diritto.io

Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Le pensioni di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, spettanti per le cessazioni dal servizio relative ai periodi indicati nei successivi articoli 2 e 3, sono aumentate a decorrere dal 1 gennaio 1984 di un importo determinato in base alle aliquote percentuali stabilite dagli articoli medesimi, da applicarsi sull'ammontare annuo lordo considerato con esclusione dell'indennita' integrativa speciale, delle quote di aggiunta di famiglia e degli emolumenti accessori previsti per i titolari di pensione privilegiata.

2. A decorrere dal 1 gennaio 1985 le pensioni di cui al comma precedente sono aumentate, previo riassorbimento degli aumenti di cui al comma stesso, nelle misure percentuali e fisse e con riferimento ai comparti ed alle date di decorrenza dei trattamenti indicati nella tabella allegata alla presente legge. Per le pensioni di reversibilita' l'aumento nella misura fissa spetta in ragione del 60 per cento.

3. Gli aumenti percentuali di cui ai commi precedenti sono da computare sull'importo delle singole pensioni in atto alla data del 31 dicembre 1981.

4. Gli aumenti di cui al presente articolo non spettano sulle pensioni dei graduati e militari di truppa delle categorie in congedo di cui al successivo articolo 5.

5. L'onere per gli aumenti delle pensioni corrisposte dal Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere e della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale e' a carico del Fondo e della Cassa predetti.2

Art. 2

1. Le pensioni indicate nel primo comma dell'articolo precedente, con esclusione di quelle spettanti al personale di cui al successivo articolo 3 e di quelle a carico delle Casse indicate nell'articolo 4, sono aumentate delle seguenti aliquote:

  1. a) 50 per cento fino a lire 1.000.000, 20 per cento sulla eccedenza fino a lire 2.000.000 e 10 per cento sull'ulteriore eccedenza per le pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriori alla data di decorrenza dell'assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, e degli altri assegni similari di cui alle leggi 27 ottobre 1973, n. 628, 30 luglio 1973, n. 477, al decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, alle leggi 16 novembre 1973, n. 728, 27 dicembre 1973, n. 851, e 16 febbraio 1974, n. 57;

  2. b) 25 per cento fino a lire 1.000.000, 20 per cento sulla eccedenza fino a lire 2.000.000 e 10 per cento sull'ulteriore eccedenza per le pensioni relative a cessazioni dal servizio successive a quelle indicate nella lettera a), fino ai 1 gennaio 1976;

  3. c) 10 per cento fino a lire 1.000.000 e 5 per cento sulla eccedenza per le pensioni relative a cessazioni dal servizio successive al gennaio 1976 ed anteriori alle date di decorrenza giuridica degli inquadramenti nelle qualifiche funzionali o nei livelli retributivi di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, alla legge 6 febbraio 1979, n. 42, ed alla legge 3 aprile 1979, n. 101.

Art. 3

1. Le pensioni spettanti ai magistrati ordinari, amministrativi e della giustizia militare, agli avvocati e procuratori dello Stato, ai dirigenti dello Stato e delle aziende autonome, al personale militare delle forze armate, e dei corpi di polizia di grado non inferiore a colonnello, ai funzionari di pubblica sicurezza con qualifica dirigenziale ed ai professori ordinari dell'universita' sono aumentate:

  1. a) del 18 per cento per la cessazione dal servizio fino al 1 gennaio 1976 e per quelle comprese tra il 1 gennaio 1977 ed il 1 gennaio 1979;

  2. b) del 13 per cento per le cessazioni dal servizio comprese tra il 2 gennaio 1976 ed il 1 gennaio 1977.2

2. La disposizione del primo comma dell'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, va interpretata nel senso che tra le pensioni a carico dello Stato, soggette alla perequazione automatica, sono ricomprese anche quelle del personale di magistratura e assimilato.

3. Gli incrementi di pensione superiori a quelli per perequazione automatica, fruiti per effetto di pronunce giurisdizionali passate in giudicato, sono riassorbiti con i successivi aumenti di pensione.

Art. 4

1. Con decorrenza dal 1 gennaio 1984, l'importo annuo lordo delle pensioni dirette, indirette e di reversibilita' della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, della Cassa per le pensioni ai sanitari e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1 febbraio 1981, e' aumentato applicando le seguenti percentuali all'importo spettante al 31 dicembre 1981, considerato con esclusione dell'indennita' integrativa speciale, delle quote di aggiunta di famiglia e degli emolumenti accessori previsti per i titolari di pensione di privilegio, rispettivamente, per le prime lire 4.000.000, per l'eccedenza fino a lire 8.000.000 e per l'ulteriore eccedenza:

  1. a) del 40, del 30 e del 25 per cento, per le cessazioni anteriori al 1 gennaio 1958;

  2. b) del 30, del 25 e del 20 per cento, per le cessazioni dal 1 gennaio 1958 al 30 giugno 1965;

  3. c) del 25, del 20 e del 15 per cento, per le cessazioni dal 1 luglio 1965 al 31 dicembre 1974;

  4. d) del 20, del 15 e del 10 per cento, per le cessazioni dal 1 gennaio 1975 al 30 settembre 1978;

  5. e) del 15, del 10 e del 5 per cento, per le cessazioni dal 1 ottobre 1978 al 31 gennaio 1981.1

2. Con effetto dal 1 gennaio 1984 gli importi indicati nella tabella unita alla legge 27 aprile 1981, n. 167, sono aumentati, per la Cassa pensioni ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori, del 20 per cento.

3. Gli importi degli aumenti di cui ai commi precedenti sono maggiorati del 50 per cento con effetto dal 1 gennaio 1985.

4. Gli oneri relativi ai miglioramenti di cui al presente articolo sono a carico delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza.

Art. 5

1. Le pensioni normali dei graduati e militari di truppa delle categorie in congedo di cui alla tabella A annessa alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e quelle di reversibilita' dei loro aventi causa sono raddoppiate con decorrenza dal 11 gennaio 1984. Dalla stessa data si applicano alle predette pensioni le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 26 gennaio 1980, n. 9.

Art. 6

1. Gli aumenti, in misura percentuale e fissa, previsti dal secondo comma del precedente articolo 1 ed indicati nella tabella allegata alla presente legge, sono maggiorati a decorrere dal 1 luglio 1985 in ragione del 20 per cento, dal 1 gennaio 1986 in ragione del 55 per cento e dal 1 luglio 1987 in ragione del 100 per cento.2

Art. 7

1. Il trattamento di quiescenza del personale civile e militare dello Stato inquadrato nei livelli retributivi a norma degli articoli 4, 46, 101 e 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312, collocato a riposo dalle date di decorrenza giuridica previste dalla predetta legge ed avente titolo al riconoscimento della valutazione dell'intera anzianita' pregressa a norma dell'articolo 152 della legge medesima, e' riliquidato, con decorrenza economica dal 1 gennaio 1986, secondo le norme contenute nel decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 391, e nel decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432.

2. I benefici previsti dal presente articolo sono attribuiti in ragione del 50 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1986 ed interamente dal 1 gennaio 1987.

Art. 8

1. I benefici economici previsti dalla presente legge sono corrisposti in misura intera per i titolari di pensione calcolata con la anzianita' massima di servizio stabilita dai rispettivi ordinamenti.

2. Per i restanti pensionati i benefici sono commisurati in proporzione al numero degli anni utili considerati per il calcolo della pensione, secondo il rapporto esistente tra i predetti anni utili ed il numero degli anni previsti per la massima anzianita' di servizio dai singoli ordinamenti.

3. Sono esclusi dalla limitazione di cui al precedente comma i titolari di pensioni conferite a seguito di cessazione dal servizio per limiti di eta', di dispensa dal servizio, nonche' i titolari di pensione privilegiata e di pensione di reversibilita'.

4. Alla corresponsione dei benefici previsti dalla presente legge provvedono d'ufficio le direzioni provinciali del tesoro che hanno in carico le relative partite di pensione, sulla base dei dati risultanti dai propri atti e, per quanto concerne le disposizioni di cui al primo e secondo comma del presente articolo, sulla base di apposite dichiarazioni rese e sottoscritte dagli interessati ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

5. E' fatto obbligo alle amministrazioni centrali e agli uffici periferici che provvedono alla concessione delle pensioni di indicare, sul provvedimento e sugli altri atti in base ai quali viene attribuito il trattamento pensionistico definitivo o provvisorio, oltre all'anzianita' utile considerata ai fini della determinazione del trattamento stesso e alla data di nascita dell'interessato, anche il livello, la qualifica e la classe di retribuzione, il numero di anni di servizio richiesto per il conseguimento della pensione massima nonche' l'eta' prevista dallo specifico ordinamento per il collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti. Verificandosi questa ultima circostanza, il competente ufficio dovra' farne esplicita menzione nel provvedimento concessivo della pensione.

Art. 9

1. A decorrere dal 1 maggio 1985, la ritenuta in conto entrata tesoro prevista dall'articolo 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e fissata nel 7,06 per cento con il decreto del Ministro del tesoro in data 21 luglio 1983 e' elevata a all'8,25 per cento.

2. Con la stessa decorrenza la ritenuta per il Fondo pensioni del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, prevista dall'articolo 211, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dall'articolo 21 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e fissata al 7,06 per cento con il del Ministro del tesoro in data 21 luglio 1983, e' elevata all'8,25 per cento.

3. Per le domande di riscatto presentate dalla data del 1 maggio 1985, il contributo di cui all'articolo 14, primo comma, della gia' menzionata legge 29 aprile 1976, n. 177, e fissato al 7,06 per cento con il decreto del Ministro del tesoro in data 21 luglio 1983, e' elevato all'8,25 per cento.

4. A decorrere dal 1 maggio 1985, il contributo personale dovuto dagli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e delle scuole elementari parificate, e fissato al 5,35 per cento con il decreto del Ministro del tesoro in data 21 luglio 1983, e' elevato al 6,30 per cento della retribuzione annua contributiva.

Art. 10

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno 1984, valutato in lire 600 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo all'uopo utilizzando l'accantonamento "Perequazione dei trattamenti pensionistici dei pubblici dipendenti"; all'onere di lire 1.100 miliardi per l'anno 1985, di lire 1.630 miliardi per l'anno 1986 e di lire 1.960 miliardi per l'anno 1987 si provvede, rispettivamente quanto a lire 700 miliardi, 1.000 miliardi e 1.300 miliardi, mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985 alla voce "Riforma del sistema pensionistico, perequazione dei trattamenti pensionistici pubblici e privati, integrazione dei trattamenti minimi e delle pensioni sociali dei soggetti senza altra fonte di reddito" e della relativa proiezione per gli anni 1986 e 1987 considerata ai fini del bilancio triennale 1985-1987; quanto a lire 220 miliardi, lire 400 miliardi e lire 410 miliardi, con l'aumento contributivo di cui al precedente articolo 9; e, quanto alla quota residua, con le maggiori entrate IRPEF per gli esercizi finanziari 1985, 1986, 1987 valutate rispettivamente in lire 180 miliardi, 230 miliardi e 250 miliardi.

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 aprile 1985
PERTINI
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
GASPARI, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI