a qualifiche dirigenziali, con almeno cinque anni di effettivo esercizio delle funzioni, il personale assunto per compiti di studio e ricerca ai sensi della legge 29 settembre 1962, n. 1483, transitato in ruolo in applicazione del combinato disposto degli articoli 30 e 31 della legge 11 luglio 1980, n. 312, con almeno cinque anni di effettivo servizio nell'esercizio delle predette attivita', nonche' il personale dell'ex carriera direttiva appartenente a profili professionali da ascrivere alla nona qualifica.

Art. 2 Primo inquadramento nella nona qualifica funzionale del personale tecnico-scientifico e di ricerca

1. Il personale appartenente alla ex carriera direttiva che svolge le attivita' tecnico-scientifiche e di ricerca indicato nella tabella I, numeri 5, 6 e 7, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, in possesso di almeno cinque anni di effettivo servizio nelle predette attivita', e' inquadrato, anche in soprannumero, nella nona qualifica funzionale a decorrere dal 1› gennaio 1987.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in circa 1.200 milioni per il 1988 e 610 milioni annui per gli anni successivi, si provvede mediante corrispondenti riduzioni dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1988-90 nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, parzialmente utilizzando l'accantonamento "Riforma del processo amministrativo".

3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3 Primo inquadramento nella nona qualifica funzionale del personale dipendente dalle aziende e dalle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo

1. In sede di prima applicazione delle disposizioni previste dagli articoli 54, 55 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, nella nona qualifica funzionale sono inquadrati, anche in soprannumero, a decorrere dal 1› gennaio 1987, i direttori aggiunti di divisione e qualifiche equiparate, nonche' il personale che, alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, rivestiva la qualifica di direttore di sezione o equiparata ed il personale che alla predetta data aveva comunque maturato una effettiva anzianita' di servizio nella carriera direttiva di almeno nove anni e sei mesi.

2. Nella nona qualifica sono, altresi', inquadrati gli appartenenti alla ex carriera direttiva assunti mediante concorso per l'esercizio di attivita' tecnico-professionali per le quali e' richiesto il possesso di apposito diploma di laurea e relativo titolo di abilitazione professionale, nonche' il personale tecnico laureato, inquadrato nei ruoli ove e' richiesta l'abilitazione professionale suddetta, con almeno cinque anni di effettivo servizio nell'esercizio della predetta attivita'.

3. Inoltre sono inquadrati nella nona qualifica i direttori ed i vice dirigenti di ottava qualifica o categoria appartenenti all'ex carriera direttiva, preposti ad uffici, istituti, stabilimenti non riservati a qualifiche dirigenziali o addetti a servizi di particolare rilevanza, con almeno cinque anni di effettivo esercizio delle funzioni, il personale assunto per compiti di studio e ricerca ai sensi della legge 29 settembre 1962, n. 1483, transitato in ruolo in applicazione del combinato disposto degli articoli 30 e 31 della legge 11 luglio 1980, n. 312, con almeno cinque anni di effettivo servizio nell'esercizio delle predette attivita', nonche' il personale dell'ex carriera direttiva appartenente a profili professionali da ascrivere alla nona qualifica.

Art. 4 Disposizioni transitorie per l'accesso ai profili professionali del personale dei Ministeri

1. Le disposizioni di cui all'articolo 28- ter del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, cessano di avere effetto con l'emanazione del primo provvedimento di ciascuna amministrazione statale di inquadramento del personale nei profili professionali in applicazione dell'articolo 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312.

2. Dalla data del provvedimento di cui al comma 1 e fino al completamento delle procedure di inquadramento del personale nei profili professionali in applicazione dell'articolo 4, nono e decimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e dell'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, le amministrazioni statali non possono indire concorsi di reclutamento. Sono comunque fatte salve le assunzioni conseguenti all'espletamento di concorsi gia' indetti alla data di emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1, se consentite dalle disposizioni di legge vigenti.

3. IL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.

4. IL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.

Art. 6 Corresponsione del trattamento economico provvisorio al personale inquadrato nella nona qualifica funzionale, nonche' sanatoria dei decreti-legge non convertiti

1. Per la corresponsione del trattamento economico al personale da inquadrare nella nona qualifica funzionale, ai sensi della presente legge, trova applicazione il disposto dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1987, n. 537, e 26 febbraio 1988, n. 46.

Art. 7 Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, per quanto concerne gli articoli 1 e 3, con i fondi compresi negli stanziamenti previsti, rispettivamente, per la copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, e 18 maggio 1987, n. 269, mentre, per quanto attiene l'articolo 5, al relativo onere, valutato in lire 80 miliardi per l'anno 1989 e in lire 29 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa, per gli anni medesimi, recata dall'articolo 1, comma 9, della legge 11 marzo 1988, n. 67, per il finanziamento dei rinnovi contrattuali del personale delle amministrazioni statali per il triennio 1988-1990.

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 luglio 1988
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri
CIRINO POMICINO, Ministro per la
funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI