Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1 Maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici
1. Con effetto del 1 luglio 1988, ai titolari ultrasessantacinquenni di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori, della gestione speciale per il lavoratori delle miniere, cave e torbiere, delle gestioni speciali per i commercianti, per gli artigiani, per il coltivatori diretti, mezzadri e coloni, e' corrisposta, a domanda, una maggiorazione sociale della pensioni nella misura di lire 50.000 mensili, per tredici mensilita', a condizione che:
a) non posseggano redditi propri per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e dell'ammontare annuo della maggiorazione sociale;
b) non posseggano, se coniugati, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a), ne' redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dell'ammontare annuo della maggiorazione sociale e dell'ammontare annuo della pensione sociale. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legelmente ed effettivamente separato.
2. Con effetto dal 1 gennaio 1990 la misura della maggiorazione di cui al comma 1 e' elevata a lire 80.000 mensili, per tredici mensilita'.
3. Qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, la maggiorazione sociale e' corrisposta in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi.
4. Agli effetti delle disposizioni del presente articolo, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, eccetto quelli derivanti dall'assegno per il nucleo familiare ovvero agli assegni familiari.
5. La maggiorazione sociale e' posta a carico del Fondo sociale ed e' corrisposta, con le stesse modalita' previste per l'erogazione delle pensioni, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), al quale compete l'accertamento delle condizioni per la concessione.
6. La domanda per ottenera la maggiorazione sociale, corredata dal certificato di stato di famiglia, nonche' da una dichiarazione resa dal richiedente su apposito modulo attestante l'esistenza dei prescritti requisiti, e' presentata alla sede dell'INPS territorialmente competente.
7. In sede di prima applicazione l'INPS e' legittimato all'erogazione della maggiorazione di cui al presente articolo sulla base di dichiarazione relativa all'esistenza dei requisiti prescritti, sottoscritta dagli interessati, in sede di riscossione, su apposito modulo predisposto dall'Istituto stesso.
8. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 ed il dichiarante e' tenuto, oltre alla restituzione di quanto percepito, anche al pagamento di una pena pecuniaria pari a cinque volte l'importo delle somme indebitamente percepite, a favore del Fondo sociale.
9. La suddetta sanzione e' comminata dall'INPS attraverso le proprie sedi territorialmente competenti.
10. La maggiorazione sociale decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e non e' cedibile, ne' sequestrabile, ne' pignorabile. Per coloro che, potendo far valere i requisiti di cui ai commi precedenti, presentino domanda entro il primo anno di applicazione della presente legge, la maggiorazione decorre dal 1 luglio 1988 o dal mese successivo a quello di compimento dell'eta', qualora questa ultima ipotesi si verifichi in data successiva al 1 luglio 1988.
11. Per i ricorsi amministrativi contro i provvedimenti dell'INPS concernenti la concessione della maggiorazione, nonche' per la comunicazione delle sanzioni pecuniarie di cui al comma 8 e per le conseguenti controversie in sede giurisdizionale si applicano le norme che disciplinano il contenzioso in materia di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero, per le maggiorazioni delle pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, le norme che, in tali gestioni, disciplinano il contenzioso in materie di pensioni.
12. Con effetto dal 1 gennaio 1989, la corresponsione della maggiorazione sociale, secondo la disciplina del presente articolo, e' estesa ai titolari ultrasessantenni delle pensioni di cui al comma 1, in misura pari a lire 30.000 mensili, per tredici mensilita', con corrispondente rideterminazione dei limiti di reddito di cui alle lettere a) e b) del comma 1.
13. Il presente articolo sostituisce l'articolo 1 della legge 15 aprile 1985, n. 140.
Art. 2 Aumento della pensione sociale
1. Con effetto dal 1 luglio 1988, la pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, e' aumentata secondo quanto stabilito dai commi successivi con riferimento ai redditi delle persone ultrasessantacinquenni in stato di bisogno.
2. La misura dell'aumento e' pari a lire 1.625.000 annue, da ripartire in tredici mensilita' di lire 125.000 ciascuna. La misura dell'aumento stesso, alle condizioni di seguito stabilite, fermi restando gli altri requisiti previsti per la concessione della pensione sociale, spetta anche ai soggetti esclusi in relazione alle condizioni di redditto di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. L'aumento e' corrisposto, su domanda, a condizione che la persona:
a) non possieda redditi propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo complessivo della pensione sociale e dell'aumento di cui al presente articolo;
b) non possieda, se coniugata, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a) ne' redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo della pensione sociale comprensiva dell'aumento di cui al presente articolo e dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.
4. Qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b) del comma 3, l'aumento e' corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi.
5. Agli effetti dell'aumento di cui al presente articolo, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sostitutiva, eccetto quelli derivanti dall'assegno per il nucleo familiare ovvero dagli assegni familiari.
6. L'aumento e' posto a carico del Fondo sociale ed e' corrisposto, con le stesse modalita' previste per l'erogazione delle pensioni, dall'INPS, al quale compete l'accertamento delle condizioni per la concessione.
7. La domanda per ottenere l'aumento, corredata dal certificato di stato di famiglia, nonche' da una dichiarazione resa dal richiedente su apposito modulo, attestante l'esistenza dei prescritti requisiti, e' presentata alla sede dell'INPS territorialmente competente. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ed il dichiarante e' tenuto, oltre alla restituzione di quanto percepito, anche al pagamento di una pena pecuniaria pari a cinque volte l'importo delle somme indebitamente percepite, a favore del Fondo sociale. Tale sanzione e' comminata dall'INPS attraverso le proprie sedi territorialmente competenti.
8. In sede di prima applicazione l'INPS e' legittimato all'erogazione di un acconto dell'aumento di cui al presente articolo, sulla base di dichiarazione relativa all'esistenza dei requisiti prescritti, sottoscritta dagli interessati, in sede di riscossione, su apposito modulo predisposto dall'Istituto medesimo.
9. L'aumento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e non e' cedibile, ne' sequestrabile, ne' pignorabile. Per coloro che, potendo far valere i requisiti di cui ai commi precedenti, presentino la domanda entro il primo anno di applicazione della presente legge, l'aumento decorre dal 1 luglio 1988, ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si sono verificati i requisiti stessi.
10. Il presente articolo sostituisce l'articolo 2 della legge 15 aprile 1985, n. 140.
Art. 3 Miglioramenti delle pensioni superiori al trattamento minimo
1. Con effetto dal 1 gennaio 1988 gli aumenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del comma 1 dell'articolo 5 della legge 15 aprile 1985, n. 140, si erogano anche per la quota eccedente i limiti massimi degli importi mensili di cui al comma 4 dello stesso articolo.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro, sentito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sono disposti, al fine di avviare, tra l'altro, anche la rivalutazione delle pensioni conseguite con una anzianita' conributiva superiore a 780 settimane e delle pensioni limitate dal massimale di retribuzione pensionabile in vigore anteriormente al 1 gennaio 1988, ulteriori miglioramenti dei trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, con effetto dal 1 gennaio 1990, per un ammontare complessivo di lire 300 miliardi in ragione di anno.
Art. 4 Miglioramento delle pensioni a carico delle forme di previdenza sostitutive ed esonerative del regime generale nonche' a carico del Fondo gas e del Fondo esattoriale
1. Le pensioni a carico delle forme di previdenza sostitutive ed esonerative del regime genenrale dei lavoratori dipendenti, del fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas e del fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette saranno rivalutate, con effetto dal 1 gennaio 1989, sentite le categorie interessate, con separati provvedimenti che tengano conto dei criteri previsti in materia dalle specifiche normative delle singole gestioni. I relativi oneri saranno posti a carico delle gestioni predette e delle categorie interessate.
Art. 5 Miglioramenti delle pensioni del settore pubblico
1. Ai titolari delle pensioni di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, che non hanno beneficiato della riliquidazione del trattamento di quiescenza con il riconoscimento dell'anzianita' pregressa, di cui all'articolo 7 della legge 17 aprile 1985, n. 141, e delle disposizioni della legge 23 dicembre 1986, n. 942, sono concesse le seguenti integrazioni mensili lorde, da corrispondersi anche sulla tredicesima mensilita', nella misura di:
a) dal 1 gennaio 1988, lire 21.500 e lire 12.000, rispettivamente per le pensioni dirette e per quelle di riversibilita';
b) dal 1 gennaio 1990, lire 28.000 e lire 18.000, rispettivamente per le pensioni dirette e per quelle di riversibilita'.
2. I miglioramenti di cui al comma 1 competono anche alle categorie di pensionati che non hanno fruito dei benefici di cui al decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, e di cui alla legge 6 agosto 1984, n. 425.
3. I benefici previsti al comma 1 del presente articolo sono concessi anche ai titolari delle pensioni di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 17 aprile 1985, n. 141, nonche' ai titolari delle pensioni di cui all'articolo 8 della legge 24 gennaio 1986, n. 16. Il conseguente onere per gli anni 1988 e 1989, valutato in complessive lire 196 miliardi, e' anticipato dalle Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro e sara' alle stesse rimborsato, a decorrere dall'anno 1990, in ragione di lire 28 miliardi annui a carico del bilancio dello Stato.
4. L'onere per il miglioramenti delle pensioni di cui al comma 1, corrisposte dal Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori e ai portalettere e dalla Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale, e' a carico del Fondo della Cassa predetti.
5. Alla corresponsione dei benefici previsti dal presente articolo provvedono d'ufficio le Direzioni provinciali del tesoro e gli altri uffici che hanno in carico le relative partite di pensione.
6. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo e' valutato in lire 150 miliardi per ciscuno degli anni 1988 e 1989 ed in lire 350 miliardi annui a decorrere dall'anno 1990.
Art. 6 Benefici per gli ex-combattenti
1. A decorrere dal 1 gennaio 1989, i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, titolari delle pensioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 6 aventi decorrenza anteriore al 7 marzo 1968 hanno diritto, a domanda, ad una maggiorazione riversibile del rispettivo trattamento di pensione, determinato secondo le norme ordinarie, nella misura di lire 30 mila mensili.
2. Per la corresponsione della maggiorazione di cui al comma precedente si applicano le modalita' di cui ai commi 3, 5, 6, 7, 7-bis e 7-ter dell'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140.
Art. 7 Pensioni dei liberi professionisti
1. I trattamenti pensionistici corrisposti dalle Casse di previdenza per i liberi professionisti non possono essere d'importo inferiore a quello minimo a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. A tal fine, entro il 30 giugno 1989, con separati provvedimenti che tengano conto dei limiti di reddito previsti per il Fondo pensioni laoratori dipendenti e delle specifiche normative delle singole gestioni, i competenti organi delle Casse adottano i provvedimenti necessari ad assicurare la copertura dei relativi oneri, che restano a loro carico, sempreche' le disponibilita' complessive delle rispettive gestioni lo consentano e con esclusione, comunque, di oneri a carico dello Stato.
Art. 8 Copertura finanziaria
1. All'onere, valutato in lire 500 miliardi per l'anno 1988, in lire 1000 miliardi per l'anno 1989 e lire 1500 miliardi a decorrere dall'anno 1990, derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2, si provvede, per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Istituzione del trattamento di minimo vitale" e, per gli anni 1989, 1990 e 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Istituzione del trattamento di minimo vitale".
2. All'onere, valutato in lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989 ed in lire 1.000 miliardi a decorrere dall'anno 1990, derivante dall'applicazione degli articoli 3 e 5, si provvede, per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Perequazione dei trattamenti pensionistici pubblici e privati" e, per gli anni 1989, 1990 e 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Perequazione dei trattamenti pensionistici pubblici e privati".
3. All'onere derivante dall'articolo 6, valutato in lire 70 miliardi per l'anno 1989, in lire 65 miliardi per l'anno 1990 e in lire 60 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, utilizzando per il 1989 l'accantonamento "Ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria" e per il 1990 ed il 1991 l'accantonamento "Revisione delle contribuzioni sociali".
4. Il complesso dei trasferimenti dello Stato all'INPS fissato per l'anno 1989 si intende al netto della spesa a carico dell'Istituto stesso derivante dall'applicazione della presente legge.
5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 9 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 dicembre 1988
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI