Limite di risarcimento nei trasporti aerei internazionali di persone
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Ai sensi della presente legge:
a) il termine "convenzione" indica la "convenzione per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale, stipulata a Varsavia il 12 ottobre 1929", resa esecutiva con la legge 19 maggio 1932, n. 841;
b) il termine "protocollo" indica il "protocollo che apporta modifiche alla convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale, firmato a l'Aja il 28 settembre 1955", reso esecutivo con legge 3 dicembre 1962, n. 1832;
c) per "trasporto aereo internazionale" si intende quello definito dall'articolo 1 della convenzione come modificato dall'articolo 1 del protocollo.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Art. 2
1. Nel trasporto aereo internazionale di persone, compiuto da vettori italiani o stranieri, come nel caso che in base al contratto sia previsto soltanto lo scalo in territorio italiano, il vettore potra' beneficiare della limitazione di responsabilita' secondo il regime disposto dalla convenzione, come modificato dal protocollo, a condizione che:
a) avvalendosi della facolta' prevista dall'articolo 22, alinea 1, della convenzione, abbia stabilito nelle sue condizioni generali di trasporto ovvero, per i voli non di linea, sia fissato nelle rispettive autorizzazioni o licenze, a seconda dei casi, un limite di risarcimento per morte o lesione personale almeno pari, per ciascun passeggero, a centomila diritti speciali di prelievo quali definiti dal Fondo monetario internazionale, convertibili in valuta nazionale, applicando la parita' fissata dallo stesso Fondo monetario internazionale;
b) abbia assicurato la propria responsabilita' civile per il danno da morte o lesione personale del passeggero, in conformita' all'articolo 3.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai vettori italiani anche per i trasporti aerei che non abbiano origine, destinazione o scalo in territorio nazionale.
3. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), e' emanata in attesa della entrata in vigore del protocollo aggiuntivo n. 3, adottato a Montreal il 25 settembre 1975, di cui alla legge 6 febbraio 1981, n. 43.
Art. 3
1. Nei trasporti aerei internazionali di persone, indicati nell'articolo 2, il vettore dovra' provvedere a stipulare, con idonea impresa assicuratrice, contratto di assicurazione a copertura della propria responsabilita' civile per danni da morte o lesione personale del passeggero per massimale almeno pari, per ciascun passeggero, a centomila diritti speciali di prelievo quali definiti dalla lettera a) dell'articolo 2.
2. L'impresa assicuratrice e' giudicata idonea se la sua solvibilita' e' stata certificata da una pubblica autorita' dello Stato di immatricolazione dell'aeromobile o dello Stato in cui l'impresa assicuratrice ha la propria sede principale; per le imprese di assicurazione italiane la certificazione e' effettuata dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP). In mancanza della certificazione di solvibilita', l'impresa assicuratrice e' giudicata idonea se e' riassicurata per i rischi ed il massimale di cui al comma 1.
3. L'aeromobile non puo' circolare se manca o e' inadeguata la copertura assicurativa di cui ai commi 1 e 2.
4. Il Ministero dei trasporti potra' chiedere in ogni momento al vettore aereo di dimostrare l'esistenza di assicurazione a copertura della responsabilita' civile per danni subiti dal passeggero secondo quanto sopra previsto. In caso di inosservanza della prescrizione di cui sopra, il Ministero dei trasporti adottera' i provvedimenti previsti dalla legge 11 dicembre 1980, n. 862, e relativi decreti ministeriali di attuazione, per l'inadempimento di obblighi gravanti sull'esercente italiano o straniero di servizi di trasporto di linea o non di linea.
Art. 4
1. Il vettore dovra' provvedere agli adempimenti di cui ai precedenti articoli entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 luglio 1988
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
SANTUZ, Ministro dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI