Disposizioni in materia di coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso a integrazione del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. I primi due commi dell'articolo 1 del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, sono sostituiti dai seguenti:
"Con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, un prefetto della Repubblica puo' essere nominato Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa.
L'incarico ha durata non superiore a un triennio e puo' essere prorogato fino ad ulteriori tre anni.
Con proprio decreto, il Ministro dell'interno, ai fini della prevenzione e della lotta contro la delinquenza mafiosa, delega all'Alto commissario poteri di coordinamento tra gli organi amministrativi e di polizia, sul piano locale e sul piano nazionale, stabilendo modalita' e limiti per l'esercizio della delega; detta specifiche disposizioni per l'organizzazione, oltre che degli uffici e servizi presso le prefetture, degli uffici posti alle dirette dipendenze dell'Alto commissario, assegnando a questi ultimi il relativo personale, anche in deroga alle norme vigenti, sentite le amministrazioni interessate.
L'Alto commissario trasmette periodicamente al Ministro dell'interno relazioni informative sull'attivita' svolta e valutazioni sull'andamento della criminalita' di tipo mafioso".
2. Il terzo comma del predetto articolo 1 e' sostituito dal seguente:
"Qualora sulla base di elementi comunque acquisiti vi sia necessita' di verificare se ricorrano pericoli di infiltrazione da parte della delinquenza di tipo mafioso, all'Alto commissario sono attribuiti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, poteri di accesso e di accertamento presso pubbliche amministrazioni, enti pubblici anche economici, banche, istituti di credito pubblici e privati, societa' fiduciarie e presso ogni altro istituto o societa' che esercita la raccolta del risparmio o l'intermediazione finanziaria, con la possibilita' di avvalersi degli organi di polizia tributaria".
3. L'ultimo comma del predetto articolo 1 e' sostituito dal seguente:
"L'Alto commissario e' destinatario di tutte le comunicazioni provenienti dal Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE) ai sensi dell'articolo 6, ultimo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e, altresi', di quelle provenienti dal Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) quando riguardino fatti comunque connessi ad attivita' di tipo mafioso.
L'Alto commissario, d'intesa con il direttore del SISDE, puo' disporre, ai fini dell'esercizio delle sue funzioni, delle strutture e dei mezzi del Servizio, in base a modalita' stabilite nel decreto di cui al precedente secondo comma".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente dell Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Art. 2
1. Dopo l'articolo 1 del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, sono aggiunti i seguenti:
"Art. 1-bis. - 1. Nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 1, quarto comma, l'Alto commissario puo' richiedere ai funzionari responsabili degli uffici delle pubbliche amministrazioni, degli enti pubblici anche economici, delle banche, degli istituti di credito pubblici e privati, delle societa' fiduciarie e di ogni altro istituto o societa' che esercita la raccolta del risparmio o l'intermediazione finanziaria, nonche' ai presidenti dei relativi organi di controllo, dati e informazioni su atti e documenti in loro possesso, ed ogni altra notizia ritenuta utile, ai fini dell'espletamento delle funzioni conferitegli.
2. Ai fini di cui al comma 1 si osservano le disposizioni dell'articolo 7, secondo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121, ed e' comunque garantito l'anonimato sui trattamenti e accertamenti sanitari di cui all'articolo 95 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.
3. I soggetti indicati nel comma 1 che non ottemperano alle richieste di dati e informazioni o forniscono all'Alto commissario dati e informazioni non veritieri sono puniti, se il fatto non costituisce piu' grave reato, con l'arresto da sei mesi ad un anno.
4. Ove sussistano le condizioni previste nell'articolo 1, quarto comma, l'Alto commissario puo' altresi' richiedere ai soggetti indicati nel comma 1 di effettuare ispezioni nell'ambito di uffici e servizi posti alle loro dipendenze, verifiche sulle procedure amministrative e sull'esecuzione degli appalti di opere e forniture e delle concessioni di opere e servizi, nonche' sull'erogazione e sull'impiego di finanziamenti pubblici, mutui agevolati e contributi comunitari, e di dargli comunicazione dei risultati, anche parziali.
Alle verifiche predette puo' procedere lo stesso Alto commissario direttamente o a mezzo di funzionari appositamente incaricati.
5. Se dagli accertamenti effettuati ai sensi del presente articolo e dell'articolo 1 emergono illeciti amministrativi in materia fiscale, valutaria o previdenziale, l'Alto commissario dispone che ne siano informate le autorita' amministrative competenti per i provvedimenti conseguenti.
Art. 1-ter. - 1. In deroga a quanto stabilito nell'articolo 7, primo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, un apposito nucleo formato con personale specializzato dei Servizi per le informazioni e la sicurezza e' posto alle dirette dipendenze dell'Alto commissario, il quale ne dispone per l'espletamento di attivita' informative e di accertamenti connessi alla lotta alla criminalita' organizzata di tipo mafioso.
2. Il personale predetto ha l'obbligo di fare rapporto esclusivamente all'Alto commissario il quale riferisce al Ministro dell'interno. All'Alto commissario e' fatto obbligo di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativi a fatti configurabili come reati, avvalendosi, ove necessario, della facolta' di cui al quarto comma dell'articolo 9 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.
3. L'Alto commissario potra' anche su segnalazione dell'autorita' giudiziaria adottare o, previa intesa con il capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, fare adottare, dagli uffici competenti, tutte le misure che valgono ad assicurare, garantendone la riservatezza anche in atti della pubblica amministrazione, la incolumita' delle persone esposte a grave pericolo per effetto della loro collaborazione nella lotta contro la mafia o di dichiarazioni da esse rese nel corso di indagini di polizia o di procedimenti penali, riguardanti fatti riferibili a organizzazioni e attivita' criminose di stampo mafioso. Tali misure potranno anche essere adottate per garantire l'incolumita' dei prossimi congiunti.
4. La dotazione di personale, mezzi e strutture logistiche del nucleo di cui al comma 1 e' stabilita con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa ove trattisi di personale proveniente dal SISMI, su proposta dell'Alto commissario.
Art. 1-quater. - 1. Per le esigenze informative specificamente connesse alla lotta contro la delinquenza di tipo mafioso, il centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, provvede a costituire un'apposita sezione per la classificazione, l'analisi, l'elaborazione di notizie, informazioni e dati specificamente attinenti ai fenomeni di tipo mafioso.
2. L'Alto commissario puo' accedere ai dati ed alle informazioni esistenti negli archivi magnetici del centro elaborazione dati di cui al comma 1; il personale posto alle sue dipendenze, fermo quanto previsto dalla vigente normativa, puo' accedere alle notizie, alle informazioni ed ai dati contenuti nella sezione speciale di cui al comma 1. Si osservano le modalita' e le procedure stabilite nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378.
Art. 1-quinquies. - 1. Per l'espletamento dei suoi compiti istituzionali l'Alto commissario puo' proporre al tribunale del luogo in cui la persona dimora l'applicazione delle misure di prevenzione ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni; puo' altresi' esercitare le altre facolta' attribuite dalla stessa legge alle autorita' cui spetta di promuovere il procedimento di prevenzione. L'Alto commissario dispone che delle proposte inoltrate al tribunale sia data comunicazione alla questura territorialmente competente per gli adempimenti previsti nel quarto comma dell'articolo 10- bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'Alto commissario ha facolta' di convocare qualsiasi persona avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 15 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e ne riferisce semestralmente al Ministro dell'interno.
3. Per l'espletamento dei suoi compiti l'Alto commissario puo' esercitare, su delega del Ministro dell'interno, la facolta' di cui all'articolo 165- ter del codice di procedura penale.
4. L'autorita' giudiziaria competente, senza ritardo, trasmette ovvero autorizza gli organi di polizia giudiziaria a trasmettere all'Alto commissario copia dei rapporti, delle perizie tossicologiche in materia di stupefacenti e di ogni altro atto ritenuto utile, concernenti fatti comunque connessi a delitti di tipo mafioso; e' altresi' trasmessa all'Alto commissario copia delle perizie balistiche espletate in procedimenti penali. L'autorita' giudiziaria, qualora ritenga di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 307 del codice di procedura penale, dispone, con decreto motivato, che la trasmissione sia procrastinata per il tempo strettamente necessario. La documentazione trasmessa e' coperta dal segreto di ufficio.
5. L'autorita' giudiziaria, ove lo ritenga opportuno, puo' fornire all'Alto commissario, su sua richiesta, informazioni su iniziative di polizia giudiziaria concernenti la criminalita' di tipo mafioso.
6. L'Alto commissario, per ragioni del proprio ufficio, ha facolta' di visitare gli istituti penitenziari e puo' essere autorizzato dagli organi competenti ad avere colloqui personali con detenuti e internati. Tali facolta' non sono delegabili. Di detti colloqui l'Alto commissario fara' specifica menzione nelle relazioni di cui al terzo comma dell'articolo 1.
7. Il procuratore della Repubblica del luogo dove le operazioni debbono essere eseguite puo' autorizzare le intercettazioni di cui all'articolo 16 della legge 13 settembre 1982, n. 646, anche a richiesta dell'Alto commissario.
Art. 1-sexies. - 1. Per l'esercizio delle funzioni di coordinamento attribuitegli, l'Alto commissario, previa autorizzazione del Ministro dell'interno e conseguenti intese con i prefetti delle province interessate ai problemi da trattare, puo' convocare apposite conferenze interprovinciali, anche allo scopo di concertare ogni utile iniziativa degli organi di polizia e delle altre amministrazioni pubbliche nel quadro della lotta alla criminalita' organizzata di tipo mafioso.
2. Alle conferenze di cui al comma 1 partecipano le autorita' provinciali di pubblica sicurezza, i comandanti dei reparti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, nonche' i responsabili delle altre Forze di polizia; sono invitati a partecipare componenti dell'ordine giudiziario d'intesa con il procuratore generale presso la corte di appello e possono essere chiamati a partecipare i titolari di uffici periferici dello Stato, nonche' i rappresentanti delle regioni e degli enti locali. Dei risultati delle conferenze viene data comunicazione al Ministro dell'interno.
Art. 1-septies. - 1. L'Alto commissario puo' comunicare alle autorita' competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni in materia di armi ed esplosivi e per lo svolgimento di attivita' economiche, nonche' di titoli abilitativi alla conduzione di mezzi ed al trasporto di persone o cose, elementi di fatto ed altre indicazioni utili alla valutazione, nell'ambito della discrezionalita' ammessa dalla legge, dei requisiti soggettivi richiesti per il rilascio, il rinnovo, la sospensione o la revoca delle licenze, autorizzazioni, concessioni e degli altri titoli menzionati.
Art. 1-octies. - 1. Per l'analisi degli aspetti finanziari, socio-economici, storici e culturali dei fenomeni di carattere mafioso, su proposta dell'Alto commissario, il Ministro dell'interno puo' conferire, con contratto di diritto privato, ad esperti anche estranei alla pubblica amministrazione, in numero non superiore a dieci, incarichi di studio e ricerca.
2. Il compenso agli esperti e' determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro".
Art. 3
1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge 20 novembre 1987, n. 472, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, l'indennita' prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e' soppressa. A decorrere dalla stessa data all'Alto commissario compete l'indennita' di cui all'articolo 11- bis del predetto decreto-legge n. 387 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla citata legge 20 novembre 1987, n. 472.
2. Ferma restando l'applicazione degli ordinamenti vigenti per le amministrazioni di rispettiva appartenenza, al personale comunque posto alle dipendenze dell'Alto commissario e' attribuito un trattamento economico accessorio da determinarsi con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. Tale trattamento non puo' in ogni caso superare la misura massima degli emolumenti accessori erogati al personale di corrispondente grado o qualifica appartenente ai Servizi per le informazioni e la sicurezza.
3. Il servizio prestato alle dipendenze dell'Alto commissario dal personale indicato nel comma 2, e' riconosciuto come servizio utile a tutti gli effetti presso le rispettive amministrazioni di appartenenza, anche ai fini dell'eventuale avanzamento o progressione in carriera, nonche' della progressione economica.
Art. 4
1. Le spese relative all'organizzazione, al funzionamento degli uffici e servizi e al personale posti alle dirette dipendenze dell'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso, le spese riservate, nonche' quelle derivanti dall'attuazione della presente legge, sono iscritte all'apposita rubrica denominata "Alto commissario per il coordinamento della lotta alla delinquenza di tipo mafioso" da istituirsi nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Le spese di cui sopra sono iscritte in due distinti capitoli e quelle riservate non sono soggette a rendicontazione. Per le spese riservate l'Alto commissario, al termine di ciascun esercizio finanziario, e' tenuto a presentare una relazione sui criteri e sulle modalita' di utilizzo dei relativi fondi al Ministro dell'interno, che autorizza la distruzione della relazione medesima.
2. All'onere relativo all'anno finanziario 1988, pari a lire 2.000 milioni, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli numeri 2615, 2627 e 2644 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, rispettivamente, per gli importi di lire 500 milioni, di lire 500 milioni e di lire 1.000 milioni.
3. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 15.000 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, da attribuirsi per lire 10.000 milioni alle spese di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio dell'Alto commissario e per lire 5.000 milioni alle spese riservate, si provvede utilizzando parzialmente le proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento "Riforma del processo amministrativo" iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988.
4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 novembre 1988
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
GAVA, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI