Attuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale autoferrotranviario ed internavigatore per il triennio 1985-1987, agevolazioni dell'esodo del personale inidoneo ed altre misure
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1 Delegificazione
1. A partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la legge 1 febbraio 1978, n. 30, recante le tabelle nazionali delle qualifiche del personale addetto ai servizi pubblici di trasporto, e' abrogata e la disciplina della materia e' rimessa alla contrattazione nazionale di categoria.
2. Dalla stessa data le disposizioni contenute nel regolamento allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, ivi comprese le norme di legge modificative, sostitutive ed aggiuntive a tale regolamento, possono essere derogate dalla contrattazione nazionale di categoria ed i regolamenti d'azienda non possono derogare ai contratti collettivi.
3. Tutti i regolamenti aziendali concernenti la disciplina del personale inidoneo e gli avanzamenti e le promozioni adottati ai sensi dell'articolo 9 della legge 1 febbraio 1978, n. 30, ovvero vigenti in forza del citato regolamento allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, le eventuali contrattazioni aziendali e/o individuali adottate nella materia, nonche' le deliberazioni aventi ad oggetto la determinazione degli organici delle aziende di pubblico servizio di trasporto, cessano di avere efficacia al novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Art. 2 Accertamenti sanitari
1. L'attivita' medico-legale delle unita' sanitarie locali relativa agli accertamenti della idoneita' tecnica del personale delle aziende di trasporto pubblico locale, da accertare successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, puo' essere espletata dal Servizio sanitario dell'Ente ferrovie dello Stato in base a convenzioni tra l'ente predetto e le unita' sanitarie locali.
2. Al fine di unificare l'istruttoria per i conseguenti trattamenti previdenziali, alle predette convenzioni puo' partecipare, ai sensi dell'articolo 75, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, anche l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
3. Le convenzioni di cui ai commi 1 e 2 sono stipulate sulla base di uno schema tipo da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approvato con decreto del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dei trasporti, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, sentito il Consiglio sanitario nazionale.
4. Gli oneri per gli accertamenti restano a carico delle aziende ed i relativi esiti, per il personale addetto alla guida, sono comunicati d'ufficio alle prefetture per eventuali provvedimenti in ordine alla patente di guida.
Art. 3 Agevolazione dell'esodo degli inidonei
1. In temporanea deroga a quanto previsto dagli articoli 11 e 12 della legge 28 luglio 1961, n. 830, nonche' dall'articolo 27 del regolamento allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto predispongono, trasmettendone copia all'INPS, sulla base dell'anzianita' di servizio dei dipendenti interessati e ripartendo in misura omogenea gli oneri annuali, un programma quinquennale di esodo dei lavoratori iscritti al Fondo di previdenza dichiarati inidonei rispetto alle mansioni proprie della qualifica di provenienza entro il 20 giugno 1986, che abbiano maturato, o maturino nel corso del quinquennio, almeno quindici anni di effettiva contribuzione al Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.1
2. Ove i programmi quinquennali nella loro globalita' comportino un onere per lo Stato superiore agli stanziamenti previsti, gli stessi sono congruamente ridotti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Fondo di previdenza, dando precedenza di esodo ai lavoratori con maggiore anzianita' contributiva al Fondo stesso e a coloro che compiono il cinquantesimo anno di eta' nel quinquennio di operativita' del programma, che siano stati dichiarati inidonei in relazione a qualifiche relative al movimento.
3. Ai dipendenti collocati a riposo viene attribuita una pensione commisurata al periodo di contribuzione maturata, maggiorato del periodo mancante al raggiungimento di trentasei anni di contribuzione, ovvero del periodo che il dipendente stesso avrebbe conseguito al raggiungimento del sessantesimo anno di eta'.
L'attribuzione di anzianita' ed il versamento dei contributi relativo a tale periodo di anzianita' convenzionale non possono in ogni caso essere superiori ai dieci anni.
4. Le aziende ed i dipendenti collocati in quiescenza in base al presente articolo versano mensilmente le quote di contributi previdenziali di loro pertinenza per lo stesso periodo di anzianita' convenzionale attribuita al lavoratore collocato in quiescenza. I versamenti dovuti dai dipendenti sono detratti dai ratei di pensione ed in caso di reversibilita' sono ridotti in proporzione della riduzione della pensione stessa.
5. Il computo dei contributi da versare da parte delle aziende e dei dipendenti e' effettuato in base alla retribuzione in atto alla data del collocamento in quiescenza ed alle aliquote in atto al momento del computo delle singole quote mensili.
6. Fino al compimento della normale eta' di pensionamento stabilita per il conseguimento della pensione di vecchiaia, la pensione liquidata ai sensi del presente articolo non e' cumulabile con la retribuzione percepita alle dipendenze di terzi.
7. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, nei limiti dei 200 miliardi annui, dispone, con decreto, il versamento al Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto del rimborso del valore tecnico delle mensilita' di pensione corrispondenti, per ciascun dipendente collocato a riposo ai sensi del presente articolo, al periodo intercorrente tra la data di quiescenza e quella in cui il lavoratore compira' il sessantesimo anno di eta' o i trentasei anni di contribuzione. Resta fermo che tale valore non puo' superare per ciascun dipendente il periodo massimo di dieci anni.
8. Dalle somme ammissibili a rimborso viene detratta annualmente la spesa media attualizzata gia' gravante sul Fondo di previdenza per il quinquennio 1982-1986 in forza degli esoneri effettuati in base all'articolo 12 della legge 28 luglio 1961, n. 830.
9. In deroga ai divieti e limiti alle assunzioni previsti dalla normativa vigente, i lavoratori collocati a riposo possono essere rimpiazzati da nuove assunzioni nella qualifica per la quale erano stati dichiarati inidonei i lavoratori stessi e nei limiti di comprovate esigenze tecnico-operative connesse al movimento. Il piano di detti rimpiazzi deve essere evidenziato nell'ambito dei programmi aziendali di esodo di cui ai commi 1 e 2.
10. Il direttore di esercizio, contestualmente all'esodo, comunica l'avvenuto esonero per inabilita' alla guida alle competenti prefetture.
Art. 4 Contribuzione Cassa integrazione guadagni
1. Il primo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, come modificato dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464, e' sostituito dal seguente:
"Sono escluse dall'applicazione delle norme sulla integrazione dei guadagni degli operai dell'industria: le imprese armatoriali di navigazione o ausiliarie dell'armamento, le imprese ferroviarie, tranviarie e di navigazione interna, nonche' le imprese esercenti autoservizi pubblici di linea tenute all'osservanza delle leggi 24 maggio 1952, n. 628 e 22 settembre 1960, n. 1054, o che comunque iscrivono il personale dipendente al Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto; le imprese di spettacoli; gli esercenti la piccola pesca e le imprese per la pesca industriale; le imprese artigiane ritenute tali agli effetti degli assegni familiari; le cooperative, i gruppi, le compagnie e carovane dei facchini, portabagagli, birocciai e simili; le imprese industriali degli enti pubblici, anche se municipalizzate, e dello Stato".
2. Fino alla data di entrata in vigore della nuova aliquota contributiva dovuta alla Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, dispone la corresponsione a favore della predetta gestione di un contributo a titolo di minori entrate valutato nel limite di 8 miliardi di lire in ragione d'anno.
Art. 5 Composizione del comitato di vigilanza del Fondo
1. Il comitato di vigilanza del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione, di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e' integrato, in rappresentanza del Ministero dei trasporti, da un funzionario della carriera direttiva della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, di livello non inferiore al settimo.
Art. 6 Copertura finanziaria
1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge e' valutato in annue lire 208 miliardi per il quinquennio 1988-1992.
2. Alla spesa relativa al triennio 1988-1990 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio del medesimo triennio 1988-1990, nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Attuazione del contratto collettivo di lavoro e agevolazione dell'esodo del personale autoferrotranviario e internavigatore".
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 luglio 1988
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
SANTUZ, Ministro dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI